Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30147 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12895/2019 proposto da:

SOGESID S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio degli avvocati RENATO SILVESTRI, STEFANO MATTEI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3761/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 3691/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 3761/2018 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento della domanda di P.E. ha dichiarato la nullità del primo dei contratti a progetto stipulati dal suddetto con Sogesid s.p.a., la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 15.12.2008, il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio con inquadramento nel 7 livello del c.c.n.l. Gas-Acqua e condannato la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dal 1.3.2015 alla decisione ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante secondo il corretto inquadramento attribuito e quanto, invece, percepito in base al contratto formalmente in essere sino alla data indicata;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sogid s.p.a. sulla base di due gruppi di motivi dei quali ciascuno articolato in più profili; l’intimato ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo gruppo di motivi di ricorso parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69; violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1428 e 1362 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti;

1.1. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano la ritenuta non conformità del primo dei contratti a progetto stipulati tra le parti al modello legale delineato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61. Secondo la società ricorrente la valutazione di non conformità era stata effettuata non in relazione al testo normativo applicabile ratione temporis ma alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 23 e segg., destinate, alla stregua dell’art. 1 cit., comma 25, a trovare applicazione solo in relazione a fattispecie successive alla data di entrata in vigore – il 18.7.2012 – del detto provvedimento legislativo; il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nel testo all’epoca vigente, consentiva infatti la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività riconducibili, oltre che a progetti specifici, anche a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti in modo autonomo dal collaboratore in funzione del risultato; in questa prospettiva non era coerente con l’originaria formulazione dell’art. 61 D.Lgs. cit. la valorizzazione dell’assenza in contratto di uno specifico risultato produttivo, anche parziale, e della coincidenza delle mansioni affidate con l’attività ordinaria della società; nei contratti di collaborazione in controversia erano comunque distinguibili le clausole con le quali erano stabiliti il progetto e gli obiettivi della collaborazione e lo specifico oggetto dell’impegno lavorativo da affidare al lavoratore. La società ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata per avere escluso l’effetto novativo connesso alla stipula di contratti di collaborazione successivi al primo e per avere, in ogni caso, conferito valore di presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto, anziché relativa, alla non conformità del contratto al modello legale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61;

2. con il secondo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 18 c.c.n.l. Gas-Acqua dell’11.2.2011, anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg.; violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata per avere interpretato l’art. 18 c.c.n.l. applicabile, nel senso che per l’attribuzione del 7 livello contrattuale fosse sufficiente lo svolgimento, in via alternativa e non cumulativa, di funzioni direttive e di funzioni specialistiche; contesta, inoltre, l’accertamento del giudice di merito relativo alla natura specialistica delle mansioni espletate dal P., accertamento che aveva trascurato il contenuto delle allegazioni attoree formulate in ricorso; ciò in violazione dei principi di allegazione e prova rivenienti dall’art. 414 c.p.c. e dall’art. 2013 c.c.;

3. i motivi che censurano l’accertamento della non conformità del primo contratto al modello legale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, sono da respingere. In relazione alle singole censure articolate, si osserva, infatti, che:

3.1. non sussiste violazione dell’art. 11 preleggi, in tema di efficacia della legge nel tempo, avendo la Corte di merito fatto espresso riferimento al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nel testo antecedente la novella introdotta dalla L. n. 92 del 2012, che ha richiamato solo in funzione confermativa della valutazione adottata, dando atto che il legislatore del 2012 aveva recepito approdi ai quali era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti prescritti per la valida stipulazione di un contratto a progetto D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61 (sentenza, pag. 4);

3.2. la valutazione di non conformità del primo contratto tra le parti allo schema legale del contratto a progetto prefigurato dal legislatore del 2003, fondata sulla mancata individuazione nel testo contrattuale di un risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile che doveva essere assicurato dal lavoratore, “risultando piuttosto dedotte, quale oggetto della prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all’obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall’esecuzione della convenzione di Sogesid s.p.a. con il Ministero dell’Ambiente, sì che, in ultima analisi, il progetto coincideva con l’attività ordinaria della società” (sentenza, pag. 5, primo capoverso), è coerente con la condivisibile giurisprudenza di legittimità maturata nel vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nel testo antecedente alla novella del 2012;

3.3. questa Corte ha, infatti, chiarito che in base alla definizione legale del contratto a progetto fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nel testo originario (poi sostituito della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. a), modificato del D.L. n.n. 83 del 2012, art. 24 bis, comma 7, conv. in L. n. 134 del 2012, ed ancora del D.L. n. 76 del 2013, art. 7, comma 2, lett. c), conv. in L. n. 99 del 2013, ed infine abrogato del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 52, di attuazione del c.d. Jobs Act), per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, era necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”. In particolare, è stato puntualizzato che la nozione di “specifico progetto”, scaturente dall’esegesi normativa, comportava – tenuto conto delle precisazioni introdotte dalla L. n. 92 del 2012, art. 61 cit. – la necessità di riferimento ad un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore e precisato che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 17707/2020, 10135/2018, 24739/2017). Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali. Si e’, altresì, affermato che l’assenza del progetto di cui del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142/2017);

