Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3018 del 09/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per ricusazione relativo al procedimento iscritto al numero 16538 del ruolo generale dell’anno 2018, instaurato da:

O.R., (C.F.: *****) rappresentata e difesa dell’avvocato Salvatore Stara (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

C.R., (C.F.: non indicato);

– intimato –

per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 26963/2017, depositata in data 15 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

RILEVATO

che:

1. O.R. ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza di questa Corte n. 26963/2017, depositata in data 15 novembre 2017, con la quale è stato rigettato un ricorso dalla stessa proposto nei confronti di C.R..

Il relatore ha effettuato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, la proposta di definizione del procedimento in camera di consiglio da parte della Sesta Sezione Civile, avendo ravvisato un’ipotesi di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso “lungi dal denunciare un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, in tutti i motivi in cui si articola censura (pretesi) errori di giudizio”; ha contestualmente proposto al Collegio di trasmettere “al consiglio di disciplina ed alla competente Procura della Repubblica, ex art. 331 c.p.p., il ricorso per revocazione, nella parte in cui vi si afferma che la decisione revocanda sarebbe “frutto di arroganza e impudenza”” e di condannare in modo esemplare parte ricorrente, in caso di costituzione dell’intimato, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

La O., a mezzo del suo difensore avvocato Salvatore Stara – che dichiara di agire anche, “in parte, in proprio” – propone interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ricusazione nei confronti del suddetto relatore, consigliere R.M.; il procedimento di revocazione, all’adunanza del 9 luglio 2020, è stato pertanto rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione su tali istanze.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti.

CONSIDERATO

che:

1. Parte ricorrente sostiene che la proposta del relatore, di definizione del ricorso per revocazione in camera di consiglio per avere ravvisato una ipotesi di inammissibilità dello stesso, sarebbe priva di adeguata motivazione e, comunque, la definisce “falsa in fatto” e la contesta in diritto, sostenendo di avere in realtà dedotto, a sostegno del proprio ricorso, vizi revocatori e non errori di giudizio, come ritenuto dal suddetto relatore.

Afferma, in particolare, il difensore della O. che “detto modus operandi del Cons. R. non si spiega se non in termini di ingiustificata ostilità-inimicizia nei confronti della ricorrente”, aggiungendo che tanto sarebbe una “conseguenza-riflesso, della situazione di conflitto-inimicizia tra il sottoscritto ed il Cons. R., (già in precedenza motivatamente ricusato dal sottoscritto con atto 30/10/19, nell’ambito del proc 20532/17, ricusazione di cui si ignora se decisa e come); e di conflitto-inimicizia tra il Cons. R. ed il sottoscritto attesa la proposta di segnalare l’operato del sottoscritto all’Organo disciplinare ed all’Ufficio del PM. Situazione di inimicizia rilevante ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3”. Vengono altresì contestate le ulteriori proposte formulate dal relatore, di trasmissione del ricorso al consiglio di disciplina ed alla Procura della Repubblica con riguardo all’affermazione, in esso contenuta, che “la decisione revocanda sarebbe “frutto di arroganza e impudenza””, nonchè di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in caso di costituzione dell’intimato (costituzione comunque, si precisa, non avvenuta).

2. In primo luogo deve essere dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione, nella parte in cui essa risulta proposta, nel proprio interesse, dal difensore della O., avvocato Salvatore Stara.

L’istanza di ricusazione può infatti essere avanzata, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., esclusivamente dalle parti (sebbene anche per ragioni inerenti la posizione dei relativi difensori).

Il difensore della parte, in quanto tale, dunque, benchè abbia il potere di sottoscrivere l’istanza (art. 52 c.p.c., comma 2), non può essere ritenuto legittimato a proporla direttamente nel proprio interesse.

La presente istanza va di conseguenza esaminata nel merito esclusivamente con riguardo alla parte O.R..

3. Viene allegata una situazione di ingiustificata ostilità-inimicizia, da parte del consigliere relatore ricusato, sia nei confronti della parte che del suo difensore.

Tale situazione viene fatta discendere esclusivamente dal contenuto (che è contestato in diritto, sotto ogni aspetto) della proposta formulata del suddetto relatore ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, con riguardo al ricorso per revocazione avanzato dalla O., aggiungendosi che, nei confronti dello stesso relatore, l’avvocato Stara aveva già formulato una precedente istanza di ricusazione.

In proposito, va certamente data continuità all’orientamento di questa Corte secondo il quale “in tema di ricusazione del giudice, la “inimicizia” del ricusato, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le “anomalie” denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto come provvedimento giurisdizionale; tuttavia, qualora ricorra tale ipotesi, il giudice della ricusazione deve anche accertare se quelle anomalie, in ipotesi ascrivibili ad altre cause, siano state determinate proprio da grave inimicizia nei confronti del ricusante, su cui incombe il correlato onere di allegare fatti e circostanze rivelatrici dell’esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015, Rv. 636844 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16627 del 22/07/2014, Rv. 631796 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24934 del 24/11/2014, Rv. 633253 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3161 del 17/02/2016, Rv. 638694 01).

E’ evidente che, a maggior ragione, la indicata situazione rilevante ai fini della ricusazione non può essere desunta dal contenuto di atti e/o provvedimenti legittimamente emessi dal giudice proprio nell’ambito dello stesso procedimento in cui è formulata l’istanza di cui all’art. 52 c.p.c..

E’ altresì opportuno ribadire che “nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest’ultimo, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’art. 391 bis c.p.c., comma 4; nè il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all’esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del “nuovo rito” ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l’informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale”; ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, nè tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4" (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246 – 01; cfr., nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017, Rv. 643132 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019, Rv. 653507 – 01; nonchè, con riguardo al precedente regime, in cui era formulata una vera e propria relazione: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24612 del 26/11/2007, Rv. 600453 – 01; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 24140 del 29/11/2010, Rv. 614912 – 01).

Nella specie, non solo la proposta formulata dal relatore presenta senza alcun dubbio tutti i caratteri che connotano, secondo l’ordinamento vigente, il relativo atto processuale, il quale dunque non presenta affatto anomalie tali da impedire in radice di identificarlo come tale (a prescindere dalla correttezza delle relative conclusioni, che spetta esclusivamente al Collegio cui è assegnato il procedimento valutare nel merito, sotto ogni aspetto), ma, in ogni caso, parte ricorrente non ha allegato circostanze rivelatrici dell’esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale da parte del giudice ricusato, se si eccettua la circostanza, da ritenersi del tutto irrilevante in tale ottica, che nei suoi confronti l’attuale difensore della O. aveva in precedenza presentato altra istanza di ricusazione (peraltro non accolta, come si desume da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6173 del 05/03/2020, che ha definito il relativo procedimento con la partecipazione al Collegio proprio del consigliere ricusato).

Per quanto sin qui esposto, l’istanza di ricusazione non può trovare accoglimento.

Anche in considerazione della manifesta infondatezza dei motivi posti alla base di essa, la Corte ritiene di condannare la parte istante O. al pagamento di una pena pecuniaria pari ad Euro 150,00, ai sensi dell’art. 54 c.p.c., comma 3.

4. L’istanza di ricusazione proposta da O.R. è rigettata.

L’istanza di ricusazione proposta dall’avvocato Salvatore Stara è dichiarata inammissibile.

L’istante O. è condannata al pagamento di una pena pecuniaria pari ad Euro 150,00, ai sensi dell’art. 54 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta l’istanza di ricusazione proposta da O.R.;

dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dall’avvocato Salvatore Stara nel proprio interesse;

condanna l’istante O. alla pena pecuniaria di Euro 150,00.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472