Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30305 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21569/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA’ 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PERRELLA;

– ricorrente controricorrente incidentale –

contro

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE E.N.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1313/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2015 R.G.N. 9576/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente le domande proposte da M.P. nei confronti dell’ENAC, volte a conseguire il pagamento della retribuzione di posizione ex art. 83 c.c.n.l. di settore per il periodo ottobre 1999-dicembre 2004, ravvisata la prescrizione delle somme maturate sino al 17/11/2003.

Detta pronuncia veniva in parte riformata dalla Corte distrettuale che, in accoglimento parziale del ricorso incidentale proposto dal M., condannava l’ENAC al pagamento della somma complessiva di Euro 16.124,04 a titolo di differenze retributive maturate dal 1/1/2002 al 31/12/2004, rigettando nel resto l’appello incidentale e quello principale.

La Corte, a seguito di ampia ricognizione delle fonti contrattuali applicabili al caso di specie (artt. 75, 76, 77, 83, 87, 92 CCNL personale non dirigente 19.12.2001, art. 7 contratto integrativo nazionale 1998-2001, Accordo della Commissione paritetica tra 00.SS. ed amministrazione 19.11.2003), ha ritenuto infondate le domande di pagamento della retribuzione di posizione per il periodo antecedente il 1.1.2002 ed ha accolto le domande con riguardo al periodo successivo, ritenendo provato documentalmente l’espletamento degli incarichi da parte del ricorrente e suscettibili di essere inclusi nella tipologia esemplificativa elaborata dalla Commissione paritetica.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione M.P. sulla base di due motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Resiste con controricorso l’Ente intimato, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi ai quali il M. oppone difese con controricorso ex artt. 370-371 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 2, 83, 87 c.c.n.l. per il personale non dirigente ENAC 1998/2001, degli artt. 1, 2 e 7 c.c.n.l. 1998/2001, dell’art. 1, comma 9 Accordo sindacale 19/11/2003 nonché dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che una corretta esegesi delle norme contrattual-collettive richiamate avrebbe dovuto indurre alla conclusione che le stesse abbiano inteso costituire in capo ai professionisti assegnatari di uno degli incarichi professionali di cui all’art. 83 c.c.n.l. il diritto alla retribuzione di posizione, ancorché tale diritto abbia rinvenuto concreta attuazione solo con la successiva contrattazione integrativa a far tempo dal 1.1.2002.

2. Il secondo motivo prospetta falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, lett. B) dell’Accordo sindacale 19/11/2003 integrativo dell’art. 83 c.c.n.l. 1998/2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito per aver ricondotto una serie di incarichi professionali svolti alla ipotesi sub B del comma 9, art. 1, del citato Accordo invece che all’ipotesi A in qualità di alto sorvegliante lavori e program manager responsabile di attività ad alta specializzazione, e conferiti formalmente dal Direttore Generale pro tempore.

3 I motivi che possono congiuntamente trattarsi per ragione di connessione, non sono fondati.

La Corte ha esaminato la documentazione prodotta dal lavoratore alla luce dell’Accordo sindacale 19.11.2003 ed in particolare della tabella ivi allegata, ove viene direttamente ricollegata la corresponsione della retribuzione di posizione allo svolgimento di determinati incarichi descritti (seppur in via esemplificativa) con sufficiente specificità nonché con il richiamo di sigle relative a specifiche Commissioni di livello internazionale, nazionale o regionale.

L’esegesi letterale dell’Accordo citato consente di ritenere che le parti sociali – dopo aver effettuato una descrizione di carattere generale delle tre funzioni (di direzione di unità organizzative non dirigenziali e di uffici professionali; di elevata professionalità connesse a specifici obiettivi e progetti; di coordinamento di un gruppo di professionisti) il cui svolgimento da diritto al pagamento della retribuzione di posizione (art. 83 CCNL 1998-2001) – hanno individuato le caratteristiche concrete di tali funzioni elaborando un elenco descrittivo degli incarichi riconducibili a dette funzioni. L’integrazione di uno degli incarichi elencati nella tabella di cui all’Accordo citato consente di riconoscere lo svolgimento di una funzione cui è ricollegata l’erogazione della retribuzione di posizione.

La Corte di merito ha, quindi, seguito il necessario percorso logico “trifasico” per accertare se gli incarichi risultanti dalla documentazione prodotta dai lavoratori potessero essere ricompresi tra quelle funzioni previste dall’Accordo sindacale 19.11.2003 come determinanti l’assegnazione della retribuzione di posizione (vedi in extenso fra le altre, Cass. 4/11/2016 n. 22470).

