LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7790/2018 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato MATILDE ABIGNENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO MARSIGLIA;
– ricorrente –
contro
ITALGAS RETI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, PATRIZIO MARIA RAIMONDI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6431/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2017 R.G.N. 7506/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
Che:
– con sentenza in data 7 marzo 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, nel confermare la statuizione concernente l’insussistenza dei presupposti per il superiore inquadramento richiesto, ha dichiarato il diritto di M.P. alla corresponsione degli interessi sul danno riconosciutogli in primo grado per il demansionamento lamentato nei confronti della Italgas S.p.A., da calcolarsi sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno dalla data di iniziale accertamento del danno, nel febbraio 1996, sino al soddisfo;
– in particolare, la Corte ha osservato come il giorno in cui sorge l’obbligazione risarcitoria è quello in cui si materializza il danno e tale data deve ritenersi quella in cui, divenendo attuale l’obbligo risarcitorio del debitore, inizierà a maturare il danno da mora;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, M.P., affidandolo a tre motivi;
– resiste, con controricorso, la Italgas Reti S.p.A..
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,1362,1363,1366,1367 e 1368 c.c., nonché dell’art. 5 del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte respinto la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nella categoria superiore AS;
– con il secondo motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, nonché ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo al mancato riconoscimento dell’autonomia delle mansioni svolte che ne avrebbe consentito la sussumibilità al livello AS in luogo del livello A di appartenenza;
– con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 1226,2103,2059 e 2697 c.c., nonché ancora la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul difetto di prova circa il danno morale e/o esistenziale, conseguente al demansionamento;
– i primi due i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione oltre che per ragioni di ordine logico – sistematico, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della superiore categoria AS, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali;
– giova evidenziare, in ordine alle censure concernenti la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018);
– nel caso di specie, nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado, il quale, muovendo dal dato letterale dei due inquadramenti, con valutazione di fatto, articolata ed incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto di non poter ricondurre la prestazione lavorativa svolta nell’ambito della qualifica superiore di cui alla categoria contrattuale AS;
– va, poi, evidenziato come, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado, da cui emergerebbe un diverso assetto della posizione del M. ed alle mansioni dal medesimo espletate, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);
– occorre, inoltre, sottolineare come, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960), e nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie;
– il terzo motivo, anch’esso formulato in modo promiscuo, non può trovare accoglimento;
– giova rilevare, al riguardo, come la Corte abbia fatto corretta applicazione dell’insegnamento di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24585 del 2019) secondo cui, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti;
– la relativa prova spetta, tuttavia, al lavoratore, il quale non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione;
– nella specie, la Corte ha negato non solo che fossero stata offerta prova sufficiente con riguardo al lamentato danno non patrimoniale da demansionamento (rilevato che il danno biologico era già stato riconosciuto dalla decisione di primo grado) ma, addirittura, che fossero meramente allegati elementi probatori riconducibili al danno di cui parte ricorrente si doleva, onde procedere anche all’eventuale liquidazione in chiave presuntiva ed eventualmente equitativa consentita in sede di legittimità, e tale valutazione, ancora una volta, di fatto, è incensurabile in sede di legittimità;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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