LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7295-2020 proposto da:
FIAMMA 2000 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5326/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
Fiamma 2000 SPA ricorre per la cassazione della sentenza n. 5326/2019 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 3 settembre 2019, formulando due motivi, illustrati con memoria.
Nessuna attività difensiva è svolta dall’intimato.
Fiamma 2000, operante tra l’altro nel settore dello stoccaggio e nella commercializzazione di GPL sia in bombole sia sfuso, avviava, con A.E., le trattative per la locazione di un terreno di quest’ultimo su cui realizzare una stazione di servizio da affidare in gestione, con altro contratto di associazione in partecipazione, al locatore.
Nel 2001 veniva stipulato un patto di opzione con cui A.E. fissava le condizioni per la locazione del terreno per dodici anni e le condizioni per la gestione della stazione di servizio.
Il contratto di locazione veniva stipulato il 22 agosto 2003 e registrato il 2 settembre, il contratto di associazione in partecipazione veniva stipulato da A.E. e la Mediterranea Gas S.r.l., società del gruppo cui era stato affittato il ramo d’azienda.
Con atto di citazione del gennaio 2009, A.E. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’odierna ricorrente, ritenendola inadempiente rispetto a varie obbligazioni sia relative al patto di opzione sia al contratto di locazione ed a quello di associazione in partecipazione, rappresentando che la ricorrente si era impegnata a delimitare i confini della sua proprietà con un muro di cinta in cemento armato, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 500.000,00.
Fiamma 2000 affermava di non avere mai assunto l’impegno di realizzare il muro di cinta ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in merito ai pretesi inadempimenti del contratto di associazione in partecipazione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14912/2013 dichiarava la Fiamma 2000 inadempiente rispetto alle obbligazioni scaturenti dall’opzione come integrata dagli accordi del 12 aprile 2012, e la condannava a eseguire il muro di cinta. Rigettava le altre domande.
La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame i via principale da A.E. e con appello incidentale da Fiamma 2000, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso li rigettava entrambi.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., dell’art. 1325 c.c. e dell’art. 1351 c.c., comma 1, n. 8, anche in relazione all’art. 1331 c.c. nonché degli artt. 2380 bis e 2382 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La questione nasce dalla contestazione che l’addedundum al patto di opzione del 12 aprile 2002 fosse opponibile all’odierna ricorrente. La Corte territoriale, infatti, aveva preso atto che l’integrazione del patto di opzione era stato sottoscritto solo da A.E., ma riteneva si trattasse di firma per accettazione di una proposta redatta su carta intestata della Fiamma 2000, nella quale essa si impegnava a recintare il complesso con un muro di cinta, tant’e’ vero che A.E. veniva invitato ad aderire alla proposta sottoscrivendola e rispedendola tramite fax. La Fiamma 2000, del resto, non aveva contestato di avere inviato la proposta.
Secondo la ricorrente, tale statuizione violerebbe l’art. 2702 c.c., per il quale la scrittura privata fa piena prova purché sia sottoscritta dalla parte nei cui confronti viene fatta valere e non potrebbero integrarne il valore probatorio le altre circostanze indicate dalla corte territoriale, cioè la carta intestata e la mancata contestazione della sottoscrizione, posto che le scritture private prive di sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte a cui vengono opposte. Peraltro, trattandosi di scrittura privata riferibile ad una società per azioni la sottoscrizione costitutiva elemento ancora più essenziale, al fine di accertare che la obbligazione fosse stata assunta dal suo legale rappresentante o da un mandatario munito di potere.
E, per di più, trattandosi di un’appendice del patto di opzione di locazione ultra novennale avrebbe dovuto essere redatta per iscritto a pena di nullità ex art. 1351 c.p.c., comma 1, n. 8.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il motivo censura il ragionamento presuntivo utilizzato dalla corte territoriale per ritenere provato il consenso della ricorrente alla realizzazione del muro di cita: carta stampata, mancata contestazione della spedizione della proposta. Detti elemento difetterebbero dei requisiti della gravità, della concordanza, della precisione, perché la Corte sarebbe risalita al fatto da provare attraverso un unico elemento fattuale, cioè la carta intestata, ma non avrebbe considerato che per impegnare la volontà della società Fiamma era necessario che essa fosse imputabile al rappresentale legale o ad un mandatario autorizzato.
4. Il Collegio ritiene di accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo, formulata da Fiamma 2000, con la memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio, al fine di perfezionare le trattative in corso tra le parti relative ad una soluzione transattiva della controversia.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021