Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30435 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18478/2017 proposto da:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI – A.N.C.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE GALLOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELA CUSMAI;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio degli avvocati SILVIO CRAPOLICCHIO e MASSIMILIANO MARSILI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5190/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2017 R.G.N. 4103/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) avverso il provvedimento monitorio con il quale era stato ingiunto il pagamento di differenze retributive in favore del dipendente R.M..

Il giudice del gravame perveniva a tale convincimento dopo aver osservato, in estrema sintesi, che il rapporto di lavoro intercorso fra il lavoratore e la Federazione Provinciale di Roma IVU (Istituto Vigilanza Urbe), era stato oggetto di autorizzazione da parte della A.N.C.R.; che ai sensi dell’art. 39 dello statuto, l’assunzione delle obbligazioni retributive da parte della Federazione Provinciale comportava l’assunzione di un impegno da parte della Associazione Nazionale per l’adempimento dell’obbligo retributivo; che non era configurabile una duplicazione della domanda oggetto del presente giudizio, rispetto a quella di insinuazione al passivo nel fallimento della Federazione provinciale, non avendo l’A.N.C.R. allegato prova (domanda di immissione al passivo, decreto di ammissione al passivo) in ordine alla identità delle domande considerate.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la A.N.C.R. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., ai quali oppone difese l’intimato con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 345,437,112,115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia pronunciato su temi di indagine per la prima volta introdotti ex adverso in sede di giudizio di appello.

Il ricorrente aveva infatti, in prime cure, rivendicato nei confronti della A.N.C.R. il diritto a differenze retributive in base al presupposto della sola effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Associazione Nazionale; aveva prospettato la unicità del soggetto giuridico composto dalla ANCR e dalla Federazione Provinciale di Roma IVU, senza formulare alcuna ipotesi di responsabilità solidale fra ANCR ed IVU. Solo in grado di appello, introducendo un nuovo thema decidendum, aveva domandato la condanna della Associazione Nazionale al pagamento delle rivendicate retribuzioni, sulla scorta dell’art. 39 dello Statuto della Associazione.

2. Il motivo non è fondato.

Come desumibile dalla riproduzione della memoria di costituzione di primo grado, riportata – anche quanto ai richiami contenuti nelle note depositate in primo grado – nelle sue parti rilevanti dal controricorrente nelle proprie difese ex art. 370 c.p.c., quest’ultimo, sin dal giudizio di prime cure, aveva fatto richiamo all’art. 39 dello Statuto ANCR quale disposizione che configurava in capo alla Associazione “una responsabilità patrimoniale per debiti contratti dalla Federazione” in termini di espressa solidarietà.

Deve ritenersi pertanto immutata la causa petendi sottesa al diritto azionato, ed insussistente la prospettata violazione del divieto di nova in appello, che questa Corte ha ravvisato nei casi in cui la domanda introduca una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (vedi Cass. 27/9/2018 n. 23415).

Si ha, infatti, domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (vedi Cass. 23/7/2015 n. 15506); situazione questa che, per quanto sinora detto, non è ravvisabile nella fattispecie qui scrutinata.

3. Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che il controllo giudiziale sulla applicabilità della surrichiamata disposizione statutaria, si sarebbe dovuta estendere a tutti i presupposti da essa richiesti, dunque, anche alla sussistenza di una specifica autorizzazione degli organi centrali della Associazione, in forma scritta, alla assunzione del lavoratore. Nello specifico non era stata, invece, fornita alcuna prova, non potendo ritenersi satisfattiva la mera produzione delle buste paga titolate ANCR- Federazione Provinciale di Roma. Si imputa alla Corte di merito di aver valutato l’applicabilità dell’art. 39 dello Statuto senza ricorrere al prudente apprezzamento delle prove o delle presunzioni gravi precise e concordanti.

4. Il motivo è privo di fondamento.

In base ai principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi Cass. 17/1/2019 n. 1229).

Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio Quanto all’art. 116 c.p.c., comma 1, va rimarcato che la norma consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (vedi Cass. 15/1/2014 n. 687 in motivazione, nonché Cass. 13/7/2004 n. 12912).

Nello specifico nessuna delle disposizioni risulta vulnerata, avendo la Corte del merito proceduto ad una valutazione congrua delle acquisizioni probatorie, peraltro non limitate agli elementi documentali posti in luce dalla parte ricorrente.

