LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20084/2017 proposto da:
TEXBOND S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DAMOLI, ANDREA DELL’OMARINO, LORENZO CANTONE, ENZO PISA, SIMONE BRUN, OSVALDO CANTONE, GILDA PISA;
– ricorrente –
contro
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 24/02/2017 R.G.N. 65/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CLAUDIO DAMOLI;
udito l’Avvocato ENRICO LUBERTO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 12/2017, pubblicata il 24 febbraio 2017, la Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha accolto il ricorso proposto da K.M. nei confronti di Texbond S.p.A., con il quale il lavoratore aveva chiesto che venisse accertata la legittimità del proprio rifiuto di svolgere i turni lavorativi di recupero richiesti, sulla base dell’Accordo aziendale 3 marzo 2009, successivamente alla disdetta dello stesso (aprile 2013), nonché, e di conseguenza, accertata la illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione e delle sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro in relazione a tale rifiuto.
1.1. La Corte di appello, escluso anzitutto che il lavoratore avesse prestato acquiescenza alla decisione di primo grado, ha osservato come l’Accordo aziendale del 3 marzo 2009 avesse natura peggiorativa, quanto all’orario di lavoro, rispetto al contratto individuale, posto che con il modulo concretamente applicato fin dall’assunzione fra quelli previsti dal contratto individuale (turno c.d. “4-2” e cioè turni di otto ore con l’alternanza di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo) l’azienda fruiva di 17 giorni lavorativi in meno rispetto a un orario settimanale di 40 ore, mentre con l’Accordo aziendale 2009 era stato reso obbligatorio il recupero di 11 giorni all’anno, a retribuzione invariata.
1.2. La Corte ha inoltre rilevato che, come l’Accordo aziendale aveva richiesto per la sua legittimità l’adesione dei lavoratori, così era rimasto in capo a questi ultimi il diritto di darne disdetta, trattandosi di accordo a tempo indeterminato: ciò che i lavoratori, nella ricostruzione del giudice di appello, avevano fatto a mezzo di comunicazioni trasmesse da una organizzazione sindacale con lettera del 9/4/2013 e successivamente ribadito dalla RSU con lettera del 24/2/2015.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con sei motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1362 c.c. e art. 329 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso l’acquiescenza del lavoratore alla sentenza di primo grado sulla base di una erronea interpretazione del testo della lettera 3/9/2016 e senza considerare il comportamento, anche successivo, tenuto dallo stesso lavoratore.
2. Con il secondo viene dedotta la violazione dell’art. 7 c.c.n.l. Tessili Industria 27 luglio 1995 e dell’art. 1362 c.c., per erronea interpretazione della clausola di cui al punto 8 (“Orario di lavoro”) del contratto individuale, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello esaminato esclusivamente la contrattazione collettiva di livello nazionale, trascurando di considerare la circostanza che gli schemi di orario previsti nella lettera di assunzione (in particolare, l’orario a turni con ciclo continuo 4+2) erano, in realtà, già stati introdotti in precedenza dalla contrattazione aziendale, in conformità ad una delega contenuta nel c.c.n.l.: omissione da ritenersi decisiva perché aveva condotto la Corte ad attribuire alla clausola una portata dispositiva di fonte primaria di obbligazioni, mentre la stessa non poteva che risultare meramente ricognitiva di una disciplina e di obblighi già stabiliti dalle fonti regolatrici collettive, nazionale e aziendale.
3. Con il terzo motivo viene dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di varie disposizioni dell’Accordo interconfederale del 20/12/1993, dell’Accordo interconfederale 10/1/2014 e dell’art. 34 (“Orario di lavoro”) dei c.c.n.l. di settore 9/7/2008 e 2/9/2010, per avere la Corte di appello affermato in modo apodittico, quanto intrinsecamente contraddittorio, che, pur dovendo riconoscersi natura di contratto collettivo aziendale all’Accordo in data 3/3/2009 tra RSU e Azienda, doveva comunque ritenersi che la legittimità e l’efficacia di tale accordo dipendessero dal permanere del consenso dei lavoratori che a suo tempo lo avevano sottoscritto per adesione.
