Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30497 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2550/2021 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago n. 9, presso lo studio dell’avvocato Edoardo Spighetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvana Guglielmo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 803/2020 della Corte d’appello di Catanzaro depositata l’11/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 803/2020 depositata in data 11/6/2020, ha respinto l’impugnazione di B.I., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua richiesta, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello, ritenuta preliminarmente non necessaria una nuova audizione del richiedente, hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (in un primo tempo, avendo riferito di essere scappato dal Paese d’origine, la Guinea, per il timore di ritorsioni politiche conseguenti all’impegno del padre di contrasto al regime; in un secondo tempo, di essere fuggito dal Senegal, paese di effettiva provenienza, per ragioni economiche) era non credibile, per genericità e contraddittorietà e doveva essere confermato il giudizio del Tribunale sull’insussistenza dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; in ordine alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett.c), il motivo era infondato perché non sussisteva in SENEGAL, anche nella regione del Casamance, una situazione di violenza indiscriminata (sulla base dei siti di informazione consultati, Viaggiaresicuri, Gov.UK.Foreign. Travel); neppure ricorrevano i presupposti per la chiesta protezione umanitaria, in difetto di condizioni di vulnerabilità.

Avverso la suddetta pronuncia, B.I. propone ricorso per cassazione, notificato l’8/1/2021, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta a) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 in relazione al diniego di protezione sussidiaria, in riferimento alla situazione di violenza indiscriminata presente nel Paese d’origine e stante la mancata valutazione della situazione Senegal e nella zona Sud del Casamance, di provenienza del richiedente; b) con il secondo motivo, la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, introduttivo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. A) e C), Direttiva 2013/32/UE e Carta Diritti fondamentali UE, art. 47, in relazione alla mancata nuova audizione del richiedente, malgrado l’assenza della videoregistrazione; c) con il terzo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione alla ritenuta non credibilità del richiedente, non avendo la Corte d’appello neppure esaminato le dichiarazioni effettivamente rese (avendo il richiedente riferito di essere scappato dal Senegal, per timore di ritorsioni politiche, in quanto di etnia Peul ed affermato che, dopo il colpo di Stato del 2009, che aveva portato all’assassinio del Presidente Veiro, che tutta la famiglia ed uno zio, in particolare, militare della guardia presidenziale, aveva sempre sostenuto); d) con il quarto motivo, la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per non avere la Corte d’appello citato le informazioni sulla situazione generale del Senegal; e) con il quinto motivo, la violazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione a diniego di protezione sussidiaria malgrado la situazione del Senegal sui conflitti interni e gli atti di banditismo nella Regione del Casamance; f) con il sesto motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 2 Cost. e artt. 3 e 8 CEDU, in relazione al diniego di protezione umanitaria.

2. La prima, la terza, la quarta e la quinta censura, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili. In ordine alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, è vero che nella materia in oggetto il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma la Corte di merito ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Invero, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto poi ad un approfondimento istruttorio, confermandosi, con congrua motivazione, il giudizio di insussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Senegal, già espresso in primo grado, rilevandosi che nel Paese si sta fronteggiando la problematica di sicurezza nella regione meridionale del Casamance.

La doglianza è altresì inammissibile perché, in maniera peraltro del tutto generica, anche con riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e alla questione delle fonti informative, mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta sulla base di informazioni tratte da fonti attuali e insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

3. La seconda censura, relativa alla mancata audizione del richiedente, è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Al riguardo, questa Corte ha di recente affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorché non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.

Questa Corte ancora da ultimo (Cass. 21584/20) ha chiarito che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Si è poi, ulteriormente, precisato (Cass. 25312/2020) che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.

Nella specie, la Corte di merito ha rilevato che non erano stati allegati fatti nuovi in ricorso, con conseguente non necessità di nuova audizione.

4. La sesta censura, inerente al diniego di protezione umanitaria, è inammissibile.

Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando genericamente che la Corte d’appello non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto il richiedente, in caso di rientro nel Paese, con riferimento alla perdita dell’integrazione raggiunta in Italia.

Ora la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

Le Sezioni Unite (Cass. 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Inoltre, il ricorso risulta del tutto generico anche in relazione all’integrazione effettiva in Italia del richiedente, limitandosi lo stesso a dedurre di aver sempre potuto lavorare nel nostro Paese (senza altra specificazione).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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