3.4. in relazione poi alla deduzione di parte ricorrente riferita alla possibilità che l’attività dedotta nel contratto concernesse “programmi di lavoro o fasi di esso:” e non un progetto specifico, si rileva che la questione, implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dal giudice di merito e che pertanto a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità, era onere del ricorrente allegare l’avvenuta rituale e tempestiva deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito ed, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

3.5. le censure che investono l’interpretazione complessiva del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inammissibili in quanto non veicolate dalla individuazione dello specifico criterio ermeneutico violato, corredata dalla precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, come prescritto (Cass. 19044/2010, 15604/2007, in motivazione, 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione, come in concreto avvenuto, dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima in quanto intrinsecamente inidonea a dare contezza dell’errore in diritto ascritto in tesi al giudice di merito (Cass. 14318/2013, 23635/2010);

3.6. la “conversione” del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla verifica dell’assenza di un progetto specifico è conforme al principio giurisprudenziale, ormai consolidato ed al quale va data continuità, secondo cui la disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 28156/2018, 17127/2016), dovendosi ulteriormente evidenziare che, come chiarito da questa Corte, “il regime sanzionatorio previsto del D.Lgs. n. 276 del 2016, art. 69, comma 1 (nel testo “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso – determinante l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto – non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. 9471/2019);

3.7. la censura avente ad oggetto la negazione dell’effetto novativo connesso alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa successivi al primo è inammissibile; la esclusione da parte del giudice di appello di un animus novandi in relazione ai successivi contratti stipulati tra le parti, per il quale si richiede la inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, costituisce accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto conforme alle disposizioni contenute nell’art. 1230 c.c., commi 1 e 2 e art. 1231 c.c. e congruamente motivato (v. in particolare in tema di effetto novativo connesso alla successione di contratti a termine: Cass. 14712/2015, 17328/2012, 16038/2004), avendo in particolare la Corte di merito fatto riferimento all’assenza di consapevolezza nelle parti, all’epoca, della conversione del precedente rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul quale in tesi avrebbe dovuto incidere, con effetto estintivo, il successivo contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

3.8. infine, a prescindere da profili di inammissibilità concernenti la modalità di deduzione, non conforme all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla denunzia di omesso esame di fatto controverso e decisivo, enunciata tra i motivi di ricorso, se ne rileva, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., la preclusione scaturente da “doppia conforme” non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni poste a base decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano sono tra loro diverse (Cass. 5528/2018, 19001/2016, 26774/2016, 19001/2016, 5528/2014);

4. le censure articolate con il secondo gruppo di motivi sono da respingere;

4.1. la interpretazione dell’art. 18 c.c.n.l. in tema di declaratoria relativa al 7 livello, condivisa dalla Corte di merito è del tutto coerente con il dato testuale della pattuizione collettiva secondo la quale al 7 livello appartiene “il personale che: – svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico; – opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard; – ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; – possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. La struttura sintattica del periodo ed in particolare l’uso della disgiuntiva “o” rendono, infatti, evidente che al 7^ livello sono riconducibili sia le funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti sia, in via cumulativa o alternativa alle prime, le funzioni professionali di contento specialistico;

4.2. l’accertamento del giudice di merito relativo al contenuto specialistico dell’attività espletata dalla lavoratrice, fondato sulla documentazione in atti relativa al titolo di studio accademico posseduto, sui compiti alla stessa richiedibili in base al contratto e sulle ammissioni in relazione all’attività prestata formulate nella memoria di Sogesid s.p.a., non è validamente incrinato dalle deduzioni della odierna ricorrente, alla luce della preclusione scaturente da ” doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., secondo quanto già rappresentato al paragrafo 3.8.;

4.3. è inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la quale non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, come in concreto avvenuto, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019, 27000/2016), censure estranee alla concreta prospettazione della società ricorrente;

4.4. è inammissibile, per difetto di specificità, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., non sorretta dalla concreta illustrazione dell’errore di diritto ascritto in tesi al giudice di appello, risultando piuttosto le censure articolate, non supportate, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dalla integrale trascrizione dell’atto introduttivo, intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito del contenuto delle mansioni della originaria ricorrente;

4.5. parimenti inammissibile il richiamo al principio dell’onere della prova che si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, così come verificatosi nella specie (Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 21/02/2018, n. 4241);

5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza;

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge. Con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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