LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22232-2019 proposto da:
I.G., già socio unico della GIOCOMANIA SAS di I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO POLISI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6743/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente I.G., nella qualità di socio unico della Giocomania s.a.s. di I.G., società cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.05.2014, ha impugnato l’avviso di accertamento – relativo al periodo di imposta dell’anno 2009, per Irap, Iva e sanzioni – emesso nei confronti della stessa società e, quali coobbligati, dei suoi soci I.G., accomandatario, e P.M., accomandante, e notificato sia ai soci che (per quanto qui emerge e rileva) alla medesima s.a.s., in data 11.06.2014.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello del predetto contribuente.
Infatti, la CTR ha considerato che l’appello era stato proposto, in proprio, da un soggetto (la persona fisica I.G., “già socio unico della Giocomania s.a.s. “) diverso dalla parte ( I.G., “socio unico della Giocomania s.a.s.”) che aveva proposto il ricorso introduttivo. Il giudice a quo ha quindi ritenuto che il ricorso introduttivo fosse stato proposto dal socio accomandante in tale qualità e quindi spendendo il nome della s.a.s., sebbene quest’ultima fosse già estinta. Invece, secondo la CTR, l’appello era stato presentato da I.G. in proprio, quindi da un soggetto diverso da quello che aveva impugnato l’accertamento con il ricorso di primo grado.
Tanto premesso, la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla persona fisica I.G., che non era stato parte del giudizio di primo grado (sia pur dichiarando anche inammissibile, “incidentalmente”, il ricorso introduttivo della lite, proposto dalla s.a.s., in persona del suo legale rappresentante I.G., socio accomandatario, già estinta al momento dell’introduzione del contenzioso).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandolo a due motivi, e l’Ufficio ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
3.E’ rimasto intimato il socio P.M..
La proposta del relatore – che ha prospettato la nullità della sentenza ex art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del litisconsorzio necessario in appello – è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto di acquisire il fascicolo di merito.
4.Eseguito tale adempimento, è stata formulata dal relatore (nominato in sostituzione di quello precedente, destinato ad altre funzioni) una nuova proposta, che è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alle parti.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1.Preliminarmente, deve rilevarsi che l’eventuale difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari (nel caso di specie tra i soci della s.a.s. in questione) può essere rilevato d’ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 26388 del 03/11/2008; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata espressamente dà atto che è stata ordinata ed eseguita ritualmente l’integrazione del contraddittorio sia in primo grado, nei confronti dei soci della s.a.s., che in appello, avverso i medesimi litisconsorti del grado precedente.
Il ricorrente non ha proposto censura avverso tale accertamento in rito, né lo ha fatto la controricorrente Agenzia (che neppure ha proposto ricorso incidentale), con la conseguenza che è divenuta irrevocabile la verifica dell’integrità del contraddittorio.
Ferma restando tale premessa, che preclude il rilievo dell’ipotetica nullità della sentenza d’appello per pretesa violazione del contraddittorio, solo per completezza deve darsi atto che neppure sussistono, comunque, i presupposti di tale invalidità, atteso che l’avviso d’accertamento (anche allegato al ricorso) individua quali soci e coobbligati, rispetto all’imposizione controversa di cui all’anno 2009, I.G. e P.M., entrambi parti del giudizio d’appello (il primo quale persona fisica appellante; il secondo costituitosi in giudizio, con atto pervenuto alla CTR il 19 giugno 2018, dopo che lo stesso appellante, su ordine del medesimo giudice del 7 marzo 2018, gli aveva notificato atto d’integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte necessario), come emerge dagli atti del fascicolo di merito acquisiti ai fini della decisione sulle questioni di rito.
Gli stessi soci – ovvero P.M., ma anche I.G., quale persona fisica – sono stati peraltro citati in giudizio dalla Giocomania s.a.s. con atto d’integrazione del contraddittorio depositato, con le relative notifiche a mezzo posta (comprensive degli avvisi di ricevimento sottoscritti), presso la CTP dalla parte che propose il ricorso introduttivo, il 14 gennaio 2016, in adempimento dell’ordine del giudice di prime cure del 26 giugno 2015.
L’integrità e la ritualità del contraddittorio di primo grado non risultano censurati in appello, ma sono anzi confermate dalle premesse della sentenza qui impugnata, come già rilevato.
Inoltre, in questo giudizio di legittimità entrambi i soci sono parti: I.G., quale persona fisica, come ricorrente, e P.M., come controricorrente intimato. Sempre confermando la premessa dell’inammissibilità, a monte, del rilievo d’ufficio, per la prima volta in questa sede, dell’ipotetica violazione del contraddittorio, va infine considerato che non sarebbe comunque neppure da annoverare tra i soci litisconsorti necessari D.B.A., che come risulta dall’accertamento controverso in atti (e dalla stessa memoria difensiva della parte contribuente in primo grado) è cessata dalla carica di accomandante e dalla qualità di soda in data 7 luglio 2009, quindi prima dell’introduzione della lite in primo grado, sebbene durante l’anno d’imposta in essa controverso. Infatti, l’atto impositivo non la annovera (in ipotesi, ex artt. 2290 c.c.) tra i coobbligati nei cui confronti sussistano i presupposti della pretesa impositiva erariale sub iudice, che non le è stata estesa dall’Ufficio, cosicché neppure emergerebbero, con la necessaria evidenza, elementi rivelatori della necessità del contraddittorio. Si può quindi concludere che anche nel giudizio di secondo grado, come in questa sede, hanno assunto la qualità di parti tutti i soci della s.a.s. in questione.
