Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30061 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7710-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4548/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate notificava a C.G. avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito del controllo dei conti correnti dallo stesso intrattenuti e ritenendo non giustificate n. 65 operazioni, veniva recuperato a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, l’importo di Euro 290.372,00.

Il ricorso proposto dal contribuente contro il suddetto atto impositivo veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Messina.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, con sentenza in data 19 luglio 2019, confermava la pronuncia di primo grado.

La CTR, dopo aver integralmente trascritto la motivazione della decisione di primo grado, affermava di condividere e far proprie le valutazioni con le quali il primo giudice aveva ritenuto l’illegittimità della pretesa tributaria, ritenendo assolto l’onere probatorio posto a carico del contribuente mediante la produzione di documentazione utile a giustificare le operazioni contestate. Osservava, inoltre, che tale documentazione “era stata riscontrata positivamente in sede di CTU e ritenuta, in diversi procedimenti tributari ed in un procedimento penale, idonea a provare l’infondatezza della pretesa impositiva” e che le emergenze processuali dimostravano “l’attendibilità e la regolare contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie”. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 13 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata era mancante e/o apparente, essendosi la CTR limitata a riportare per la quasi totalità della parte motiva il contenuto della decisione di primo grado senza argomentare né prendere posizione in ordine ai motivi ampiamente esposti nell’appello proposto dall’Ufficio.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2. La ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che il contribuente non aveva fornito – come richiesto da consolidata giurisprudenza – specifica prova circa l’irrilevanza reddituale per ogni singola movimentazione bancaria contestata.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Ed invero, la sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR afferma di condividere e far proprie le valutazioni con le quali il primo giudice aveva ritenuto l’illegittimità della pretesa tributaria, ritenendo assolto l’onere probatorio posto a carico del contribuente mediante la produzione di documentazione utile a giustificare le operazioni contestate, si pone in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, compendiabile nei seguenti principi di diritto: “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (Cass. n. 22022 del 2017); “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15884 del 2017).

In tale vizio di motivazione incorre la decisione della CTR che, a fronte dei motivi di gravame articolati dall’Ufficio, riportati in ricorso con allegazione anche dell’atto di appello, si è limitata ad esprimere mera adesione alla pronuncia di primo grado, senza illustrare le critiche mosse dall’appellante nei confronti della decisione impugnata né comunque esaminarle e valutarle in sentenza.

La pronuncia impugnata, nella parte in cui afferma che la “documentazione giustificativa era stata riscontrata positivamente in sede di CTU e ritenuta, in diversi procedimenti tributari ed in un procedimento penale, idonea a provare l’infondatezza della pretesa impositiva” e che le emergenze processuali dimostravano “l’attendibilità e la regolare contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie”, incorre nel vizio di motivazione apparente in quanto tali asserzioni – prive di qualsivoglia riferimento al contenuto della consulenza ed agli elementi posti a fondamento della stessa e riferite a profili attinenti alla regolarità formale della contabilità che esulano dalla analitica dimostrazione della estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili – non si palesano idonee a rendere percepibile, in relazione alla fattispecie concreta, il fondamento della decisione, trattandosi di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarle con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 9097 del 2017, Cass. n. 13977 del 2019).

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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