4. Con il quarto viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., nonché dell’art. 34 (“Orario di lavoro”) e art. 46 (Determinazione della retribuzione oraria”) del c.c.n.l. Tessili Industria 9/7/2008 e del c.c.n.l. Tessili Industria 2/9/2010, nonché dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte, là dove aveva ritenuto peggiorativo l’Accordo del 2009, omesso ogni esame della circostanza che il contratto individuale di lavoro prevedeva una retribuzione fissa mensile, come anche attestato dalle buste paghe prodotte dal lavoratore.
5. Con il quinto viene dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., oltre alla violazione degli Accordi interconfederali del 1993 e del 2014, dei c.c.n.l. 9/7/2008 e 2/9/2010 e degli artt. 1334 e 1362 c.c., per avere la Corte di appello affermato in modo apodittico, quanto erroneo, in relazione alla lettera RSU 24/2/2015, che tale comunicazione non poteva essere intesa diversamente da una disdetta, trascurando in tal modo di fare corretta applicazione del canone ermeneutico che affida l’individuazione della volontà delle parti all’analisi del significato letterale delle parole utilizzate e del comportamento complessivamente tenuto dalle parti medesime; motivo con il quale viene altresì denunciato il vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di esaminare il fatto decisivo che la comunicazione della RSU in data 29/5/2015, per la fissazione dell’incontro già precedentemente richiesto con la lettera del 24/2/2015, indicava chiaramente, quale oggetto della riunione, gli “Accordi dd. 03/03/2009 (Premio di partecipazione, varie ed eventuali)”.
6. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,414 e 420 c.p.c., in relazione all’ipotesi in cui, interpretando la motivazione della sentenza impugnata, questa Corte dovesse ritenere che il giudice di appello abbia considerato non definitivamente accertata in causa la circostanza di fatto che il doc. 29 prodotto con il ricorso introduttivo (e cioè l’invito dei lavoratori, rivolto alla RSU, a disdire l’Accordo del 3 marzo 2009 relativo al recupero delle giornate lavorative) non era mai stato trasmesso dalla stessa RSU alla società insieme con la comunicazione del 24/2/2015, posto che di tale trasmissione non era stata data prova documentale e che, alla specifica deduzione della resistente, che sin dalla propria costituzione in giudizio aveva contestato la trasmissione, nulla aveva opposto il lavoratore nella prima udienza.
7. Il primo motivo è infondato.
7.1. Premesso che l’acquiescenza prevista dall’art. 329 c.p.c., è fondata sul rapporto di incompatibilità (quale reciproca esclusione) fra la volontà che è alla base di un atto e la volontà che è alla base dell’impugnazione, si deve ribadire che l’accertamento di tale incompatibilità si risolve in un giudizio di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ove assistito – come nel caso di specie – da congrua motivazione (Cass. n. 8137/2005).
7.2. D’altra parte, è del tutto consolidato il principio di diritto, per il quale l’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 18187/2007, fra le molte conformi).
8. Il secondo motivo risulta inammissibile.
8.1. In primo luogo, esso è tale relativamente alla censura di ordine motivazionale, posto che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, così come riformulato con le modifiche introdotte nel 2012, può avere ad oggetto esclusivamente un fatto “storico” (Sez. U. n. 8053/2014 e successive numerose conformi), e cioè un preciso accadimento o una definita circostanza in senso storico-naturalistico, senza possibilità di ricomprendere, nella nozione di “fatto” decisivo, profili di natura deduttiva o interpretativa (come nella specie, in cui si addebita alla Corte territoriale di avere disancorato l’interpretazione del contratto individuale da una ricognizione del sistema delle fonti regolatrici collettive).
8.2. Resta che la sentenza impugnata ha correttamente individuato la comune volontà delle parti, esaminando analiticamente la clausola riguardante l’orario di lavoro ma anche ponendola in correlazione con le altre clausole del medesimo contratto, in applicazione del criterio di interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.), e con la contrattazione collettiva sia di livello nazionale che aziendale, anche anteriore all’assunzione, così da escludere, con adeguata motivazione, che la clausola fosse meramente riproduttiva di discipline già in essere: come emerge chiaramente da quella parte di motivazione in cui la Corte di appello ha rilevato che la clausola relativa all’orario di lavoro non conteneva “alcun riferimento al contratto collettivo nazionale o ad accordi aziendali e ciò al contrario di altre clausole quali quelle relative al periodo di prova (n. 5), all’inquadramento (n. 6), alla retribuzione (n. 9)”, con l’ulteriore considerazione che “nella parte finale del contratto individuale” viene richiamata la normativa contrattuale di settore “per quanto riguarda ferie e preavviso” e, con clausola di chiusura, soltanto “per quanto non contemplato dalla presente” lettera di assunzione (cfr. sentenza, p. 12); come emerge altresì dal richiamo all’avviamento della turnazione a ciclo continuo nel 1996 (cfr. ancora sentenza, p. 17), che, pertanto, diversamente da quanto dedotto, risulta ben presente alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale.
