LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2489-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MASSERIA SANTO SCALONE HOTEL E RESORT SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7728/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della Masseria Santo Scalone Hotel e Resort s.r.l. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con accessori e relative sanzioni, inerente il contratto, denominato “Compravendita sotto condizione sospensiva”, stipulato tra la stessa società, quale acquirente di un complesso immobiliare composto da terreni e fabbricati, e la venditrice Peretola s.r.l., concluso con atto pubblico del 31 maggio 2012, e, come indicato nella sentenza, sottoposto alla condizione sospensiva di due eventi: che l’immobile in corso di costruzione venisse accatastato come albergo entro il 31 dicembre 2012; e che avvenissero “il subentro, l’accollo e la ristrutturazione dei mutui” già stipulati. Riteneva infatti l’Ufficio che la compravendita fosse invece da considerarsi immediatamente efficace, nonostante l’apposizione di condizioni sospensive, poiché l’atto, art. 6, prevedeva che il possesso dei beni, ed i redditi e gli oneri ad essi relativi, decorresse, in capo all’acquirente, sin dalla stipula del contratto (così la sentenza impugnata e l’avviso d’accertamento riprodotto nel ricorso).
La contribuente è rimasta intimata.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione “apparente e illogica” resa dalla CTR, in quanto apodittica e perché il giudice avrebbe “palesemente errato nella valutazione degli elementi di prova offerti dall’Ufficio” (pag. 8 del ricorso) ed avrebbe confuso “la tesi dell’Ufficio con la prospettazione della contribuente”.
1.1. Il motivo è infondato.
Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
In continuità con tale orientamento, e con riferimento anche alla logicità della motivazione, è stato ribadito che ” La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6" (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).
I limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all’inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione non meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all’esito del quale lo stesso giudice ha escluso che il contratto in questione, come sostenuto dall’Agenzia, benché sottoposto a condizioni sospensive, fosse invece immediatamente efficace e, realizzando statim l’effetto traslativo, giustificasse l’imposizione proporzionale di cui all’accertamento, invece che fissa.
E’ poi inammissibile la pretesa, esplicitamente avanzata nel corpo del motivo dall’Agenzia, di assumere che l’apparenza della motivazione deriverebbe dall’erronea valutazione delle prove, atteso che essa si traduce in una sostanziale censura del merito del giudizio, non ammissibile in questa sede di legittimità, se non nei limiti di cui alli omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Vizio, quest’ultimo, i cui confini di ammissibilità sarebbero peraltro, nel caso di specie, ulteriormente ristretti dalla c.d. doppia conformità all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che consente comunque il sindacato sull’esistenza, e non mera apparenza, della motivazione ai sensi dei numeri 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. 28/11/2018, n. 30776, in motivazione), ma non di attingere, tramite tale censura, il giudizio in fatto reso dalla CTR.
Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda l’interpretazione che del contratto in questione ha dato la CTR, all’esito di un’operazione ermeneutica di natura fattuale ed attinente il merito della controversia, ferma restando la sindacabilità, sotto il profilo della violazione di legge, in ordine ai criteri legali d’interpretazione utilizzati, questione sulla quale si dirà, per connessione, a proposito del secondo motivo.
1.2. Fermo quanto premesso, deve ulteriormente rilevarsi che, nell’introdurre la questione dell’apparenza della motivazione della sentenza d’appello, l’Agenzia evoca elementi fattuali (indagini penali ed arresto di un legale rappresentante della contribuente) che non deduce di aver già allegato e documentato (con indicazione della sede e dell’atto processuale di deduzione e produzione) nei giudizi di merito e che non sono menzionati né nella sentenza impugnata, né comunque nella motivazione dell’avviso di liquidazione, così come riprodotto nel corpo del ricorso.
Pertanto, in parte qua, il motivo è ulteriormente inammissibile.
Infatti non risulta adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Ne’ la motivazione dell’atto impositivo può essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018).
1.3. Infine, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata, oltre a non essere meramente apparente, non è neppure “illogica”.
Infatti, la circostanza, assunta dalla ricorrente che la CTR abbia errato nell’attribuire alli Amministrazione l’allegazione, rispetto alla condizione, della natura “”risolutiva” di una compravendita già avvenuta e come tale soggetta ad imposta”, piuttosto che sospensiva dell’efficacia del trasferimento immobiliare, non integra gli estremi di una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” e non incide sulla ricostruzione del ragionamento decisorio.
Invero il periodo in questione, posto nella conclusione riassuntiva della motivazione, non inficia il senso logico delle argomentazioni che lo precedono e la stessa coerenza della decisione rispetto a queste ultime. Tutte tali indicazioni depongono infatti univocamente per l’inequivoco accertamento, da parte della CTR, della non immediata efficacia traslativa del contratto, in pendenza del periodo entro il quale avrebbero potuto verificarsi gli eventi espressamente dedotti dall’accordo quali condizioni sospensive.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 27 e dell’art. 2697 c.c..