Infine, essendo pacifico – per averlo affermato espressamente la sentenza impugnata, non censurata specificamente in parte qua- che la s.a.s. si era cancellata dal registro delle imprese il 26 maggio 2014, ed era estinta già prima della notificazione dell’accertamento e dell’introduzione del giudizio di primo grado, non era necessario attivare autonomamente il contraddittorio, in appello o in questa sede, anche nei confronti della medesima società, essendo comunque parti (anche) dei due gradi di impugnazione tutti i soci della medesima s.a.s., ai quali pure era indirizzato ed era stato notificato l’atto impositivo (sulla legittimazione processuale dei soci, in litisconsorzio necessario tra loro, della società di persone estinta cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6285 del 14/03/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014).
Non sussiste, quindi, nessun difetto di integrità del contraddittorio.
2.Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 100,83 e 110 c.p.c.; nonché degli artt. 2495,1362 e 1367 c.c..
Assume infatti il ricorrente che la CTR avrebbe errato nell’interpretare il ricorso introduttivo del primo grado, e la relativa procura al difensore, come provenienti dalla Giocomania s.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante I.G., piuttosto che dallo stesso I.G. in proprio, quale mera persona fisica.
Infatti, sostiene il contribuente, ricorso introduttivo e procura non contenevano la spendita del potere rappresentativo organico, ed andavano pertanto imputati allo stesso I. in proprio, il quale era legittimato ed interessato ad impugnare l’accertamento, tanto più in quanto la società era estinta già al momento nel quale quest’ultimo le venne notificato e, ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, si profilava la possibile responsabilità del medesimo socio rispetto all’Amministrazione, quale creditore sociale.
Dalla circostanza che lo stesso I.G. avrebbe proposto in proprio (e non quale L.R. della s.a.s. della quale era accomandatario) il ricorso introduttivo dovrebbe trarsi, secondo il ricorrente, la conclusione che non vi sarebbe discontinuità tra il ricorrente iniziale e l’appellante, nel senso che lo stesso I.G., in proprio, avrebbe legittimamente proposto l’impugnazione di merito dinnanzi alla CTR.
Il motivo è fondato, sebbene nei termini che seguono.
Infatti, la sentenza di primo grado (peraltro anche prodotta in questa sede dal ricorrente, in allegato al ricorso), individua univocamente (non solo nell’epigrafe, ma nel corpo della motivazione), come parte proponente il ricorso introduttivo, la “Giocomania sas in persona del L.R. I.G..”.
Tale presupposto è peraltro esplicitato (“In seguito al ricorso proposto dalla società… La Giocomania s.a.s…. con il presente atto integra il contraddittorio…”) nei già richiamati atti con i quali, in primo grado, la stessa parte ricorrente ha integrato il contraddittorio, dinnanzi la CTP, nei confronti dei suoi soci. Ed è del resto palese, già sotto il profilo logico, che solo ipotizzando che il ricorso introduttivo provenisse dalla s.a.s., e non da I.G. persona fisica, avrebbe senso l’integrazione del contraddittorio effettuata con la notifica anche a quest’ultimo del relativo atto introduttivo.
E comunque, rispetto all’individuazione della parte ricorrente, accertata univocamente dalla CTP, lo stesso attuale ricorrente non deduce di aver proposto una specifica censura in appello, per cui si tratta di un accertamento in rito ormai irrevocabile. Tuttavia, dalla premessa che il ricorso introduttivo è stato proposto da I.G. spendendo il potere rappresentativo della s.a.s. di cui era accomandatario non deriva necessariamente, come ritenuto dalla CTR, che sia inammissibile l’appello, pacificamente proposto (secondo la sentenza d’appello e le difese delle parti) dallo stesso I.G. in proprio, ovvero da un soggetto diverso.
Infatti, è altrettanto pacifico (e comunque risulta da ambedue le sentenze di merito ed è stato ante confermato) che già nel giudizio di primo grado il contraddittorio è stato esteso anche a I.G. in proprio, quale litisconsorte necessario in quanto socio della s.a.s. ricorrente. Pertanto anche tale persona fisica, per effetto della ricezione della notifica dell’atto d’integrazione, era parte del giudizio di merito e già per ciò solo (a prescindere da ogni altra considerazione sulla sua legittimazione sostanziale e processuale in ragione dell’estinzione della società di cui era socio) poteva comunque appellare la sentenza di prime cure.
Ha quindi errato la CTR nel ritenere che l’appello del contribuente fosse inammissibile, perché I.G. (anche) in proprio era divenuto parte del giudizio di primo grado, a seguito di adempimento dell’ordine d’integrazione del contraddittorio emesso dalla CTP, e come tale legittimato ad appellare.
Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, poiché l’errata declaratoria d’inammissibilità dell’appello ha precluso ogni esame delle ulteriori questioni di rito e di merito.
Peraltro, secondo questa Corte, ” Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Pertanto, a fronte dell’esaurimento della potestas iudicandi della CTR con la declaratoria di inammissibilità dell’appello, è stata resa meramente ad abundantiam e non rileva l'”incidentale” valutazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite, esposta nella sola motivazione della sentenza qui impugnata.
3.Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111Cost., comma 6, e art. 24 Cost., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello relativo alla nullità dell’atto impositivo in quanto notificato ad un soggetto, la predetta s.a.s., già cessato ed estinto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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