Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30577 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18425-2017 proposto da:

CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO MARGANA 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ISABELLA GIANNIOTTI;

– ricorrente –

contro

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SCETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BALLABIO, UMBERTO BALLABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1841/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2017 R.G.N. 1076/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da M.M.G. nei confronti della Codess Sociale – società cooperativa sociale Onlus – volta a conseguire il pagamento di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società Eko Polis, incorporata dalla società convenuta, e cessato per dimissioni della lavoratrice anteriormente all’atto di incorporazione.

Il giudice del gravame perveniva a tale convincimento sul rilievo della applicabilità alla fattispecie dei dettami di cui all’art. 2504 bis c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, in luogo del disposto di cui all’art. 2112 c.c. invocato dalla società convenuta nelle proprie difese.

Nel proprio incedere argomentativo faceva richiamo ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la fusione per incorporazione tra società non determina l’estinzione della incorporatà né crea un nuovo soggetto, ma realizza l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, per cui la incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti anche processuali, alle vicende modificative della società incorporante.

La Corte respingeva inoltre le censure attinenti al quantum debeatur osservando, quanto alle differenze retributive connesse al periodo di malattia, che la società solo in grado di appello aveva svolto inammissibilmente – specifiche contestazioni avverso i conteggi elaborati dalla lavoratrice; quanto alle pretese azionate con riferimento alla indennità di maternità, in primo grado erano state formulate solo generiche contestazioni, non attinenti ai criteri di calcolo adottati, che le istanze istruttorie articolate non consentivano di superare.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società soccombente, sulla base di cinque motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.p.c. e art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno accertato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2504 bis c.c. in luogo dell’art. 2112 c.c. facendo richiamo a precedenti giurisprudenziali non ritenuti attinenti alla questione delibata, perché idonei a disciplinare unicamente gli effetti processuali dell’art. 2504 bis c.c.

Si osserva per contro che, sia pure con riferimento alla disciplina previgente di cui alla disposizione in rubrica, la giurisprudenza – di legittimità era consolidata nell’affermare il principio secondo cui “in caso di fusione di una società in un’altra si verifica una successione a titolo universale e, quanto ai rapporti di lavoro, opera la disciplina di cui all’art. 2112 c.c.”.

A sostegno dell’assunto la ricorrente fa leva sul dato letterale dell’art. 2112 c.c., comma 5 alla cui stregua si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, e sulla natura speciale della disposizione che si applica ai rapporti di lavoro coinvolti nella fusione prevalendo su quella generale in tema di fusione societaria.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c. e art. 2112 c.c. in relazione alla Direttiva 2011/UE, alla Direttiva 2001/23/CE e alla Direttiva 77/187/CE ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che in base alle Direttive citate, la normativa sui trasferimenti d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. si applica anche alle ipotesi di fusioni societarie.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in relazione alla Direttiva 2001/23/CE e alla Direttiva 77/187/CE ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si ribadisce che ai sensi dell’art. 2112 c.c. comma 2, il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Si deduce che detta norma è stata interpretata nel senso che il cessionario risponde in solido con il cedente dei crediti vantati dal lavoratore solo ove il rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento -d’azienda, non essendo riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento d’azienda – così come nella specie – e salva l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. Si rammenta che in tale direzione si muovevano le previsioni delle Direttive comunitarie richiamate, in base alle quali il regime di solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro facenti capo alla cedente, presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro al momento della cessione.

4. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono fondati.

Il cuore delle formulate doglianze risiede nell’assunto della applicabilità alla vicenda scrutinata, dei dettami di cui all’art. 2112 c.c., facendosi riferimento, segnatamente al comma 5 – alla cui stregua trasferimento d’azienda è qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata – per argomentare che la fusione per incorporazione realizza per ciò che riguarda i rapporti di lavoro, un’ipotesi di trasferimento d’azienda.

All’accoglimento della opzione ermeneutica patrocinata da parte ricorrente, osta tuttavia, il consolidato insegnamento di questa Corte, risalente nel tempo (vedi Cass. 7/4/2010 n. 8262, Cass. 7/12/2017 n. 29422), alla cui stregua costituisce trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., anche in base al testo precedente le modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1 qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica qualora l’entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d’impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate).