Assume infatti la ricorrente Agenzia che l’imposizione in misura proporzionale era stata applicata, con l’avviso di liquidazione, in considerazione di espliciti elementi testuali risultanti dallo stesso titolo registrato, ovvero le clausole relative all’immediato trasferimento del possesso (art. 6) ed al pagamento del prezzo (art. 2).
La CTR, nell’escludere invece che da tali clausole derivasse l’immediata efficacia traslativa del negozio, avrebbe utilizzato elementi extratestuali, esterni all’atto da registrare, violando la natura d’imposta d’atto riconosciuta dal legislatore all’imposta di registro.
Inoltre, la CTR avrebbe violato la disciplina dell’onere della prova, che, a fronte delle pattuizioni contenute nell’atto da registrare, avrebbe imposto alla contribuente di dimostrare che esso non aveva realizzato immediatamente l’effetto traslativo risultante dalle predette clausole.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Invero è un dato pacifico (peraltro risultante dallo stesso avviso di liquidazione, oltre che dal medesimo ricorso e dalla sentenza impugnata) che l’atto sottoposto a registrazione non solo era denominato “compravendita sotto condizione sospensiva”, ma prevedeva espressamente il condizionamento dell’efficacia traslativa al verificarsi di diversi eventi (due, secondo la sentenza impugnata; tre, secondo il ricorso, che menziona anche la “consegna del certificato urbanistico, già richiesto al competente Comune”).
Già tale dato oggettivo rende palese che l’attribuzione all’atto di un’efficacia non immediata, ma condizionata al successivo verificarsi delle condizioni convenute, non deriva da elementi esterni allo stesso contratto, ma (quanto meno) dalla lettera di quest’ultimo.
Dunque la ricorrente, assumendo che invece alcune delle clausole del contratto deporrebbero per l’immediatezza dell’effetto traslativo, sostiene in realtà un’interpretazione dello stesso atto diversa da quella esplicitata dalle parti contrattuali e condivisa dalla CTR.
La questione che effettivamente pone la ricorrente e’, pertanto, quella dell’interpretazione del contratto, come del resto risulta anche dalle espressioni utilizzate nel corpo del ricorso (che reiteratamente, a pag. 9, parla di “interpretazione del contratto”).
2.2. Il canone normativo richiamato, che sarebbe stato violato dalla CTR, nel condurre l’interpretazione dell’atto registrato in difformità da quella erariale, sarebbe quello del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, che, nella versione vigente (ed applicabile anche retroattivamente, per quanto si dirà) dispone, sotto la rubrica “Interpretazione degli atti”, che ” L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ha stabilito che “La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1”.
La L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), dispone che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
Tale intervento legislativo ha significativamente ristretto l’oggetto della interpretazione negoziale al solo atto e agli elementi solo da questo desumibili, non rilevando più gli elementi evincibili da atti eventualmente collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali (così, Cass., Sez. 5, ord., 23 settembre 2019, n. 23549).
La Corte Cost., con le sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, e della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, sollevata da questa Corte in relazione agli artt. 3 e 53 Cost..
All’esito di tali interventi, questa Corte ha confermato l’orientamento espresso con la richiamata ordinanza n. 23549 del 2019, secondo cui il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, va inteso, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nella L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), nel senso che “non rilevano quindi più… gli elementi evincibili da atti eventualmente collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali”.
E’ stato infatti rilevato che “Una siffatta interpretazione del dato legislativo si impone sia in ragione del tenore letterale della norma, sia della volontà del legislatore, quale desumibile (anche) dai lavori preparatori, in cui si dà atto che “La norma in esame (ossia, quella di interpretazione autentica) è volta a definire la portata della previsione di cui all’art. 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)” (così, art. 13 della relazione tecnica al D.D.L. avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020").” (Cass., Sez. 5, 01/04/2021, n. 9065, in motivazione).
2.3. L’applicabilità, al caso di specie, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, anche nella versione risultante dall’interpretazione autentica del legislatore, ed anche tenendo conto del successivo orientamento giurisprudenziale di legittimità, non evidenzia comunque la violazione di legge imputata al giudice d’appello dalla ricorrente Amministrazione. Invero, al contrario di quanto dedotto dall’Ufficio ricorrente, la CTR – con motivazione né apparente, né illogica- ha espressamente escluso che vi fosse una discrasia, in ordine all’efficacia condizionata del contratto, tra la causa concreta ed il testo contrattuale formale del negozio, esaminando, in correlazione con l’operazione contrattuale nel suo complesso, proprio due elementi dell’accordo scritto, che sono quelli sui quali si concentra il ricorso, ovvero il prezzo della compravendita e l’anticipazione del possesso.
In ordine all’anticipazione del corrispettivo (elemento che, peraltro, non risulta preso espressamente in considerazione nell’avviso impugnato, riprodotto nel ricorso), la CTR ha infatti valutato la composizione del prezzo, in relazione alle diverse modalità di adempimento, e la sua correlazione con la sospensione dell’efficacia, dati che emergono comunque dalla stessa clausola contrattuale n. 2, riprodotta nel ricorso (che fa espresso richiamo alla condizione sospensiva di cui alla clausola n. 8, con riferimento a tutti i pagamenti).
