LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2404-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
UTIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZOTTA GIUSEPPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5231/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
Rilevato che:
Con sentenza in data 12 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla UTIL s.r.l. contro l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2010. La CTR, sulla base della giurisprudenza richiamata in sentenza, confermava la decisione del primo giudice che aveva dichiarato la nullità dell’atto impugnato in quanto emesso in data anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e non ravvisandosi, nella fattispecie, ragioni di particolare e motivata urgenza che consentissero di derogare al termine suddetto.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
La società contribuente resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento anche con riguardo al recupero dell’IVA, non avendo il contribuente dimostrato – come invece dalla giurisprudenza richiesto per i tributi armonizzati – le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte (Cass. n. 701 del 2019) ha affermato che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non distingue tra tributi armonizzati e non. Infatti, in via generale, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell’atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo. Tale disciplina nazionale già, a monte, assorbe la c.d. “prova di resistenza” contemplata dal diritto unionale. In tema di IVA, l’operatività della c.d. “prova di resistenza” affermata da Sezioni Unite 9 dicembre 2015, n. 24823 non può quindi che essere circoscritta al caso di assenza di una specifica previsione del legislatore nazionale di nullità per violazione del contraddittorio.
Sulla base di tale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, contrariamente all’assunto della ricorrente, la sanzione della nullità in caso di mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale concerne tutti i tributi armonizzati e non – e discende direttamente dalla stessa previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sicché il contribuente non è tenuto a fornire per i tributi armonizzati la c.d. “prova di resistenza” indicando le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021