Presupposto logico-giuridico per la applicabilità della disposizione disciplinante la vicenda circolatoria aziendale invocata da parte ricorrente risiede, dunque, proprio nella circostanza che la stessa interessi soggetti giuridici diversi, giacché solo in relazione a tale diversità si può ipotizzare il mutamento della titolarità di una attività economica, sulla cui identificazione si è spesa la costante elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.

In coerenza con tale prospettiva, gli approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità sulla questione qui delibata cui la ricorrente ha fatto richiamo a sostegno delle critiche argomentate (vedi Cass. 29/9/2015 n. 1903), riposavano sulla disposizione dell’art. 2504 bis c.c. che disciplinava gli effetti della fusione societaria anteriormente alla novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, delineando una fattispecie di estinzione della società incorporata nella società incorporante.

Dette condivisibili conclusioni – in base alle quali in caso di fusione societaria, opera, quanto ai rapporti di lavoro, la disciplina di cui all’art. 2112 c.c. – si palesavano coerenti con la disciplina pro tempore vigente della vicenda societaria, che presupponeva la distinzione fra i soggetti giuridici in relazione ai quali – a seguito della estinzione della società incorporata – si era verificata una successione a titolo universale relativa alle posizioni debitorie e creditorie facenti capo a quest’ultima.

Il rapporto di consequenzialità logico-giuridica fra incorporazione di società ed applicazione della disciplina che presiede al fenomeno circolatorio dell’impresa ex art. 2112 c.c. prospettato dalla ricorrente, non è invece consentito dalla rinnovata disciplina di cui all’art. 2504 bis c.c.

Mentre l’assetto normativo della fusione voluto dal Codice del ‘42 non aveva subito sostanziali cambiamenti per effetto della disciplina dettata dall’art. 2504-bis c.c., introdotta dal D.Lgs. n. 16 gennaio 1991, n. 22, art. 3 per dare attuazione nel nostro paese alle direttive n. 78/855/CEE (terza direttiva in materia di fusioni) e n. 82/981/CEE (sesta direttiva sulle scissioni societarie) molto più rilevanti sono apparse le novità introdotte con la riforma del diritto societario dal D.Lgs. 9 gennaio 2003, n. 6, destinata ad entrare in vigore dal 1 gennaio 2004.

Il legislatore del 2003, infatti, è intervenuto sull’art. 2504-bis c.c., comma 1 riformulandone il testo, da un canto, sostituendo l’espressione “società estinte” con quella di “società partecipanti alla fusione”, e dall’altro, precisando che la società incorporante o quella risultante dalla fusione “prosegue” in “tutti i (…) rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, che facevano capo alle società fuse o incorporate.

L’intervento innovativo sulla disposizione in esame, è stato pressoché concordemente interpretato, come espressione della volontà del legislatore delegato di prendere posizione sul problema della ricostruzione teorica della fusione.

Come sostenuto da avvertita dottrina, l’eliminazione del riferimento normativo alla “estinzione” delle società partecipanti, che costituiva il principale dato testuale sul quale si fondava la tradizionale prospettiva dell’istituto quale fenomeno estintivo-successorio, è stato infatti ritenuto segno inequivoco e decisivo del definitivo abbandono di tale impostazione da parte del legislatore e, per contro, come altrettanto esplicita consacrazione normativa della tesi che, ripudiando ogni effetto estintivo per le società incorporate o fuse, vede nella fusione una semplice vicenda modificativa degli statuti delle società coinvolte.

In tal senso depone l’espresso rilievo conferito dal novellato art. 2504-bis c.c., comma 1 al principio, già elaborato a livello interpretativo, in virtù del quale la società incorporante o risultante dalla fusione “prosegue” in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli processuali, facenti capo alle società incorporate o fuse.

