LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23360-2015 proposto da:
D.M.C., S.P., quali eredi di S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO LEONE;
– ricorrenti –
contro
UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, VINCENZO FERRANTE, FABRIZIO DAVERIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 418/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/04/2015 R.G.N. 23/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.4.2015, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di S.S. volta a conseguire le differenze sul trattamento pensionistico maturate dal 1986 in poi, previa declaratoria di nullità dell’art. 4 del Regolamento pensionistico degli ex dipendenti del Banco di Sicilia, che – a fronte di un’erogazione in capitale della metà del trattamento maturato dall’assicurato – prevedeva che la pensione residua gli venisse corrisposta nella misura del 50%;
che avverso tale pronuncia gli eredi di S.S., nominativamente indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura, successivamente illustrati con memorie;
che Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento pensionistico del Banco di Sicilia e degli artt. 1362,1363,1175,1366 e 1375 c.c., nonché omessa, erronea e comunque insufficiente motivazione, per avere la Corte ritenuto che, a seguito della domanda con cui il de cuius aveva chiesto di aver corrisposto in capitale il 49% del trattamento pensionistico maturato, si fosse realizzata una sostituzione parziale della prestazione dovuta dal Banco di Sicilia e non invece un’anticipazione della pensione stessa;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1341 e 1350 c.c., nonché omessa, erronea e comunque insufficiente motivazione, per non avere la Corte territoriale preso in esame la doglianza di cui a pag. 17 dell’atto di appello, giusta la quale il de cuius non aveva sottoscritto il contratto di anticipazione parziale della pensione né aveva approvato per iscritto la clausola vessatoria di cui all’art. 4 del Regolamento pensionistico cit.; che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione degli art. 1350 c.c. e art. 1861 c.c. e ss., nonché di omessa, erronea e comunque insufficiente motivazione, per non avere la Corte di merito ritenuto che l’art. 4 del Regolamento cit. desse luogo ad una rendita perpetua in favore del Banco, rispetto alla quale non vi era per il pensionato alcuna possibilità di liberazione anticipata mediante riscatto, ed altresì per non aver esaminato la doglianza dell’atto di appello concernente l’impossibilità per il de cuius di rinunciare alla pensione dovuta prima che questa fosse entrata nella sua giuridica disponibilità;
che, con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1872 c.c. e ss., nonché omessa, erronea e comunque insufficiente motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la rendita vitalizia nei fatti costituita a favore del Banco difettasse del necessario requisito dell’aleatorietà;
che, con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia considerato che il contratto costituito tra le parti doveva ritenersi nullo per difetto di causa;
che, con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché omessa, erronea e comunque insufficiente motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la decurtazione perpetua della pensione a carico del de cuius concretasse un arricchimento senza causa del Banco a suo danno;
che, con il settimo motivo, i ricorrenti si dolgono che, disattendendo le censure formulate in appello, la Corte di merito li abbia ingiustamente gravati delle spese di lite;
che i primi sei motivi possono essere trattati congiuntamente, tutti involgendo l’interpretazione che i giudici territoriali hanno dato della clausola contenuta nell’art. 4 del Regolamento pensionistico del Banco di Sicilia e la qualificazione giuridica dell’operazione negoziale realizzatasi inter partes a seguito della domanda del de cuius volta ad ottenere “la sostituzione parziale della pensione con un capitale non superiore all’importo corrispondente a mezza mensilità di retribuzione quanti (erano) gli anni di servizio prestato e in proporzione per le frazioni di anno (…), secondo le tabelle di conversione indicate nelle tabelle corrispondenti all’età del richiedente” (così, testualmente, l’art. 4 del Regolamento cit., per come debitamente trascritto a pag. 35 del ricorso per cassazione); che, nell’interpretare l’anzidetta clausola in termini di sostituzione (e non di anticipazione) della prestazione dovuta, i giudici di merito hanno ricordato che “il diritto del pensionato ad ottenere la sostituzione di una parte della pensione in capitale era previsto dalla normativa speciale costituita dal Regolamento per il personale, emanato ai sensi dell’art. 11 dell’allegato T alla L. 8 agosto 1895, n. 486”, costituendo, “come affermato anche dalla Corte Cost. (cfr. sentenza n. 26/86), “una speciale forma facoltativa di sostituzione parziale della pensione con capitale””, in forza della quale, a seguito “dell’opzione (…) esercitata dal dipendente, la banca, con il pagamento immediato di un capitale ingente, estingueva definitivamente (in parte qua) la propria obbligazione” (così la sentenza impugnata, pagg. 9-10);
che i giudici territoriali hanno rimarcato come l’opzione per la capitalizzazione, che era rimessa alla libera ed esclusiva determinazione del pensionato, comportasse certamente un’alea correlata alla durata della sua vita, che si sarebbe risolta in un vantaggio per il Banco ove il pensionato fosse vissuto a lungo (dal momento che, in tal caso, pur a fronte del vantaggio di un’erogazione immediata in capitale, egli avrebbe scontato più a lungo il minor trattamento mensile conseguentemente corrispostogli) e, in caso contrario, in un vantaggio per il pensionato (rectius, per i suoi eredi, dal momento che costoro avrebbero beneficiato non solo del capitale ormai definitivamente entrato nel patrimonio del de cuius, ma altresì della clausola di favore dell’art. 4, u.c. del Regolamento, secondo cui la pensione di reversibilità sarebbe stata liquidata sull’importo della pensione originaria);
che, sulla scorta di tali premesse, i giudici territoriali hanno correttamente escluso che nell’operazione negoziale così realizzata potessero scorgersi i tratti di una rendita perpetua o comunque una vessatorietà in danno del de cuius, escludendo altresì che si fosse in specie in presenza di una rinuncia alla pensione che comportasse un arricchimento senza causa del Banco, in considerazione dell’alea legata alla durata della vita che ricadeva logicamente sia sul pensionato che sull’istituto di credito;
che questa Corte, statuendo in fattispecie analoghe, nel ricordare che l’interpretazione delle clausole negoziali è compito precipuo del giudice di merito, ha già riconosciuto l’anzidetta ricostruzione della volontà delle parti immune dai vizi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (cfr. Cass. n. 1984 del 1992 e Cass. S.U. n. 3134 del 1994, entrambe cit. dalla sentenza impugnata);
che altrettanto va affermato nell’odierna fattispecie, con conseguente assorbimento del settimo motivo;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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