LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33083-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO DI SERAFINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6430/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 4/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente P.P. avverso l’avviso d’accertamento in materia di Iva, Ires ed Irap, di cui all’anno d’imposta 2011, con il quale, in qualità di legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica ***** sino alla data del 19 dicembre 2011, era stato ritenuto responsabile in solido di violazioni tributarie imputate a quest’ultima.
La CTR ha infatti premesso che la predetta associazione sportiva dilettantistica aveva sottoscritto accertamento con adesione relativamente alle medesime violazioni ed aveva versato la prima rata dovuta in adempimento di quest’ultimo atto, anche se non aveva adempiuto affatto integralmente il residuo. Nonostante ciò, la CTR ne ha tratto la conseguenza che l’adesione dell’associazione all’accertamento ed il pagamento della prima rata avessero determinato il venir meno della responsabilità del contribuente, quale coobbligato della stessa ex art. 38 c.p.c., comma 2.
2. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente prodotto memoria.
3.La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1.Preliminarmente, deve rilevarsi che non sussistono i presupposti per il rinvio di questo giudizio ai fini dell’eventuale riunione con quello di cui al ricorso erariale per cassazione, allegato dal controricorrente alla memoria, che lo stesso contribuente identifica con il n. r.g. 13736/2021.
Invero, per quanto si ricava dal predetto ricorso, esso avrebbe per oggetto una cartella di pagamento, emessa nei confronti dello stesso contribuente e conseguente all’accertamento controverso in questo giudizio, e porrebbe questioni relative all’efficacia pregiudiziale della sentenza della CTR resa su quest’ultimo atto impositivo ed in questo procedimento impugnata. Nella sostanza, quindi, questo giudizio potrebbe avere, stando al ricorso erariale allegato dal controricorrente alla memoria, una possibile rilevanza pregiudiziale rispetto a quello sulla cartella di pagamento. Tale relazione tra i due procedimenti pendenti presso questa Corte, non diversamente rappresentata nella memoria del contribuente, palesa quindi, nel caso di specie, l’opportunità di una sollecita definizione del giudizio in ipotesi potenzialmente pregiudicante, piuttosto che di un rinvio di quest’ultimo ai fini della riunione con quello eventualmente pregiudicato, con conseguente ulteriore slittamento dei tempi di definizione.
In questo senso, questa Corte ha anche recentemente ribadito che “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza” (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021).
Non deve, pertanto, rinviarsi la decisione di questo giudizio ai fini di una trattazione congiunta con quello di cui alla memoria del controricorrente.
2.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c., in ordine al presupposto giuridico, ed alla relativa prova, della responsabilità del contribuente per le obbligazioni tributarie dell’associazione.
Assume infatti la ricorrente che il contribuente, già in ragione della carica rivestita pro tempore durante una parte del periodo d’imposta, era responsabile in solido del debito tributario di cui all’atto impositivo, anche a prescindere dall’effettiva ingerenza che, secondo l’Ufficio, egli avrebbe comunque esercitato nella gestione dell’associazione, ed agli inadempimenti fiscali che avrebbe comunque direttamente commesso. Pertanto, secondo la ricorrente, l’onere della prova gravante sull’Amministrazione poteva limitarsi all’accertamento delle violazioni commesse dall’associazione della quale il contribuente era stato legale rappresentante durante il periodo interessato.
In tal senso la ricorrente richiama il precedente giurisprudenziale (Cass. n. 22861 del 2018) di questa Corte, secondo cui deve escludersi che il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente, in ragione della riaffermazione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria.
Diversamente opinando, secondo la pronuncia invocata dalla ricorrente, si presterebbe il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi, senza considerare i poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria al rappresentante fiscale, che, non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte. Pertanto ” quello che rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima in materia tributaria e’, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità” (Cass. n. 22861 del 2018, cit., in motivazione).
Il motivo, a differenza di quanto eccepito nel controricorso:
e’ autosufficiente (ricavandosi dallo stesso, in relazione alla motivazione della sentenza, gli elementi indispensabili per la sua trattazione);
non incorre nel limite di ammissibilità derivante dalla c.d. “doppia conformità” di cui all’art. 348 ter c.p.c., che non inibisce la censura per violazione di legge, qual e’, nella forma e nel contenuto, la denuncia sub iudice;
infine, coglie e censura la ratio decidendi espressa, sulla questione, dalla CTR, sebbene genericamente, attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado (“Nel merito va confermata la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo Giudice.”), che l’aveva trattata (come da trascrizioni di parte della sentenza di primo grado, riportate sia nel ricorso che nel controricorso), affermando che sarebbe stato onere dell’Ufficio provare il diretto coinvolgimento del contribuente nelle irregolarità fiscali contestate, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica sociale rivestita nell’ente rappresentato durante il relativo periodo.
Il motivo è inoltre fondato.
Infatti questa Corte ha già chiarito che “Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, di cui all’art. 38 c.c., all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente, per i debiti d’imposta, sorti “ex lege”, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell’ente” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020).
Nello stesso senso, si era già precisato che “In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma “ex lege”, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019).
Pertanto, “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura” (Cass. Sez. 5-, Sentenza n 25650 del 15/10/2018).
La CTR, con la sentenza impugnata, non si è uniformata ai principi emergenti da tale orientamento e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello affinché, tenendo conto dei criteri appena indicati, provveda all’accertamento in fatto in ordine alla responsabilità del contribuente, relativamente all’anno d’imposta controverso, per il periodo nel quale ha rivestito la carica in questione.
3.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 1292 c.c..
Assume infatti la ricorrente che l’accertamento con adesione sottoscritto dall’associazione, ed il conseguente pagamento della sola prima rata dovuta in adempimento di tale atto, non hanno liberato il contribuente dal residuo debito, rispetto al quale è coobbligato.
Anche il secondo motivo, a differenza di quanto eccepito nel controricorso, è autosufficiente (ricavandosi dallo stesso, in relazione alla motivazione della sentenza, gli elementi indispensabili per la sua trattazione); non incorre nel limite di ammissibilità derivante dalla c.d. “doppia conformità” di cui all’art. 348 ter c.p.c., che non inibisce la censura per violazione di legge, qual e’, nella forma e nel contenuto, la denuncia sub iudice; ed attinge puntualmente la ratio decidendi concorrente sulla quale si fonda la decisione d’appello.
Il motivo è anche fondato, atteso che questa Corte (sia pure in tema di imposta di registro, ma con principio che attinge in maniera più ampia la relazione tra solidarietà passiva ed accertamento con adesione) ha già avuto modo di chiarire che “In tema di imposta di registro, la responsabilità solidale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57 non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 1298 del 18/01/2019).
Nel caso di specie, nel quale è pacifico che non è stato adempiuto l’intero importo dovuto, neppure nella misura di cui all’accertamento con adesione, non si è quindi prodotto, nei confronti del contribuente coobbligato, l’effetto liberatorio affermato dalla CTR.
Pertanto, anche in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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