Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30439 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20544/2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO FUCINI 63, presso lo studio dell’avvocato CARLA MONTANARO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO SPAZIANO;

– ricorrente –

contro

T. TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA IANNARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5515/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/07/2017 R.G.N. 291/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 5515 del 2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da S.M. nei confronti della T. Trasporti s.r.l. per ottenerne la condanna alla corresponsione in suo favore delle differenze retributive maturate per effetto dello svolgimento delle mansioni di autista addetto al trasporto merci, a titolo di TFR e straordinario dal giugno 1999 sino all’agosto 2005, assumendo di aver lavorato dal lunedì alla domenica per 18 ore al giorno e, quindi, 108 ore settimanali, ben oltre il limite di 47 ore previsto dall’art. 11 bis del CCNL di categoria;

in particolare, la Corte, condividendo le conclusioni del primo giudice circa la validità e l’efficacia delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, ha reputato corretto, altresì, il ritenuto perfezionamento della prescrizione estintiva sollevata per il periodo antecedente al 12 febbraio 2001, data coincidente con l’instaurazione di un nuovo rapporto, poi cessato il 26 settembre 2005;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.M., affidandolo a quattro motivi, diversamente articolati;

resiste, con controricorso, la T. Trasporti s.r.l..

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla valutazione del disconoscimento della firma apposta dal ricorrente sull’atto contenente le dimissioni prodotto dalla resistente; nonché la violazione ed errata applicazione delle norme di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c.;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia con riguardo alle circostanze poste a fondamento della domanda relativa al pagamento della retribuzione spettante per il lavoro prestato la domenica, delle ferie non godute e del mancato pagamento dell’indennità di trasferta estera, nonché la violazione dell’art. 244 c.p.c.;

con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo alla ritenuta irrilevanza della querela incidentale di falso e la violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c.;

con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla domanda risarcitoria da usura psicofisica avanzata nonché la violazione dell’art. 244 c.p.c.;

il primo motivo è infondato;

va evidenziato, al riguardo, come il giudice di secondo grado si sia correttamente uniformato all’insegnamento di questa Corte (sul punto, Cass. n. 18042 del 2014) secondo il quale il disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno della raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo della prescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato;

nel caso di specie, infatti, la Corte ha dichiarato che, come si leggeva nel verbale d’udienza di primo grado del 14 ottobre 2011, la difesa ricorrente… “Disconosce tutti i documenti recanti la sottoscrizione del ricorrente e, tra essi, espressamente quietanze, transazioni e rinunce” ed affermato che, rispetto alla quantità e varietà dei documenti ritualmente prodotti il tenore generale ed onnicomprensivo del disconoscimento fosse da considerarsi quanto meno equivoco anche alla luce di quanto dichiarato nel ricorso di primo grado: tale valutazione, come detto, in quanto immune da vizi logici, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità;

il secondo motivo è inammissibile;

va preliminarmente rilevato come lo stesso sia in primo luogo formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risuiti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008) ma, inoltre, nella sostanza, contesti l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza dei necessari elementi probatori a fondamento delle retribuzioni richieste;

giova, poi, evidenziare, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe un diverso assetto dello svolgimento dell’attività lavorativa, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);

come statuito da SU n. 8053 del 2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

invero, come osservato da questa Corte (Cfr. Cass. n. 24395 del 2020) il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché “a fortiori” se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c.;

d’altro canto, con riguardo alle disposizioni in tema di prove va evidenziato secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, che, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020) circostanza, questa, sicuramente non ricorrente nel caso di specie;

il terzo motivo, inerente alla “erronea valutazione dell’irrilevanza della querela di falso” è del pari infondato;

rileva la Corte, al riguardo, come alle suddette carenze in tema di prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata non avrebbe potuto in alcun modo ovviare l’accertamento in ordine alla falsità o meno delle dichiarazioni formalizzate nei verbali di conciliazione sindacale;

parte ricorrente sostiene, nel corpo della censura, che le ritenute carenze in tema di allegazione e prova sono fondate sull’omesso esame di un punto decisivo della controversia e, cioè, quello relativo all’ammissibilità delle richieste istruttorie aventi ad oggetto il riconoscimento del lavoro domenicale, del mancato riposo settimanale, delle ferie non godute e della mancata corresponsione dell’indennità di trasferta estera;

su tale punto, però la Corte di merito, si è già pronunziata chiarendo che in primo luogo difettava la stessa allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, è da ritenere, inoltre, inammissibile la relativa censura essendo la questione inerente a valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità in particolar modo a seguito della novella concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

relativamente al quarto motivo, mediante il quale, allegandosi peraltro la lesione dell’art. 244 c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla erronea valutazione della domanda risarcitoria da usura psicofisica, va rilevato che lo stesso, pur veicolando la censura per il tramite della violazione di legge, mira, in realtà ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità;

occorre infatti evidenziare, al riguardo, che la Corte d’appello ha rilevato come la totale carenza di elementi dai quali desumere l’effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa oltre i limiti contrattualmente fissati, determinava il venir meno del presupposto fattuale al quale doveva ritenersi ancorata la domanda risarcitoria da usura psico-fisica per mancata fruizione del riposo settimanale, talché doveva reputarsi superflua ogni disamina concernente l’adozione dei criteri di accertamento del danno – conseguenza, atteso che avrebbe dovuto essere in primo luogo allegato e provato l’effettivo svolgimento di lavoro notturno e diurno prolungato per sette giorni consecutivi, perché venisse poi valutata la questione sul se ed entro quali limiti potesse assegnarsi a tale prolungamento la valenza di fattore causativo di un danno biologico;

trattasi, ancora una volta, di una questione fattuale il cui nuovo esame non può che ritenersi precluso al giudizio di legittimità;

il ricorso deve, quindi, essere respinto;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in Euro 6000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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