Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3033 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23732 – 2019 R.G. proposto da:

S.A., – c.f. ***** – in qualità di procuratore, giusta procura generale per notar Se. del 7.2.2013, di S.F., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Luigi Mammola ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lazio, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Paolo Balla;

– ricorrente –

e S.D., – c.f. ***** – S.E. – c.f.

***** – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Luigi Mancinelli, n. 65, presso lo studio dell’avvocato Laura Romano che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

S.P.G., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Latina, alla via Zeppieri, presso lo studio dell’avvocato Giovanni D’Erme che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce ad ambedue i controricorsi.

– controricorrente –

e S.U., – c.f. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3417 – 23.4/22.5.2019 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 19/20.9.2007 S.P.G. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri S.F. e S.E. nonchè S.D. ed S.U., figli di S.R..

Esponeva che dapprima suo padre, S.T., e poi, successivamente al decesso, avvenuto nel *****, del genitore, egli attore avevano posseduto per oltre venti anni, continuamente, ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente, animo domini, un locale officina, con sovrastante lastrico solare, sito in *****, alla via *****.

Esponeva altresì che suo padre e poi egli attore avevano sempre provveduto a loro spese alla manutenzione dell’immobile nonchè al pagamento degli oneri fiscali e dei consumi correlati alle utenze ad essi intestate.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte sua, per usucapione, della piena proprietà del locale con ogni susseguente ordine al competente conservatore dei registri immobiliari.

2. Si costituivano i convenuti.

Deducevano che l’attore e suo padre, S.T., affinchè potessero proseguire l’attività artigianale che veniva svolta nel locale, ne avevano fruito per mera tolleranza, rispettivamente, di essi convenuti e di S.U., loro dante causa; che dunque lo stretto vincolo di parentela aveva impedito l’insorgere del possesso.

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza del 28.11.2011 il Tribunale di Velletri rigettava la domanda.

4. Proponeva appello S.P.G..

Resistevano S.U., F., E. e D..

5. Con sentenza n. 3417 dei 23.4/22.5.2019 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame ed, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’intervenuto acquisto da parte di S.P.G., per usucapione, della piena proprietà del locale officina, con sovrastante lastrico solare, sito in *****, alla via *****; condannava in solido gli appellati alle spese del doppio grado con distrazione.

Evidenziava la corte che risultava provato, alla stregua della divisione dell’originario unico immobile in due locali a seguito e per effetto della costruzione di una parete divisoria ed alla stregua dell’esclusivo possesso da parte di S.T. delle chiavi del locale adibito ad officina meccanica, il godimento, animo domini, esclusivo, pacifico e pubblico del locale officina da parte di S.T. e poi di S.P.G.; che siffatto godimento si era protratto per un lunghissimo arco temporale pur dopo la morte di S.U., avvenuta nel *****, e poi di S.T., “quando i rapporti di parentela erano divenuti meno stretti e soprattutto dopo la cessazione dell’attività di officina meccanica, che, asseritamente, costituiva il fondamento dell’utilizzo tollerato” (così sentenza d’appello, pag. 3).

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.A., quale procuratore generale di S.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

Avverso la medesima sentenza hanno proposto separato ricorso S.D. ed S.E.; ne hanno chiesto del pari sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

S.P.G. ha depositato controricorso avverso il ricorso proposto da S.A.; ha depositato separato controricorso avverso il ricorso proposto da S.D. ed S.E.; ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi ambedue i ricorsi con il favore delle spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

S.U. non ha svolto difese.

7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza e del primo e del secondo ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con l’unico motivo il ricorrente S.A. denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce che l’elemento determinante che osta all’acquisto a titolo originario, è lo spirito di condiscendenza; che è provato che il locale è stato detenuto per mera tolleranza.

9. Con l’unico motivo i ricorrenti S.D. ed S.E. denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio; in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1144 c.c..

Deducono che la corte distrettuale non ha per nulla considerato che tra le parti esistevano stretti rapporti di parentela, il che ha impedito l’insorgere del possesso.

Deducono segnatamente che S.U. aveva tollerato, anzi aveva favorito l’utilizzo del locale da parte del fratello T..

10. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, i ricorrenti non hanno provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

11. In ogni caso, pur al di là del testè riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

12. Ambedue i ricorsi – da disaminare contestualmente siccome significativamente connessi – sono dunque inammissibili.

13. Si puntualizza dapprima che sia il motivo di ricorso esperito da S.A. sia il motivo di ricorso esperito da D. ed S.E. si qualificano in via esclusiva in rapporto al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero i ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” cui la Corte di Roma ha atteso. Del resto è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

14. Su tale scorta gli asseriti vizi veicolati dagli addotti motivi sono da vagliare in rapporto alla novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis) e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il fatto del possesso esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale da parte, dapprima, di S.T. e, poi, di S.P.G..

E segnatamente ha considerato, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, i rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti in lite non solo alla stregua del rilievo finale (in precedenza riferito testualmente) di cui a pagina 3 dell’impugnato dictum ma anche alla stregua del complesso dei pervasivi elementi dai quali ha desunto l’animus possidendi, tra i quali la protrazione del godimento esclusivo per un lunghissimo lasso temporale.

15. D’altronde il ricorrente S.A. censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (la corte d’appello non ha “tenuto nella debita considerazione elementi istruttori (…) decisivi ai fini del convincimento”: così ricorso, pag. 19; “se si legge in maniera compiuta quanto dichiarato dai fratelli S. (…) in sede di interrogatorio formale (…)”: così ricorso, pagg. 19 – 20; “l’istruttoria espletata ha dimostrato senza dubbi di sorta l’inesistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione”: così ricorso, pag. 21; “i ricorrenti hanno saputo con diligenza dimostrare l’esistenza della tolleranza”: così ricorso, pag. 21; “la totalità dei testimoni escussi ha confermato la proprietà del bene in capo ad U. così ricorso, pag. 23; “secondo una logica alquanto bizzarra, la Corte d’Appello ha fornito un’interpretazione tutta personale dei fatti, a dir poco incoerente alla luce degli elementi probatori”: così ricorso, pag. 25).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

16. A nulla vale poi che S.D. ed E. prospettino una presunta illogicità della sentenza impugnata (cfr. ricorso, pag. 14).

Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

17. Nei termini esposti quindi i motivi di ricorso sono inammissibili, perchè propriamente fuoriescono dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c. fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

18. La declaratoria di inammissibilità di ambedue i ricorsi giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore di S.P.G., avvocato Giovanni D’Erme, il quale ultimo ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

La liquidazione segue come da dispositivo ed è comprensiva pur dell’aumento del 30% D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti di S.U., rimasto intimato.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente, S.A., sia da parte dei ricorrenti S.D. ed S.E., questi ultimi con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.A., in qualità di procuratore generale di S.F.;

dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.D. e da S.E.;

condanna in solido S.A., quale procuratore generale di S.F., S.D. ed S.E. a rimborsare all’avvocato Giovanni D’Erme, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, S.A., nella suindicata qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. cit., se dovuto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di S.D. e di S.E., con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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