LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10809/2016 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII, 474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ARIZZI, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1/B, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA FARKAS, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CUSCINA’, giusta procura in atti;
– controricorrente –
e contro
M.G., G.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 744/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
M.A., quale erede accettante con beneficio d’inventario l’eredità relitta morendo dal padre, ebbe ad evocare in causa il germano M.G. e G.R. proponendo domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compera-vendita intervenuto tra il defunto padre, M.C., e la G. afferente l’immobile sito in *****. M.A., appreso che l’immobile oggetto del primo giudizio era stato trasferito dalla G. a M.C., figlio del germano G., proponeva, con nuova causa, domanda di simulazione anche contro detto contratto di compera-vendita per la sua riacquisizione al compendio ereditario. Infine M.A. propose ulteriore procedimento contro il germano G. nell’ambito del quale impugnava per riduzione il testamento del padre M.C., poiché leso il suo diritto alla quota di legittimario, proponeva domanda di accertamento della simulazione dei altri contratti, mediante i quali il padre aveva trasferito beni immobili al germano G., nonché chiedeva la divisione dell’asse relitto dal padre previo accertamento delle donazioni ricevute dal fratello.
Tutte queste cause furono riunite dal Tribunale di Messina e trattate in unico procedimento ad esito del quale il Tribunale peloritano ebbe, con sentenza non definitiva, a rigettare le domande di simulazione mosse da M.A. e quindi procedette ad esaminare la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima in relazione all’unico immobile, costituente l’asse relitto morendo da M.C..
Con sentenza definitiva il Collegio messinese riconobbe il diritto leso del legittimario e dispose la vendita all’asta dell’unico cespite immobiliare – ritenuto – costituente l’asse con suddivisione del ricavato tra i due eredi secondo le quote fissate.
Avverso la sentenza non definitiva e definitiva le parti proposero appello e la Corte d’Appello di Messina, riunite le diverse impugnazioni e regolarizzato il contraddittorio, pronunziò sentenza non definitiva con la quale dichiarò la simulazione dei contratti di compera-vendita intervenuti tra il de cujus M.C. e la G. e tra quest’ultima e M.C., figlio di M.G.; dispose la riunione all’asse ereditario dell’alloggio sito in *****, e riconobbe il diritto di M.A. al ristoro del danno per il mancato godimento del cespite ereditario; dichiarò che l’altro immobile oggetto della sentenza del Tribunale non era in signoria del de cujus e procedette a ulteriore fase istruttoria per quantificare il ristoro del danno patito da M.A. per la condotta del nipote M.C..
Con la sentenza definitiva il Collegio peloritano ebbe a dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, condannò M.G. a pagare al germano A. il valore della quota del bene costituente l’asse, nel frattempo venduto a terzi, e condannò M.C. – nipote di A. – a pagare allo zio somma di denaro a titolo di ristoro danni per il mancato godimento del bene oggetto dei contratti simulati e ricuperato all’asse ereditario.
La Corte d’Appello di Messina – per quanto ancora interessa – ritenne M.C. carente d’interesse a contestare la stima del valore dell’immobile costituente l’asse, in quanto il conguaglio al fratello A. doveva pagarlo M.G. – suo padre – e riteneva corretta la stima elaborata dal consulente tecnico, quanto al danno patito da M.A. per non aver goduto del bene intestato fittiziamente al nipote C., sino al passaggio in giudicato della decisione.
M.C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. M.A., regolarmente evocato, resistite con controricorso, mentre M.G. e G.R.L., regolarmente evocati, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da M.C. s’appalesa infondato e va rigettato.
Anzitutto va rilevata la non fondatezza dell’eccezione di tardività della proposta impugnazione sollevata da M.A., il quale ha osservato come la sentenza definitiva impugnata risulta notificata il 10.2.2016, mentre il ricorso per cassazione nei suoi riguardi risulta affidato alla notifica il 12.4.2016.
Deve al riguardo osservare questa Corte come M.C., ab origine, risulta evocato in causa avanti il Tribunale di Messina nella causa afferente la simulata vendita in suo favore dell’immobile, poi accertato costituire l’unico cespite dell’asse relitto morendo dal nonno, da parte di G.R., sicché sussisteva litis consorzio necessario tra le due parti del contratto dedotto siccome simulato.
