LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18607-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO DI BONO;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 612/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento derivante dall’iscrizione a ruolo di imposte portate da avviso di liquidazione resosi definitivo nei suoi confronti per mancata impugnazione;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che al processo tributario e quindi anche al caso di specie trova applicazione l’art. 1306 c.c., comma 2, cosicché è possibile estendere il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore opponente al coobbligato in solido rimasto processualmente inerte alla pretesa di pagamento.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che, con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, nonché degli artt. 752 e 1295 c.c., in quanto al caso di specie non troverebbe applicazione l’art. 1306 c.c., comma 2, perché l’obbligazione tributaria alla base dell’avviso di liquidazione, mai impugnato dal contribuente, non aveva natura solidale perché traeva origine dalla registrazione di una sentenza di divisione ereditaria e quindi la responsabilità delle parti deve ritenersi limitata pro quota secondo quanto stabilito in tema di obbligazioni ereditarie dagli artt. 752 e 1295 c.c.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dall’art. 1306 c.c., comma 2, al principio enunciato nel I comma, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso, trovando in tal caso l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l’avvenuta definitività della sua posizione (Cass. n. 16560 del 2017);
nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass. n. 18154 del 2019);
in tema d’imposta di registro riguardo alla sentenza sottoposta a tassazione, sussiste solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio verso l’Amministrazione per il pagamento dell’imposta (Cass. n. 24098 del 2014).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che al processo tributario e quindi anche al caso di specie trova applicazione l’art. 1306 c.c., comma 2, cosicché è possibile estendere il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore opponente al coobbligato in solido rimasto processualmente inerte alla pretesa di pagamento – ha ritenuto che sussistessero tutti i presupposti previsti dai principi giurisprudenziali sopra esposti per la estensione del giudicato al condebitore solidale; presupposti la cui ricorrenza non è contestata nel ricorso. Quanto poi alla circostanza che il debito tributario tragga origine dalla registrazione di una sentenza di divisione ereditaria e che la responsabilità delle parti per l’obbligazione tributaria sia limitata pro quota secondo quanto stabilito in tema di obbligazioni ereditarie dagli artt. 752 e 1295 c.c., ciò non rileva ai fini dell’estensione del giudicato, che riguarda il debito tributario nel suo complesso e che trae origine non da un debito sorto a seguito della divisione ereditaria ma per l’imposta di registro derivante dalla sentenza del tribunale civile di Potenza n. 999/2013, che pronunciava in merito a tale divisione, e la cui registrazione ha condotto all’avviso di liquidazione per imposta di registro, avviso annullato con sentenza definitiva n. 265/1/2017 del 17 marzo 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, il cui giudicato dunque legittimamente si estende anche alla parte contribuente. Il principio di diritto invocato dall’Agenzia – secondo cui in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l’imposta di registro, caduta in successione, escludendo l’applicabilità a tale fattispecie del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del de cuius per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro: Cass. n. 22426 del 2014; Cass. n. 18451 del 2016) non trova dunque applicazione al caso di specie, non venendo in questione un debito ereditario tributario perché gli eredi – al contrario di quanto descritto nella massima appena riportata non hanno ereditato dal de cuius un debito tributario ma sono semplicemente tenuti a corrispondere pro quota l’imposta di registro per una sentenza di divisione ereditaria.
Ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021