LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18636/2019 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SIGNINI;
– ricorrente principale –
A2A S.P.A., A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. (già AEM CALORE &
SERVIZI S.R.L.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati OSVALDO CANTONE, ENZO PISA, ANDREA DELL’OMARINO, GILDA PISA, CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
C.M.;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1704/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2018 R.G.N. 1440/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che, con sentenza del 12 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano sulla domanda proposta da C.M. nei confronti di A2A S.p.A. e A2A Calore e Servizi S.p.A. avente ad oggetto l’accertamento della dequalificazione asseritamente subita dal C. nel periodo dal maggio 2008 al giugno 2010 e dal luglio 2010 al dicembre 2013, nonché la condanna al risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale, alla capacità lavorativa specifica e da demansionamento, confermava la statuizione del primo giudice circa l’inconfigurabilità della denunciata dequalificazione per il primo periodo e, viceversa, la ricorrenza della medesima per il periodo successivo, mentre riformava parzialmente la pronunzia del primo giudice, rideterminando in aumento l’importo spettante in relazione al sancito diritto al risarcimento del danno professionale;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la denunciata dequalificazione insussistente per il primo periodo non essendo ravvisabile a carico del primo giudice né la violazione del principio dal riparto dell’onere della prova, incombendo al lavoratore la prova della ricorrenza di fatti riconducibili alla denunciata dequalificazione, né il malgoverno del materiale istruttorio. stante la riconosciuta carenza di prova sul punto a carico del C., e, viceversa, sussistente per il secondo periodo non avendo le Società datrici dimostrata l’adibizione del C. a mansioni coerenti con il proprio inquadramento e, in relazione ad essa, dovuto un risarcimento del danno professionale parametrato sulla più elevata retribuzione globale di fatto, con esclusione di ogni altra componente di danno non comprovata;
per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, le Società che, a loro volta, propongono ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il C.;
che le Società controricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 1218 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova derivandolo dall’erronea percezione della portata del materiale istruttorio a suo dire inidoneo ad attestare l’impiego nel periodo 2008/2010 in attività coerenti con il proprio inquadramento e, perciò tale da supportare quanto dedotto in ordine al carattere apparente della motivazione;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente principale imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla formulata domanda relativa alla reintegrazione nelle mansioni svolte fino al marzo 2000 ed al risarcimento del danno;
che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 3 e art. 115 c.p.c., il ricorrente principale lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabilità del denunciato demansionamento a fronte del proposto distacco presso altra Società rifiutato, sia pur legittimamente ai sensi dell’invocato D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, dal ricorrente ciò non esonerando a detta del medesimo la Corte territoriale dall’accertamento dello svuotamento di mansioni sofferto dal ricorrente medesimo presso la Società datrice ove si era determinato a rimanere;
che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è prospettata con riferimento al dedotto vizio di motivazione sul punto del risarcimento del danno biologico, motivazione qualificata come apparente e comunque inficiata da irriducibile contraddittorietà e manifesta illegittimità per aver aderito alle conclusioni della CTU che aveva escluso, in ragione delle preesistenza della sofferta patologia, il nesso di causalità tra questa ed il denunciato demansionamento;
che, dal canto loro, le Società ricorrenti incidentali, con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 132 c.p.c., lamentano a carico della Corte territoriale, con riferimento al pronunciamento circa la ricorrenza nel secondo periodo della lamentata dequalificazione, l’erroneo apprezzamento del relativo materiale istruttorio e conseguentemente il malgoverno delle regole sull’onere della prova, per esserne derivato il mancato assolvimento dell’onere predetto da parte del C. in ordine alla dimostrazione del fatto del demansionamento, ed il carattere meramente apparente della motivazione relativa a tale capo della domanda;
che nel procedere all’esame delle censure proposte da entrambe le parti va preliminarmente puntualizzato come l’accertamento in fatto condotto dalla Corte territoriale, sul presupposto del rigetto della pretesa avanzata in altro giudizio di riconoscimento della dequalificazione professionale relativamente ad un consistente periodo immediatamente precedente, muova dalla verifica della congruità con l’inquadramento posseduto dal C. dell’attività svolta nell’arco temporale considerato e sfoci in un apprezzamento che, per il primo periodo, approda al disconoscimento della denunciata dequalificazione, non avendo trovato riscontro in sede istruttoria l’affermazione della totale emarginazione del ricorrente dall’attività aziendale, smentita dal riferito impiego del ricorrente in attività progettuali, che il ricorrente non nega, limitandosi a svalutarne la rilevanza sulla base di proprie valutazioni, che non si misurano con i rilievi espressi in motivazione dalla Corte territoriale e, che, per il secondo periodo, perviene a conclusioni opposte, motivate in relazione all’inconsistenza del supporto probatorio offerto dalle Società originariamente convenute alla tesi per cui, analogamente al primo periodo, sarebbero stati offerti al C. incarichi coerenti con le responsabilità e le competenze del medesimo, motivazione non inficiata dalla mera confutazione della stessa in cui si risolve la censura sollevata dalle predette Società con il ricorso incidentale;
che, a questa stregua, si rivelano inammissibili il primo ed il terzo motivo del ricorso principale;
parimenti inammissibile va ritenuto l’unico motivo di ricorso incidentale; in base alle stesse ragioni appena esposta;
che, di contro, infondato risulta il secondo motivo del ricorso principale non configurandosi la denunciata omessa pronunzia in ordine alla reintegra nelle mansioni espletate fino al marzo 2000 o in altre equivalenti a fronte del riconosciuto demansionamento solo per il periodo successivo al 2010, profilandosi da conseguenza, un implicato rigetto rispetto alla suddetta domanda, la qual cosa esclude la ravvisabilità del lamentato vizio.
che parimenti infondato si rivela il quarto motivo del ricorso principale, fondandosi la censura proposta dal C. circa la contraddittorietà della motivazione relativa al rigetto della pretesa al risarcimento del danno biologico sulla ritenuta riconducibilità della sofferta patologia, di cui la CTU ha escluso la derivazione dall’illecito riconosciuto come perpetrato a danno del C. a decorrere dal 2010, per la preesistenza della stessa, al demansionamento subito in precedenza, dal 2000 al 2008, peraltro, disconosciuto nel precedente giudizio e, pertanto, per definizione, non ricollegabile ad esso;
che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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