Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30130 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36167-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1453/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata l’08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Rocco Giudice, esercente attività di Bar e Caffe’, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile, per l’anno 2005, pari ad Euro 142.497,00- a fronte di quello dichiarato di Euro 14.024,00 recuperando a tassazione le maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e, in via incidentale dal contribuente, la Commissione Regionale Tributaria della Puglia rigettava sia l’appello principale che quello incidentale rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che il contribuente aveva superato la presunzione di produzione di reddito delle operazioni bancarie.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ì ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Ufficio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR ha reso una sentenza affetta dal vizio di motivazione apparente non avendo specificato in modo analitico i documenti che giustificavano le movimentazione finanziarie.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 c.p.c. e inosservanza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR malgovernato i principi del riparto dell’onere della prova non avendo la contribuente fornito la prova adeguata e rigorosa della estraneità delle operazioni bancarie alle operazioni imponibili 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

2.2 Nel caso di specie risulta dagli atti che l’accertamento sintetico induttivo poggia sulle movimentazioni bancarie sui conti corrente intestati al contribuente 2.3 Giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che ” la presunzione legale “juris tantum” nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017). Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie(cfr tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017) 2.3 Con il motivo di appello, il cui estratto è stato riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate appellante ha contestato l’assenza di una valutazione analitica da parte dei primi giudici della documentazione prodotta dal contribuente che rendeva non intellegibile l’iter logico- giuridico della motivazione.

2.4 Sul punto i giudici di secondo grado hanno affermato quanto segue ” nel caso che occupa, va precisato che il contribuente per quanto onerato ha fornito in forma scrupolosa e dettagliata la prova contraria per quanto attiene le operazioni di prelievo/versamenti, infatti, ha fornito dettagliati prospetti con i nominativi e relative generalità complete dei beneficiari per ogni singola posta contestata dall’ufficio”.

2.5 Si tratta all’evidenza di una motivazione generica ed apparente che non indica in modo analitico e specifico cifre, date e destinatari dei pagamenti senza peraltro tener conto che l’avviso di accertamento di fonda non solo su prelevamenti ma anche su versamenti in conto corrente.

2.6 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente. 2.5 In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia Commissione Tributaria della Regione Marche in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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