Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29887 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6774-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato IRIS MARIA RUGGERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3255/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 9 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.K., titolare della ditta individuale “Autoelegance di P.K.”, contro l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, in relazione all’anno d’imposta 2009, aveva recuperato a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. b), maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA. La CTR confermava la sentenza impugnata con la seguente testuale motivazione: “Permane anche nel giudizio di appello la mancanza di prova che la transazione effettuata dall’appellato sia andata a buon fine”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, illustrato da successiva memoria.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da motivazione meramente apparente.

Con il secondo motivo si denuncia, in subordine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e s.s., nonché dell’art. 2723 c.p.c., per non avere il contribuente fornito alcuna valida prova idonea a sovvertire le circostanze dedotte e documentate dall’Amministrazione finanziaria.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Va rammentato che:

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 13053/2014);

– “La motivazione è solo apparente” e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019);

Orbene, la sentenza impugnata non affronta le questioni prospettate dall’Ufficio con l’atto di appello – riprodotte in parte qua nel ricorso per cassazione e concernenti la verifica che la transazione fosse effettivamente andata buon fine e la violazione del principio dell’onere della prova -, limitandosi ad affermare, in modo del tutto apodittico, che “Permane anche nel giudizio di appello la mancanza di prova che la transazione effettuata dall’appellato sia andata a buon fine”, sì da non rendere intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi al disotto del “minimo costituzionale”. Anche esaminando la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla motivazione della decisione di primo grado, riportata nella parte espositiva, la pronuncia della CTR non si sottrae al denunciato vizio di nullità, risolvendosi in una mera acritica adesione alla decisione di primo grado con riferimento alla ritenuta insussistenza della prova che la transazione fosse andata a buon fine (cfr. Cass. n. 22022 del 2017).

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal controricorrente anche in memoria, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472