Di conseguenza l’affido alla notifica del ricorso per cassazione nei riguardi della G. avvenuto il 11.4.2016 – ultimo giorno utile – comporta il rispetto del termine per tutti i litisconsorti, sicché rimane osservato il termine di decadenza ex art. 324 c.p.c., anche se la notifica nei riguardi degli ulteriori litisconsorti è avvenuta successivamente – Cass. sez. 1 n. 27927/18, Cass. sez. 1 n. 3071/11 -.
Con il primo mezzo d’impugnazione il M. denunzia vizio di nullità della decisione impugnata ex art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, poiché risulta omessa motivazione circa i rilievi da esso ricorrente mossi all’elaborato peritale e poiché la Corte territoriale ha omesso pronunzia su dette contestazioni dal lui formulate.
Osserva il ricorrente come il Collegio peloritano ebbe ad aderire acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica senza esporre autonoma argomentazione a sostegno di detta statuizione nonostante che il consulente ebbe a ritenere l’alloggio di ***** in signoria esclusiva di M.C. mentre in atti concorrevano emergenze lumeggianti come in effetti era in comproprietà con la moglie A.F., destinataria anche di apposita disposizione testamentaria, oltre che titolare del diritto di abitazione stabilito ex lege.
Con la seconda doglianza il M. rileva nullità del procedimento poiché svoltosi in assenza di litis consorte necessario individuato nella moglie del M., A.F., quale erede necessario del marito.
Le due censure possono esser esaminate unitariamente poiché attengono alla medesima questione di diritto e sono prive di pregio giuridico.
Difatti la questione che A.F., quale erede necessaria dal marito, era soggetto da evocare in causa poiché litis consorte appare novità di questo giudizio poiché mai sollevata nel corso della causa di merito. Ed invero la mancata proposizione della stessa appare coerente con la natura delle cause riunite trattate dai Giudici di Messina.
Due controversie attengono alla simulazione di contratti in relazione alle quali parti necessarie sono i soli contraenti e la terza lite attiene a lesione di legittima proposta da erede necessario pretermesso contro l’erede testamentario, che risulta esser il solo M.G. e non anche la moglie del de cujus, A.F., circa la cui impugnazione quale legittimaria pretermessa nel testamento del marito nemmeno v’e’ allegazione.
Inoltre nei riguardi di M.C., odierno unico impugnante, risulta proposta solo la causa fondata sulla simulazione del contratto, con il quale egli ebbe ad acquistare il diritto di proprietà sull’intero immobile dalla G. con la conseguente richiesta di ristoro del danno patito dall’erede pretermesso poiché, a sua volta, il M. ebbe ad alienare, nelle more, a terzo in buona fede il bene de quo.
Pertanto unico oggetto della sentenza impugnata devoluto alla cognizione di questa Corte Suprema risulta esser il ristoro del danno riconosciuto dalla Corte di merito in favore di M.A. ed a carico di M.C., domanda relativamente alla quale non si può configurare situazione processuale di litis consorzio necessario, bensì una limitazione della somma di condanna in relazione all’effettivo ammontare del danno cagionato dal convenuto mediante il contratto simulato.
Dunque del tutto priva di fondamento appare la denunzia afferente la violazione del contraddittorio con conseguente nullità dell’intero procedimento di merito.
Quanto all’omessa motivazione circa le contestazioni mosse alla consulenza, detta censura appare priva di fondamento posto che il Collegio peloritano ha puntualmente esaminato le critiche mosse all’elaborato del consulente tecnico, da un lato mettendo in evidenza – statuizione non attinta da impugnazione – che le critiche mosse dal M. in relazione alla quantificazione del valore del bene pertinente all’asse ereditario non provenivano da soggetto legittimato, quindi privo di giuridico interesse, poiché egli non parte della lite successoria e, dall’altro, puntualmente specificando che a carico di M.C. veniva posto esclusivamente il ristoro del danno da mancato godimento del cespite ereditario.
Tale posta di ristoro risulta individuata dalla Corte territoriale, sulla scorta della consulenza, nel valore medio di locazione per il periodo a decorrere dall’apertura della successione alla definitività della decisione, posto che l’alloggio risulta venduto dal ricorrente a terzo in buona fede.
La censura mossa dal M. si limita a dedurre che la Corte non ebbe a motivare sulle sue contestazioni senza per altro indicare specificatamente quali, se non rilevando errore da parte del consulente per non aver ritenuto che il bene fosse in comunione legale tra i coniugi M. – A..