9. Anche il terzo motivo risulta inammissibile.
9.1. La Corte ha, infatti, compiutamente esaminato l’Accordo 3 marzo 2009, accertando come esso avesse natura peggiorativa, sotto diversi aspetti, e come di conseguenza ne fosse stata “prevista già nell’intestazione e poi chiesta l’accettazione individuale di tutti i dipendenti interessati, trattandosi di accordo che disponeva di diritti soggettivi dei lavoratori”.
La Corte ha poi motivatamente disatteso le tesi della datrice di lavoro, che vorrebbero l’adesione individuale come priva di valore sostanziale (“una sorta di comunicazione di cortesia”) e l’Accordo inserito in un più ampio contesto di trattative (cfr. sentenza, p. 19). Ha, quindi, osservato che, essendo l’Accordo del 2009 “un accordo che necessitava della adesione dei lavoratori la volontà negoziale rilevante per la sua validità ed efficacia era necessariamente anche quella espressa da questi ultimi e in capo a questi ultimi non poteva che permanere conseguentemente anche il diritto di disdetta. Diversamente opinando” – rileva ancora la Corte – “si giungerebbe alla conclusione di una dismissione dei loro diritti soggettivi a favore delle organizzazioni sindacali (provinciali), rimanendo queste ultime unico arbitro delle sorti dell’accordo ancorché non legittimate a concluderlo, conclusione che non trova alcun riscontro testuale e non ha alcun fondamento giuridico” (cfr. p. 22).
9.2. L’interpretazione così offerta dell’Accordo 3 marzo 2009 non ha formato oggetto di censura sotto il profilo della violazione del canone di cui all’art. 1362 c.c., pur poggiando (anche) su elementi di matrice testuale, né sotto il profilo della violazione di altri criteri ermeneutici; d’altra parte, lo stesso – nella inosservanza del requisito stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – non risulta neppure prodotto o riportato nei suoi passaggi essenziali.
10. Parimenti inammissibili sono il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso.
11. Con riferimento al quarto, sì osserva che la sentenza impugnata fonda l’accertamento della natura peggiorativa dell’Accordo aziendale 3 marzo 2009 su una pluralità di fattori, che non si esauriscono nella questione di una riduzione del trattamento retributivo (cfr. pp. 18-19) e che comunque implicano apprezzamenti di fatto, non suscettibili di censura nella presente sede di legittimità; ferme le considerazioni già svolte (8.1.) a proposito del “nuovo” vizio motivazionale e del suo corretto perimetro applicativo.
12. Con riferimento al quinto e al sesto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per connessione, si osserva, in primo luogo, che la società ricorrente si limita ad opporre una propria e diversa interpretazione a quella data alla comunicazione del 24 febbraio 2015, dalla RSU all’azienda.
12.1. Si tratta peraltro di interpretazione adeguatamente motivata, attraverso l’esame del tenore letterale della comunicazione e del comportamento complessivo delle parti e all’interno della quale trova collocazione anche la circostanza del mancato invio alla direzione aziendale del verbale dell’assemblea dei lavoratori, in data 21/2/2015, con le disdette individuali (cfr. sentenza, pp. 24-25).
12.2. In particolare, la Corte ha sottolineato come la circostanza fosse “irrilevante considerato che le disdette erano già state inviate due anni prima dalla quasi totalità dei lavoratori che avevano sottoscritto l’accordo”: accertamento sorretto da ampia e congrua motivazione (cfr. pp. 22-24) e non censurato dalla ricorrente, pur a fronte della portata ad esso attribuita nella ricostruzione delle vicende che hanno interessato l’Accordo del 3 marzo 2009.
13. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
15. Distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori del controricorrente, avvocati Enrico Luberto e Dario Rossi, come da loro dichiarazione e richiesta.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti Luberto e Rossi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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