Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29838 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 3760-2020 R.G. proposto da:

PAOLINA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, M.M.L., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Marco MACHETTA, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via degli Scipioni 110, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3788/07/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa dalla AMA s.p.a. per TARI anni 2006-2011 nei confronti della Paolina s.r.l., la CTP di Roma accoglieva il ricorso della società contribuente e la CTR pronunciando in grado di appello, dopo aver affermato in motivazione che “L’appello va respinto”, argomentando in tal senso, nel dispositivo scrive “accoglie l’appello”.

– avverso tale statuizione la Paolina s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per avere la CTR erroneamente ritenuto regolare la notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione emessa dall’AMA s.p.a..

3. Ritiene il Collegio che in relazione al primo motivo non ricorrono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1-5, e che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 3, e dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

4. Invero, in relazione all’ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione della sentenza di merito e suo dispositivo, la giurisprudenza di questa non è univoca.

5. Infatti, all’orientamento secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (nella specie, accoglimento del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, rigetto), che non incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 c.p.c. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza” (cfr. Cass. n. 16488 del 2006; conf. Cass. n. 22433 del 2017; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 26074 del 2018; Cass. n. 12846 del 2019), si contrappone il diverso orientamento secondo cui “Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza – non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione – non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 29490 del 2008; v. anche Cass. n. 22661 del 2007; Cass. n. 11299 del 2011; Cass. n. 5939 del 2018).

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472