Ma al riguardo il ricorrente, non già, precisa che egli ebbe a puntualmente contestare detta circostanza di fatto al consulente ovvero ad evidenziarla alla Corte peloritana, bensì asserisce che era questione pacifica e rilevabile dagli atti, così palesando la genericità del mezzo di impugnazione, posto che egli risulta parte della lite in relazione a contratto con il quale il nonno vendette alla G. e questa a lui il diritto di proprietà sull’immobile per intero e, non già, per parte. Invero della questione afferente la comproprietà del bene venduto dal nonno non v’e’ cenno in sentenza impugnata, sicché era specifico onere – non osservato – della parte impugnante indicare quando e come la questione fu sottoposta al Giudice ovvero segnalata al consulente ai fini della corretta individuazione dell’ammontare del danno da risarcire.
Con il terzo mezzo d’impugnazione il M. lamenta violazione delle norme ex art. 2697 c.c., artt. 112,115,116 e 274 c.p.c., poiché i Giudici di merito ebbero ad esaminare le distinte questioni afferenti le cause riunite in modo unitario e confuso, disattendendo anche la prova documentale versata in causa, mentre egli risulta evocato in origine solo nella causa afferente la simulazione del contratto con cui G.R. ebbe a vendergli l’immobile, poi ritenuto cespite unico dell’asse relitto morendo dal nonno.
La dedotta censura appare generica eppertanto inammissibile posto che puntualmente la Corte distrettuale risulta aver esaminato la posizione del M. solo in relazione alla domanda di simulazione – come ricordato ha posto in evidenza la sua carenza di interesse a contraddire in tema di azione ereditaria – e condannato lo stesso unicamente al ristoro del danno conseguente a detta simulazione.
Nell’argomentazione critica parte ricorrente si limita ad apodittica contestazione del vizio senza effettivo confronto con la motivazione al riguardo illustrata dal Collegio peloritano e financo indicare in qual modo l’asserita confusa trattazione ebbe ad influire sulla statuizione che lo riguarda.
Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del disposto ex artt. 1414 e 2043 c.c., poiché la Corte siciliana ebbe a condannarlo a pagare allo zio A. somma di denaro a ristoro del danno individuato nel mancato godimento del bene ereditario sulla scorta della declaratoria di simulazione dei contratti di vendita dal nonno alla G. e da quest’ultima a lui, nonostante in atti non concorressero adeguati elementi probatori a sostegno della ritenuta simulazione piuttosto che lumeggianti negozio fiduciario.
Inoltre la Corte messinese, osserva il ricorrente, non ha valutato che il bene di causa rimase in sua disponibilità dall’acquisto il 1.10.1993 sino alla vendita a terzo estraneo il 17.8.1994 e che era del tutto estraneo all’accordo – ritenuto simulato – tra il nonno e la G., sicché non era tenuto a risarcite il danno in relazione da detto fatto genetico, mentre il suo acquisto era effettivo e quindi non illecito; inoltre lo zio attoree non aveva chiarito su quale norma fondava la sua richiesta risarcitoria.
La censura mossa appare priva di pregio giuridico posto che – come affermato nella sentenza impugnata – la statuizione, con la quale la Corte di Messina accertava il diritto di M.A. al risarcimento del danno da parte del concorrente alla simulazione di contratti, era stata adottata con la sentenza non definitiva del 2014, che non risulta esser stata né impugnata con il ricorso immediato né fatta oggetto di riserva d’impugnazione, sicché è passata in giudicato.
Ciò risulta confermato dallo stesso ricorrente che specificatamente impugna per cassazione solo la sentenza definitiva n. 744/2015 e non menziona la sentenza non definitiva resa dalla Corte di merito nel 2014.
Di conseguenza ogni questione afferente il riconoscimento del diritto al ristoro del danno risulta coperta da giudicato, poiché non impugnata la decisione non definitiva della Corte di merito che statuiva sullo stesso.
Con il quinto motivo d’impugnazione il M. deduce errore nella liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito in quanto la pretesa dello zio infondata, sicché la censura appare correlata alla prospettiva – non avveratasi – di accoglimento del suo ricorso per cassazione.
Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna di M.C. alla rifusione verso M.A. delle spese di questa lite di legittimità, tassate in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense come liquidato in dispositivo.
Concorrono le condizioni processuali acché il ricorrente sia obbligato a versare l’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna M.C. a rifondere al resistente le spese di questa lite di legittimità liquidate in Euro 6.200,00 oltre accessori di legge ed il rimborso forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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