LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16505/2016 proposto da:
Bolt di S.C.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell’avvocato Baffioni Venturi Armando, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Esposito Carlo Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Gally S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via P.L. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avvocato Prosperetti Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Frignani Aldino, Virano Paolo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Bolt di S.C.P. Impresa Individuale;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1579/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1579/2016, depositata in data 19/4/2016, – in controversia promossa dalla Gally spa contro P.S., imprenditore individuale titolare dell’azienda denominata Bolt di S.P., poi conferita alla Bolt di S.P. srl” per sentire accertare la contraffazione e le condotte anticoncorrenziali poste in essere dal convenuto in violazione di brevetto per invenzione industriale concernente “dado autobloccante perfezionato”, – ha dichiarato inammissibile l’appello della Bolt di S.P. srl avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 150.000,00 per l’attività contraffattoria ed anticoncorrenziale posta in essere;
– in particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, essendosi disposta, con ordinanza del 2015, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.S.C., originario convenuto in primo grado perché titolare dell’azienda poi conferita nella società Bolt, rimasto contumace, il gravame risultava inammissibile, anzitutto, perché proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (essendo non andata a buon fine una prima notifica presso il domiciliatario in primo grado della Gally, all’indirizzo risultante dall’intestazione della sentenza di primo grado, sebbene questi avesse trasferito il suo studio, come peraltro emergeva dall’attestato del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli) e, inoltre, per inosservanza del termine perentorio del 2/11/2015, fissato ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dalla Corte di merito per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.S.C.;
– avverso la suddetta pronuncia, la Bolt di S.C.P. srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Gally spa (che resiste con controricorso, notificato il 5-8/9/2016) e della Bolt di S.C.P. Impresa Individuale (che non svolge difese);
– la ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 111 c.p.c., u.c., artt. 137,141 c.p.c., art. 153 c.p.c., comma 2, artt. 294,325,327,329 e 330 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto della tardività della notifica a controparte della citazione integrativa; con il secondo motivo si denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 111, 137 c.p.c. e segg., artt. 163 bis, 164,291 e 351 c.p.c., in punto di inammissibilità del gravame per nullità della notifica della citazione integrativa del contraddittorio nei confronti del P..
RITENUTO
che:
– preliminarmente, è stato depositato atto di rinuncia con contestuale accettazione, sottoscritto dalla ricorrente e dalla controricorrente, con richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali;
– ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
– non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’accettazione della rinunzia da parte della controricorrente;
– neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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