Come fatto cenno nello storico di lite il giudice del gravame ha fondato il proprio convincimento in ordine alla intercorrenza di un rapporto di lavoro fra le parti, non solo sulla base dei dati evincibili dalle buste paga versate in atti ma anche sull’ulteriore dato integrato dalla lettera di assunzione, sottoscritta dal legale rappresentante della A.N.C.R. on. V.R., che individuava il trattamento retributivo spettante al dipendente e dal quale era desumibile anche l’assunzione della obbligazione retributiva.

5. Il terzo motivo concerne l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si ribadisce l’erroneità del procedimento di scrutinio delle acquisizioni probatorie seguito dalla Corte di merito, cui si addebita di aver accertato la ricorrenza di una autorizzazione implicita all’assunzione da parte della ANCR sulla scorta delle buste paga e della intestazione propria della lettera di assunzione, benché la disposizione statutaria di cui all’art. 38 obbligasse le Federazioni Provinciali ad utilizzare proprio la titolazione “ANCR – Federazione Provinciale di Roma – Istituto di Vigilanza Urbe” quale loro denominazione.

6. Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.

Secondo l’insegnamento di questa Corte l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (vedi ex aliis, Cass. 29/10/2018 n. 27415).

7. Con il quarto motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la pronuncia impugnata per aver statuito che l’ANCR non aveva dato prova della eccepita duplicazione delle pretese rivendicate dal lavoratore innanzi alla Associazione ed alla amministrazione straordinaria IVU. Si osserva che in sede di memoria di costituzione di primo grado la circostanza della duplicazione delle azioni era stata ammessa dalla controparte.

Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di considerare quanto statuito dal giudice fallimentare e dedotto in grado di appello, ovverosia la rinuncia da parte del creditore R.M. alle azioni promosse nei confronti dell’IVU e ai diritti in essi fatti valere, incluso il contenzioso di opposizione allo stato passivo. Si deduce che la rinuncia nei confronti dell’obbligato solidale, ai sensi dell’art. 1301 c.c., produca effetti anche nei confronti del coobbligato, salva una diversa riserva di cui non sarebbe stata fornita prova.

8. La censura è priva di fondamento.

La Corte di merito non è incorsa in alcuna omissione sanzionabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, avendo vagliato le acquisizioni probatorie secondo modalità insuscettibili di sindacato in sede di legittimità (vedi per tutte Cass. S.U. n. 7/4/2014 n. 8053).

Il giudice del gravame ha dato atto della diversità dei crediti azionati nelle sedi ordinaria e concorsuale, diversità che, peraltro, non appare smentita dal tenore della memoria di costituzione di primo grado stilata dal lavoratore (in cui si fa riferimento alla proposizione in sede concorsuale di domande nei confronti del Fondo di Garanzia Inps).

Dalla eterogeneità dei crediti azionati oggetto di accertamento da parte del Collegio di merito discende l’inapplicabilità dei principi invocati da parte ricorrente in tema di preclusione della prospettazione di domande in sede ordinaria durante lo svolgimento della procedura fallimentare, così come la non rilevanza del verbale di conciliazione stilato in quella sede e dei principi richiamati in tema di rinuncia di diritti in favore del coobbligato solidale invocati ex art. 1301 c.c..

9. Con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 1301 c.c. e L. Fall., art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale è stata negata la duplicazione delle pretese azionate dal lavoratore nei confronti della Associazione Nazionale e della Amministrazione straordinaria IVU, “senza considerare che le prove risultanti in giudizio dovevano concludere per un diverso argomentare”.

Ci si duole della mancata ammissione degli strumenti probatori approntati dalla ANCR così come della mancata acquisizione d’ufficio di “prove rilevanti ai fini del decidere, avendo l’Ancr sia in sede di primo grado che in appello richiesto tra i mezzi istruttori di assumersi informazioni in ordine all’insinuazione al passivo del fallimento da parte dell’appellante come pure in relazione all’accordo sottoscritto dal lavoratore con l’IVU”.

10. Il motivo è infondato.

Deve rimarcarsi che mediante la censura di violazione di legge si tende a pervenire alla prospettazione di una diversa lettura del materiale istruttorio inammissibile nella presente sede.

Le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità giacché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti da cui è originata l’azione; in breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., ponendo a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti (cfr. Cass., S.U. 17/12/2019 n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476).

Detto profilo di censura non può quindi trovare ingresso, nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato (vedi per tutte Cass. 7/4/2014 n. 8053). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma.

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Ma nessuno dei suddetti vizi è riscontrabile nella fattispecie, in cui la Corte di merito, per quanto sinora detto, ha puntualmente vagliato le acquisizioni probatorie escludendo che fosse dalle stesse desumibile una duplicazione delle azioni.

Conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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