Riguardo poi all’anticipazione del possesso, la CTR ha valutato un dato emergente comunque dal titolo negoziale, relativo alla circostanza che il complesso immobiliare fosse in costruzione. Circostanza che, in ordine ai tre corpi di fabbrica costituenti il complesso alberghiero (di esplicita rilevanza funzionale, atteso che il loro accatastamento come albergo era stata dedotto in condizione) risulta dal testo contrattuale dell’art. 1, come riprodotto nello stesso ricorso.
Pertanto deve concludersi che, a prescindere dal riferimento al successivo mancato avveramento degli eventi dedotti in condizione, la CTR ha valorizzato, in termini decisivi al fine di escludere che il contratto avesse in concreto efficacia traslativa immediata, elementi aventi una determinata base testuale nell’atto da registrare.
Il motivo è quindi infondato, in parte qua.
2.4. Tanto premesso, il motivo è anche inammissibile nei termini in cui la questione che pone attinge l’indagine sulla corretta interpretazione, da parte del giudice a quo, dell’atto negoziale.
Sul punto, è stato ritenuto che “In tema d’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l’Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 722 del 15/01/2019).
E’ stato poi affermato che “il criterio fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, impone di privilegiare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all’autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, a semplici elementi della fattispecie tributaria, per ricostruire la quale dovrà, dunque, darsi preminenza alla causa dei negozi giuridici (cfr. Cass. n. 23584/12, n. 6835/13, n. 17965/13, n. 3481/14). Va, però, nel contempo evidenziato che, quando si ponga la questione relativa alla interpretazione dell’atto soggetto a tassazione per evidenziarne l’intrinseca natura, il giudice tributario è tenuto a considerare le deduzioni difensive sul punto, maggiormente, se suffragate da specifica documentazione, motivandone la eventuale non decisività, ma non può certo non tenerne conto, venendo meno, così, all’obbligo motivazionale (Cass. n. 2048/2017).” (Cass. Sez. 65, Ordinanza n. 6790 del 2020, in motivazione).
In tema di ermeneutica contrattuale, è stato inoltre precisato che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale, con conseguente onere del ricorrente di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato da essi (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
Nel caso di specie il giudice di merito, cui spetta quindi la qualificazione e l’interpretazione dei negozi giuridici anche ai fini di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6790 del 2020, cit.), non violando i criteri dettati da tale disposizione, ha sul punto analizzato le motivazioni dell’Ufficio, escludendone la rilevanza nella fattispecie, e motivando (non in modo meramente apparente) sulla irrilevanza degli elementi su cui l’Ufficio aveva fondato la diversa valutazione.
Non è ammissibile, quindi, in questa sede di legittimità sollecitare la rivalutazione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, attraverso una solo apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
2.5. La medesima inammissibilità riguarda la denuncia, nello stesso secondo motivo, della violazione dell’art. 2697 c.c..
Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Nel caso di specie, la ricorrente assume che, poiché dalle ridette clausole n. 2 e n. 6 emergeva l’immediata efficacia traslativa del contratto, la contribuente aveva l’onere di fornire prova contraria.
Per quanto già rilevato, è palese che tale conclusione presuppone che il contratto da registrare, anche in contrasto con gli elementi letterali espliciti in ordine al condizionamento sospensivo della sua efficacia, dovesse, de plano, interpretarsi in conformità alla tesi erariale.
Nella sostanza, dunque, anche con tale censura la ricorrente attinge l’indagine in fatto effettuata dal giudice del merito interpretando il contratto, come non è ammissibile in questa sede.
Per completezza giova, comunque, precisare che la motivazione della sentenza impugnata non si fonda sul mancato assolvimento, da parte dell’una o dell’altra contendente, dell’onere della prova, ma sulla condivisione dell’interpretazione del contratto in conformità al suo dato letterale, relativamente alle condizioni sospensive, con la conseguenza che l’imputazione della violazione dell’art. 2697 c.c. è comunque anche infondata.
2.6. Infine, è inammissibile anche la censura che, all’interno del secondo motivo, evoca la pretesa violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, il quale prevede che ” Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.”.
Infatti la ricorrente Agenzia non evidenzia, nel corpo del motivo, quando, nel giudizio di merito, avrebbe già allegato la natura meramente potestativa delle plurime condizioni sospensive apposte all’atto, rilievo che non coincide necessariamente con quello secondo cui l’interpretazione del contratto evidenzierebbe che esso non sarebbe stato affatto condizionato.
La novità della questione, neppure trattata dalla sentenza impugnata, emerge, oltre che rispetto al giudizio di merito, anche rispetto all’avviso di liquidazione che, per come riprodotto nel ricorso, non ne fa menzione. E, come già rilevato, la motivazione dell’atto impositivo non può essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018).
Inoltre, la formulazione della censura nel ricorso è anche generica, posto che si limita ad evocare il parametro normativo di riferimento, ma non chiarisce come e perché dipenderebbe dalla mera volontà dell’acquirente l’avveramento dei diversi eventi dedotti in condizione sospensiva (in particolare anche in relazione al certificato urbanistico ed all’accatastamento come albergo).
3. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la contribuente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Costituzione > Articolo 3 | Costituzione