Ha, poi, con motivazione logica e giuridica applicativa dei canoni legali di interpretazione negoziale (e, in particolare, del canone interpretativo del coordinamento delle clausole negoziali l’una con l’altra), affrontato la disamina dell’Accordo sindacale del 19.11.2003, quale disposizione negoziale più specifica rispetto alla formulazione contenuta negli artt. 83 e 92 CCNL Enac e art. 7 CCNI, ed ha ritenuto che le attività allegate in ricorso e provate mediante la documentazione prodotta in giudizio potessero sussumersi nella classificazione degli incarichi come contenuta in maniera dettagliata nella tabella elaborata dalla Commissione paritetica delegata dalle parti sociali.

Sono stati, inoltre, correttamente applicati i canoni ermeneutici negoziali per verificare la spettanza dell’emolumento economico preteso in occasione dello svolgimento di quei particolari incarichi descritti nella tabella allegata all’Accordo del 19.11.2003, richiamando la clausola negoziale (art. 83, comma 4, CCNL Enac) che espressamente ricollega all'”espletamento di attività” (con contenuti di alta professionalità e specializzazione) la corresponsione della retribuzione.

La Corte di appello ha rilevato, con le argomentazioni innanzi riportate, che per il periodo precedente al 1.1.2002 non potevano essere utilizzate le quantificazioni (misure minime e massime) della retribuzione di posizione previste dall’art. 7 del CCNI 1998-2001 in quanto le fonti negoziali richiamavano espressamente il CCNL precedente, ossia il CCNL RAI (il soppresso Registro Aeronautico Italiano), e che se anche si intendeva utilizzare l’importo minimo previsto dall’art. 92 CCNL Enac, le medesime fonti negoziali prevedevano la decurtazione dagli importi riconosciuti delle somme percepite dai dipendenti a titolo di indennità professionale.

Si tratta di argomentazioni congrue, solidamente ancorate alla esegesi delle disposizioni collettive condotta alla stregua dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, che resistono alla censura all’esame.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., degli artt. 7,83 e 87 c.c.n.l. di settore in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dal giudice del gravame, il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie, doveva decorrere dalla data di sottoscrizione del c.c.n.l. (settembre 2003) e non dalla data in cui la commissione paritetica aveva determinato in via definitiva gli importi di cui all’art. 83 c.c.n.l..

4. Il motivo va disatteso.

E’ infatti corretta la argomentazione della Corte distrettuale secondo cui i criteri di quantificazione della retribuzione sono stati fissati solo con la individuazione dei criteri di erogazione della retribuzione.

Ed invero, alla stregua del tenore dell’art. 82, lett. C, è chiaramente evincibile come, pur riconoscendosi la debenza della retribuzione di posizione, la regolazione dei criteri generali per l’attuazione della disciplina concernente la retribuzione correlata alla realizzazione di specifici progetti, fosse rinviata solo alla compiuta definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi in questione, la ripartizione ed utilizzazione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione essendo connessa alla stipula del contratto integrativo;

detto contratto (sottoscritto nel febbraio 2003) attribuiva alla Commisssione Paritetica fra Ente ed OO.SS. il compito di definire i criteri per l’attribuzione della R.D.P.; nell’ottica descritta appare di spiccato rilievo la circostanza che in tale verbale stilato il 19/11/2003, le parti hanno tipizzato le attività sussumibili nell’art. 83 c.c.n.l., cosicché risulta coerente con la descritta evoluzione delle relazioni sindacali inter partes, la conclusione cui è pervenuto il giudice del gravame, di far decorrere la prescrizione dal momento in cui erano state compiutamente definite le attività in rapporto alle quali era configurabile il diritto stesso a percepire gli emolumenti rivendicati e la quantificazione di esso, in conformità ai dettami dell’art. 2935 c.c..

5. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte del merito abbia tralasciato di considerare che l’Ente aveva già corrisposto al dipendente la retribuzione di posizione a far tempo dal 9/1/2003 e sino al collocamento in quiescenza del 30/9/2011, come desumibile dai cedolini paga versati in atti.

6. Il motivo è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi ex plurimis, Cass. 13/11/2018 n. 29093). Nello specifico, l’Ente non si è conformato al richiamato dictum non riproducendo il contenuto dei documenti richiamati nel contesto della critica; e ciò anche al di là di ogni altra considerazione sulla circostanza che la Corte di merito aveva rimarcato come l’Ente non avesse specificamente contestato i conteggi allegati al ricorso di primo grado.

In definitiva, al lume delle sinora esposte considerazioni entrambi i ricorsi devono essere respinti.

La situazione di reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione fra le parti del presente giudizio.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Non sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, del medesimo contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento di tasse e imposte gravanti sul processo (vedi Cass. n. 1778 del 29/1/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ma non del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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