Si è ritenuto al riguardo che l’esplicitazione di tale regola ha costituito la traduzione, con specifico riferimento alla fusione, del principio della continuità sostanziale dell’impresa e della relativa attività in occasione delle sue trasformazioni strutturali. Principio di continuità che oggi, divenuto norma positiva per effetto della riforma in oggetto, conferma come la fusione non sia diretta alla definizione dei rapporti sociali, né al relativo trasferimento, quanto piuttosto alla prosecuzione degli stessi, senza la configurazione di una fattispecie estintiva, e come tale operazione debba pertanto essere riguardata, al pari della trasformazione, quale vicenda “evolutiva-modificativa”, in virtù della quale l’ente incorporato, ovvero le società partecipanti in caso di fusione paritaria, sopravvive in tutti i suoi rapporti, sia pure con un nuovo assetto organizzativo modificato, nella società incorporante o in quella risultante dalla fusione.

E nella prospettiva delineata dalla ricordata elaborazione dottrinaria si è collocato l’insegnamento della Corte di legittimità in base al quale in tema di fusione, l’art. 2504-bis c.c. introdotto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha natura innovativa ed ha affermato il principio per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (vedi Cass. S.U. 17/9/2010 n. 19698).

Detto insegnamento – che il giudice del gravame ha mostrato di conoscere e condividere – ha consacrato il principio in base al quale la vicenda societaria della incorporazione comporta il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente che permane dunque nella propria identità, pur nell’ambito di un rinnovato assetto organizzativo, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, sia di natura sostanziale che processuale (argomenta da Cass. 12/2/2019 n. 4042, Cass. 26/1/2016 n. 1376, Cass. 18/11/2014 n. 24498).

Corollario di quanto sinora detto è che per effetto della sopraggiunta fusione permangono a carico del soggetto giuridico che ne deriva, i medesimi diritti ed i medesimi obblighi esistenti anteriormente al verificarsi della vicenda evolutiva della propria struttura societaria, ivi compreso il diritto di credito azionato nei confronti del datore di lavoro.

In tale prospettiva non appaiono utilmente invocabili le Direttive comunitarie emesse in tema di trasferimenti d’azienda, secondo l’opzione accreditata da parte ricorrente, non essendo per ragioni sinora esposte, in alcun modo configurabile una vicenda traslativa fra diverse realtà organizzative che potrebbe giustificare l’applicazione della disciplina di cui dall’art. 2112 c.c.; non senza considerare comunque, che nel diritto comunitario la citata Direttiva 2001/23/CE contiene (considerando 3). “le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, né dimenticare che, nel considerando 5, “la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori adottata il 9 dicembre 1989 (Carta sociale), nei punti 7, 10 e 18 dispone in particolare che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori della Comunità Europea”.

In tal senso le censure formulate dalla ricorrente non appaiono condivisibili e vanno, pertanto, respinte.

5. Il quarto motivo concerne violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. nonché ò omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che sin dal primo grado di giudizio si era negata la fondatezza delle pretese e dei conteggi avversari e che la Corte di merito aveva omesso di verificare la eccezione di avvenuto pagamento integrale della indennità di malattia.

6. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla indennità di maternità.

Si deduce, del pari, che la relativa indennità era stata corrisposta e che la ricorrente aveva percepito somme superiori al dovuto come desumibile dalle buste paga prodotte.

7. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, vanno disattesi.

Al di là di ogni pur assorbente considerazione in ordine alla non appropriata tecnica redazionale adottata – essendo inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non esser consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, vedi Cass. 23/10/2018 n. 26874 e al difetto di specificità – non essendo riprodotto il tenore dei documenti ai quali si fa riferimento (vedi per tutte Cass. 13/11/2018 n. 29093) essi non appaiono meritevoli di accoglimento.

Secondo i principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (ex multis, vedi Cass. 5/2/2004 n. 2148 5/2/2004, Cass. 20/10/2005 n. 20322, Cass. 21/5/2019 n. 13602).

Il Collegio del merito ha proceduto alla interpretazione delle difese di parte societaria, qualificandole in termini di genericità per la mancata contestazione dei criteri di calcolo puntualmente indicati dalla lavoratrice e posti a base del diritto azionato, in tal senso conformandosi al consolidato orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in. via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (vedi 18/2/2011 n. 4051, Cass. 6/12/2017n. 29236).

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (vedi Cass. S.U. 20/9/2019 n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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