Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.29627 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27695/2017 proposto da:

COOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 28, presso lo studio dell’avvocato CARLO PONZANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO CECI;

– ricorrente –

contro

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRCO GIOVANNI RIZZOGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1149/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/07/2017 R.G.N. 70/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO PONZANO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1149/2017, pubblicata il 27 luglio 2017, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha accolto la domanda di B.M. volta a ottenere, nei confronti di Coopital soc. cooperativa a r.l., il pagamento di differenze retributive, anche per lavoro straordinario, maturate nel periodo dall’aprile 2009 al gennaio 2012.

1.1. La Corte di appello ha osservato a sostegno della propria decisione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la clausola di decadenza dall’azione per il pagamento di differenze retributive – presente nel contratto fra le parti e derivante dalla previsione di cui all’art. 11, comma 10, c.c.n.l. di settore – era inoperante nel caso di specie, essendo la stessa applicabile solo al personale viaggiante, nel quale non rientrava il B.; che la clausola era stata inserita solo nella lettera di incarico del febbraio 2009 ma non anche in quelle successive; che, in ogni caso, essa era da ritenersi nulla, alla luce dell’art. 2965 c.c., poiché prevedeva che il termine (semestrale) di decadenza decorresse nel corso del rapporto di lavoro, pur se non assistito da stabilità.

1.2. Con riguardo alla quantificazione delle differenze retributive, la Corte ha considerato che le allegazioni in proposito del lavoratore fossero state contestate dalla Cooperativa solo in modo generico, al pari dei conteggi depositati.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Coopital con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2965 c.c. e art. 2113 c.c., comma 2, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inoperante nel caso di specie la clausola di decadenza, sebbene essa rispettasse il termine di sei mesi stabilito per la validità delle rinunce e delle transazioni, avesse ad oggetto materie che non erano sottratte alla disponibilità delle parti ed inoltre fosse del tutto chiara nel suo contenuto e recasse, ex art. 1341 c.c., la doppia sottoscrizione.

2. Con il secondo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 416 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto (solo) genericamente contestate sia le allegazioni relative ai fatti costitutivi del diritto allo straordinario, sia le risultanze dei conteggi prodotti dal lavoratore, e peraltro in palese contrasto con il contenuto delle memorie difensive nel giudizio di primo e di secondo grado e con la documentazione depositata.

3. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

3.1. Esso, infatti, non si confronta con la specifica e articolata motivazione della sentenza (cfr. pp. 9-10), in particolare là dove la Corte ha considerato che la clausola di decadenza inserita nel contratto individuale stipulato dalle parti nel 2009 costituisse riproposizione della previsione di una norma di fonte collettiva (art. 11, comma 10, c.c.n.l. di settore) e che questa norma fosse applicabile unicamente al personale viaggiante, categoria nella quale non rientrava (“circostanza non contestata”) l’appellante.

3.2. D’altra parte, il motivo in esame, nell’inottemperanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non trascrive né le disposizioni delle varie fonti collettive rilevanti nella specie, né il contenuto degli accordi intercorsi fra le parti e formalizzati nella prima lettera di incarico e in quelle successive, pur alle medesime riferendosi, sotto diversi profili, per sostenere le ragioni di annullamento della sentenza impugnata (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 10330/2003, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione).

4. E’ invece fondato, e deve essere accolto, il secondo motivo di ricorso.

4.1. Al riguardo si osserva che la Cooperativa ricorrente ha riportato ampi stralci della propria memoria difensiva di primo grado, dai quali emerge una diffusa, quanto specifica, contestazione sia dei fatti costitutivi della pretesa dell’attore, sia dei conteggi dallo stesso allegati, diversamente da quanto ritenuto, su entrambi i punti, dalla Corte di merito e peraltro senza misurarsi, attraverso proposizioni valutative del tutto generiche e sommarie, con la reale portata dell’atto difensivo.

4.2. Come più volte precisato nella giurisprudenza di questa Corte, l’art. 416 c.p.c., comma 3, nel chiedere al convenuto di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall’attore, senza limitarsi ad una generica contestazione, intende scoraggiare la scelta del silenzio da parte del convenuto che, costituendosi, abbia accettato di partecipare al giudizio, e non già imporgli l’onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un’articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova; deve invece ritenersi non derogato il principio secondo cui determinati fatti possono essere considerati “pacifici” solo quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza annullata dalla S.C., aveva ritenuto confermate le deduzioni dell’attore sulla prestazione di lavoro straordinario benché il convenuto avesse contestato, oltre che i presupposti giuridici della relativa domanda, anche quelli fattuali, sia pure in termini globali): Cass. n. 9424/2000, fra altre conformi.

4.3. E’ stato altresì precisato che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l’erroneità degli stessi (Cass. n. 5949/2018).

5. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Milano n. 1149/2017 deve, pertanto, essere cassata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale provvederà a rivalutare le contestazioni effettuate dalla Cooperativa, sia in relazione ai fatti costitutivi della domanda, sia in relazione ai conteggi prodotti dall’attore, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati e dando eventuale ingresso alle attività probatorie che si dovessero rendere necessarie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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