LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 7932/2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’avvocato Cosi Saverio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Essegibi Service S.p.a., quale cessionaria del credito della Banca nazionale del lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini, n. 96 presso lo studio dell’avvocato Rossi Marina, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 711/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
uditi l’Avvocato M. Bonifazi, per delega dell’avvocato S. Cosi, per la ricorrente e l’avvocato M. Rossi, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1) S.M. impugna, con ricorso affidato a due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 711 del 03/02/2017, che ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza n. 20997 del Tribunale di Roma.
1.1) L’azione, nelle fasi di merito, era stata iniziata quale azione di accertamento negativo, da parte della stessa S., della debenza di qualsivoglia somma nei confronti della BNL S.p.a. e in via riconvenzionale la detta banca aveva chiesto la condanna della S. alla corresponsione della somma risultante a debito sul conto corrente n. *****, sul quale potevano operare anche la figlia, T.G., e il genero, St.Ni., della S..
Il Tribunale di Roma, con la sentenza confermata integralmente in fase di appello, aveva rigettato la domanda principale della S. di accertamento negativo e accolto la domanda riconvenzionale della BNL S.p.a. condannando la S. al pagamento della somma di oltre cinquemila Euro (Euro 5.756,34).
2) Resiste con controricorso la Essegibi S.p.a. quale cessionaria del credito litigioso della BNL S.p.a.
3) Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
4) La sola controricorrente ha depositato memoria per l’udienza del 11/06/2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, dopo la discussione dei difensori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5) Il ricorso censura come segue la sentenza d’appello.
5.1) Il primo motivo è così formulato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 553 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5.2) Il secondo mezzo deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
6) La discussione del ricorso da parte del difensore delegato dalla difesa della ricorrente è stata estremamente lacunosa e contraddittoria, in quanto l’avvocato presente in udienza non mostrava in alcun modo di conoscere i fatti di causa e ha fatto riferimento a un decreto ingiuntivo, che non risulta essere tra gli atti giudiziari relativi alla presente controversia.
7) La parte dei due motivi di ricorso incentrata sull’art. 360, comma 1, n. 5 codice di rito è inammissibile in quanto vengono in considerazione due sentenze di primo (del Tribunale di Roma) e secondo grado (della Corte di Appello di Roma) del tutto conformi in punto di fatto, con conseguente preclusione allo scrutinio in base a detta norma, nella sua vigente formulazione e giusta il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.
7.1) I due motivi di ricorso, nella stessa parte relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5 sono, inoltre, formulati secondo il previgente (ossia anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. B, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134) testo della norma, ossia con riferimento al vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio e sono, pertanto, comunque, inammissibili.
8) Il ricorso si fonda, con riferimento alle censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sull’assunto dell’essere intervenuto un giudicato cd. esterno (da cui il riferimento nell’intestazione del primo motivo all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in tema di giudicato sostanziale e formale), costituito dalla sentenza n. 10601 del 2006 del Tribunale di Roma che avrebbe accertato che la S. era debitrice della GPS Nautic Service S.n.c. e quindi non poteva esserlo anche della BNL S.p.a. (in detto giudizio la BNL S.p.a. assumeva vesti di terzo pignorato). L’assunto esposto nel primo motivo di ricorso non censura adeguatamente l’affermazione principale della Corte territoriale relativa al fatto che nonostante le due ordinanze di assegnazione nelle due distinte procedure esecutive mobiliari (r.g.e. n. 4230 del 2004 e n. 2215 del 2004) non siano state opposte (e a prescindere dal fatto che con riferimento ad esse non potrebbe comunque parlarsi di passaggio in giudicato: Cass. n. 11493 del 03/06/2015 Rv. 635563 – 01; n. 22050 del 17/10/2014 Rv. 632646 – 01) manca una qualsivoglia prova dell’intervenuto pagamento, da parte della S. e nei confronti della GPS Nautic Service S.n.c., cosicché non può in alcun modo darsi positivo scrutinio al mezzo laddove esso afferma che la S. sarebbe stata liberata nei confronti del debitore BNL S.p.a. per le somme assegnate al creditore procedente GPS Nautic Service S.n.c. (circa l’estinzione del credito solo a seguito dell’intervenuto pagamento della somma di cui all’ordinanza di assegnazione si vedano, quale espressione di giurisprudenza costante: Cass. n. 11404 del 18/05/2009 Rv. 608722 – 01 e in precedenza Cass. 14/02/2000, n. 01611: l’effetto satisfattivo del creditore è rimesso alla successiva esazione del credito). La difesa di parte ricorrente non ha, nelle fasi di merito, in alcun modo provato, e finanche chiesto di provare, che il credito fosse stato soddisfatto, in conformità del disposto dell’art. 2928 c.c.
8.1) La detta circostanza, relativa alla mancata prova della soddisfazione del credito oggetto di assegnazione, comporta che la questione relativa all’asserita insussistenza del debito nei confronti della banca, sulla quale si incentra la difesa della S., non possa essere utilmente scrutinata.
9) Con riferimento alla censura del secondo motivo formulata avendo quale parametro l’art. 115 c.p.c. deve ribadirsi che perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 del codice di rito è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il secondo motivo, così dedotto dalla difesa della S., è privo di fondamento per ciò solo (Sez. U n. 16598 del 05/08/2016 Rv. 640829 -01 e Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 – 01)).
10) Tutte le censure sono, pertanto, infondate ove non inammissibili.
10.1) Il ricorso è rigettato.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale.
12) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Terza Civile, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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