Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29626 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18957/2016 proposto da:

D.S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO BASILE;

– ricorrente principale –

DITTA D.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALENTO 73, presso lo studio dell’avvocato CHIARA LIETO, rappresentata e difesa dagli avvocati PATRIZIA SILVESTRI, ALFONSO VASILE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 263/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 10/03/2016; r.g.n. 936/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

che D.S.M. – autista inquadrato nel terzo livello super del CCNL Spedizioni e Trasporto Merci, alle dipendenze della Ditta D.I. dal 3.3.2008 all’8.3.2013 – proponeva ricorso, dinanzi al Tribunale di Pescara, chiedendo che venisse “accertata e dichiarata la invalidità e/o nullità e/o inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale redatto tra le parti in data 21.3.2013, con la condanna della Ditta D.I. al pagamento dell’importo di Euro 150.644,11 a titolo di differenze correlate al rapporto lavorativo intercorso tra le parti” nel periodo e con le mansioni innanzi indicati;

che il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 585/2014, resa il 3.7.2014, respingeva la domanda;

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 10.3.2016, rigettava il gravame interposto dal D.S., compensando integralmente tra le parti le spese del grado;

che per la cassazione della sentenza ricorre D.S.M. articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria;

che la Ditta D.I. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo contenente più censure;

che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., comma 3, artt. 1392 e 1393 c.c., ed in particolare, si lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme citate, essendo evidente che l’avv. De Carolis, inviando la lettera raccomandata in data 26.3.2013 (ricevuta dal datore di lavoro due giorni dopo), con la quale è stato impugnato D’accordo del 21.3.2013, abbia agito per esplicito mandato del D.S. “che ha reso edotto della vicenda il proprio legale, il quale ultimo ha trascritto nell’atto di impugnazione stragiudiziale quanto dal cliente riferito”, dato che, peraltro, “il menzionato atto di impugnazione esordisce: “Ho ricevuto incarico dal Sig. D.S.M. di agire nei Vs confronti al fine di ottenere tutte le spettanze maturate e non corrisposte allo stesso a fronte dell’intercorso rapporto di lavoro di cui all’oggetto””; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., comma 4 e si deduce che, pur se, condivisibilmente, la Corte di merito ha accertato che l’accordo sindacale non poteva ritenersi valido in quanto palesemente privo delle reciproche concessioni, secondo quanto disposto dall’art. 1965 c.c., ed altresì in quanto era carente del profilo dell’assistenza sindacale prestata al lavoratore, “il quale non era risultato reso edotto dei termini della contesa e dei propri diritti”, tuttavia, erroneamente, la stessa Corte ha respinto la questione preliminare sollevata dal datore di lavoro, “secondo cui, essendo intervenuto un accordo in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., l’accordo si sarebbe dovuto sottrarre alla disciplina dell’art. 2113 c.c., attesa l’esplicita previsione in tal senso del comma 4 del detto articolo, e per l’effetto non avrebbe potuto essere impugnato in alcuna maniera”; inoltre, secondo il ricorrente, “in adesione a quanto eccepito da controparte ma disatteso dalla Corte d’Appello, e quindi volendo invece ritenere l’accordo intercorso tra i contendenti quale accordo intervenuto in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., la questione sulla tempestività dell’impugnazione – di cui all’art. 2113 c.c., comma 2 – non potrebbe trovare conforto proprio in virtù del successivo comma 4, che sottrae alla disciplina di cui al citato articolo lo specifico accordo sindacale intercorso tra le parti”, senza che “dalla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 2113 c.c., derivi l’impossibilità di impugnazione dell’accordo sindacale, impugnabile invece secondo le regole generali del vizio del consenso”;

che, con il ricorso incidentale condizionato, si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., comma 4, artt. 1965 e 1970 c.c.; art. 410 c.p.c., comma 1 e art. 411 c.p.c.; nonché, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto non valido l’accordo di cui si tratta per la carenza di assistenza sindacale prestata al lavoratore, data la presenza di un sindacalista;

