Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30258 del 27/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10957-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9081/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 dicembre 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da G.E., titolare dell’omonima ditta individuale, contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno 2010, a seguito di indagini bancarie, veniva rideterminato il reddito d’impresa del contribuente con conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva. Osservava la CTR che, essendo il contribuente in regime di contabilità semplificata, non poteva essere obbligato a giustificare minuziosamente le movimentazioni bancarie in assenza di libri contabili su cui registrare tali movimentazioni; riteneva pertanto che, nel caso di specie, le giustificazioni addotte dal contribuente fossero idonee a superare la presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni bancarie.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 18 marzo 2020, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con l’unico mezzo dedotto l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente, titolare di ditta in contabilità semplificata, non fosse tenuto a giustificare in modo adeguato le movimentazioni bancarie, ritenendo bastevole una prova approssimativa e presuntiva.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha chiarito (ord. n. 2900 del 2019) che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non opera distinzione tra contribuenti in regime di contabilità ordinaria e contribuenti in regime di contabilità semplificata e può dunque affermarsi che le presunzioni previste dalla norma suddetta trovano applicazione generale e pertanto vigono anche nei confronti delle imprese che abbiano adottato il regime di contabilità semplificata. Va poi richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. n. 13112 del 2020; conf. Cass. n. 10480 del 2018).

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi attribuendo rilievo alla circostanza che il contribuente avesse adottato il regime di contabilità semplificata e, conseguentemente, sminuendo l’onere probatorio posto a suo carico in tema di accertamenti bancari.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472