LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19647/2018 proposto da:
S.B., M.F., M.G., quali eredi di M.A.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CIAPPA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E CURA TUMORI “FONDAZIONE *****”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7963/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 4083/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
Che:
Con sentenza del 15 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da M.G., M.F. e S.B., quali eredi di M.D.A., per la riforma della decisione di primo grado che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Istituto Nazionale per la cura dei tumori – Fondazione ***** – al risarcimento derivante dall’allegato demansionamento conseguito all’ordine di servizio del 1995, che avrebbe privato il de cuius delle mansioni precedentemente svolte nonché dall’illegittimità del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti per accuse penalmente rilevanti poi rivelatesi insussistenti: tale somma risarcitoria era stata quantificata in Euro due milioni per perdita di chance in ordine al mancato affidamento di incarico dirigenziale, in due milioni per i: danno biologico ed in ulteriori due milioni per i danni morale, esistenziale e all’immagine;
in particolare, la Corte ha ritenuto che le domande proposte fossero per alcuni versi coperte dal giudicato del precedente giudizio intercorso fra le parti e conclusosi con la sentenza di legittimità n. 464 del 2013, per altri prescritte o rimaste sfornite di prova;
avverso tale pronunzia propongono ricorso M.G., M.F. e S.B., quali eredi di M.A.D., affidandolo a cinque motivi;
resiste, con controricorso, l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione *****”.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.;
con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c.;
con il quarto motivo si lamenta la nullità del procedimento ex artt. 112,115 e 116 c.p.c.;
con il quinto motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti;
tutti i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono inammissibili;
va preliminarmente rilevato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);
va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);
relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione dei precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; tale conclusione va affermata anche con riguardo alle denunzie concernenti la violazione delle disposizioni di legge in tema di giudicato perché ancora una volta parte ricorrente non deduce una violazione normativa, bensì mira ad una diversa ricostruzione fattuale che possa condurre ad una diversa valutazione nel merito della vicenda considerata; giova evidenziare, al riguardo, che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, dettato in sede di legittimità (sul punto, Cass. n. 6091 del 2020) secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari;
in particolare, il giudice di secondo grado ha diffusamente chiarito che tutte le ragioni di danno fatte valere nell’atto introduttivo, si collegavano al primo ordine di servizio, dell’ottobre 1995, quali fatti ad esso successivi;
ha aggiunto la Corte, condividendo sul punto le argomentazioni del primo giudice, che per poter affermare l’illegittimità dell’ordine di servizio del 1995 del Primario della divisione di ginecologia, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, ne avrebbe determinato un demansionamento, si sarebbe dovuto contrastare il giudicato derivante dalla sentenza n. 25267 del 2007 della Corte di cassazione con la quale era stata confermata la decisione d’appello (anch’essa conforme a quella di primo grado) in ordine alla legittimità del licenziamento irrogato all’esito della contestazione disciplinare del novembre 1998;
orbene, non v’e’ dubbio che i due giudizi abbiano diversi petitum e causa petendi (riguardando il primo l’illegittimità del licenziamento intimato ed il secondo il risarcimento dei danni conseguenti al perdurante demansionamento) ma la Corte ha ritenuto, con valutazione fattuale, non censurabile in sede di legittimità, che gli stessi avessero in comune, quanto alla causa petendi, tutte le deduzioni di parte ricorrente circa il procedimento disciplinare attivato nel novembre 1998 e posto a fondamento del recesso dell’Istituto;
sui punto deve in primo luogo rilevarsi un difetto di specificità del ricorso, atteso che, come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 34469 del 27/12/2019), non solo sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso stesso, ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; orbene, ciò posto, nel caso di specie, proprio in difetto di idonee allegazioni in ricorso, non può che tenersi conto di quanto accertato dal giudice di secondo grado a parere del quale tutto ciò che si legge nel ricorso di primo grado ed in quello di appello era riferito al licenziamento disciplinare e che si trattava di questioni già prospettate nel pregresso giudizio e non accolte nella sentenza definitiva della Corte di legittimità;
la Corte d’appello ha, quindi, ritenuto che, anche se a fini diversi, esclusivamente risarcitori, nel giudizio in oggetto erano state riproposte questioni già esaminate o esaminabili nel pregresso giudizio, sulle quali era ormai sceso il giudicato e, quindi, non più verificabili dal giudice di secondo grado;
l’opzione interpretativa del primo giudice è stata poi condivisa anche circa la valutazione di una preclusione della verifica in termini di illegittimità dell’ordine di servizio del 1995 dal momento che due delle contestazioni disciplinari riguardavano proprio l’accusa di aver violato quella circolare, talché, accertarne l’illegittimità avrebbe potuto determinare un contrasto con la decisione finale sul licenziamento;
le considerazioni che precedono valgono anche in ordine alle allegazioni concernenti la prescrizione che la Corte territoriale ha ritenuto essersi maturata;
va, d’altronde, rilevato, in merito alle pretese risarcitorie avanzate, come, al di là della prescrizione, il giudice di secondo grado abbia integralmente escluso la sussistenza di sufficienti elementi di prova in ordine alle stesse, attesa la assoluta genericità delle relative allegazioni nonché della connessa quantificazione;
alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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