che il primo motivo del ricorso principale non è fondato perché, nella sostanza, pone una quaestio facti ed e’, all’evidenza, diretto a sollecitare una diversa interpretazione dell’accordo di cui si tratta rispetto a quella fornita dalla Corte di merito che, motivatamente, ha reputato – confermando la pronunzia di prima istanza, seppure con diversa motivazione – che, nella fattispecie, non ricorressero i presupposti di forma e di sostanza indicati dalla giurisprudenza di legittimità per ascrivere quell’accordo nell’ambito di una conciliazione sindacale ai sensi dell’art. 411 codice di rito, mancando “la prova del raggiungimento dell’intesa a seguito di un’effettiva assistenza del lavoratore nell’espletamento della conciliazione da parte di un esponente dell’organizzazione sindacale, che compare esclusivamente in qualità di conciliatore ed in tale esclusiva qualità ha sottoscritto il verbale” (v., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si cita, a supporto, Cass. n. 24024/2013);

che il secondo motivo del ricorso principale è fondato; ed invero, la questione prospettata attiene, innanzitutto, alla natura da attribuire all’accordo di cui si è detto in narrativa ed e’, dunque, prima di tutto, tesa ad accertare se vi sia stata, o meno, una consapevole “rinunzia” (finalizzata ad una “transazione”) c.d. “tombale”, da parte del lavoratore, “ad eventuali controversie”, a fronte della corresponsione, da parte del datore di lavoro, della somma di Euro 2.775,54 a titolo di trattamento di fine rapporto per i cinque anni di lavoro svolto;

che non può non dirsi, invero, iuxta alligata ed avendo riguardo al contenuto ed al tenore delle dichiarazioni e delle proposizioni adoperate e rilasciate dalle parti, secondo la ricostruzione operata dai giudici di seconda istanza, che non vi è prova del fatto che il lavoratore, nel disporre delle situazioni giuridiche che lo riguardavano, sia stato reso edotto circa tutti gli aspetti della contesa, data anche l’entità della rinunzia tombale ad ogni pretesa scaturente da un rapporto di lavoro durato cinque anni, a fronte della modestia del beneficio garantito (la somma di poco più di 2.000,00 Euro a titolo di trattamento di fine rapporto, come innanzi evidenziato), e, che abbia agito quindi – attraverso la rappresentazione delle proprie rinunzie a fronte delle concessioni (datum et retentum) – con l’intento di prevenire ed evitare qualsiasi eventuale lite apud iudicem;

che, ciò premesso, l’atto di cui si tratta, ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 2, “doveva essere impugnato entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data della rinunzia o della transazione”; la qual cosa, a parere della Corte di merito, non sarebbe avvenuta, “non potendosi ritenere idonea a tal fine la lettera a firma dell’Avv. Giulio De Carolis in data 26.3.2013” (cinque giorni dopo l’accordo per cui è causa), “(la cui ricezione da parte della datrice di lavoro il successivo 28.3.2013 è documentata e comunque non contestata), la quale non è stata sottoscritta di persona dal D.S., ma solo dal difensore…” (v. pag. 4 della sentenza impugnata);

che la Corte distrettuale non ha tenuto conto del fatto che, come già da epoca non recente sottolineato dagli arresti giurisprudenziali di legittimità, “L’impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti dello stesso, prevista dall’art. 2113 c.c. (nuovo testo), può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d’opera, in quanto la possibilità dell’intervento di terzi per conto del lavoratore, prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, trova applicazione anche con riguardo alla fattispecie del detto art. 2113, mentre la necessità della forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell’art. 1392 c.c., che l’atto legale debba essere preceduto da procura scritta, essendo detta impugnativa atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.)” (cfr., tra le altre, Cass. nn. 5346/1987; 2053/1985);

che, pertanto, i giudici di seconda istanza non hanno fatto corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte e non hanno considerato che la raccomandata a firma dell’avv. De Carolis è un atto di impugnazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 3, valido per la proposizione di una corretta impugnazione, anche se non sottoscritto dal lavoratore, dato anche il tenore dello stesso (come sopra riportato, il menzionato atto di impugnazione esordisce: “Ho ricevuto incarico dal Sig. D.S.M. di agire nei Vs confronti al fine di ottenere tutte le spettanze maturate e non corrisposte allo stesso a fronte dell’intercorso rapporto di lavoro di cui all’oggetto”); che il ricorso incidentale condizionato non è meritevole di accoglimento per le stesse ragioni enunciate a sostegno del rigetto del primo motivo del ricorso principale, essendo anch’esso volto ad ottenere una diversa esegesi dell’accordo di cui si tratta, rispetto a quella fornita dalla Corte di merito;

che per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata in relazione al secondo motivo del ricorso principale accolto – rigettato il primo ed altresì il ricorso incidentale condizionato -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà nella decisione ai principi sopra enunciati, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese de presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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