LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13019-2018 proposto da:
MA.PE. COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIJOI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FIORENTINO, difende unitamente MARIA MORRONE;
– controricorrente –
contro
I.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CORRIDORI 48, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE GALLO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO GALLO;
– controricorrente –
e contro
AGIED SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1992/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1992/2017, depositata in data 22/3/2017, – in controversia promossa dalla MA PE Costruzioni srl, nei confronti della I.A. srl, dell’INPDAP (cui è subentrata l’‘INPS) e della AGIED srl, in solido o per quanto di pertinenza, al pagamento della somma di Euro 1.962.422,87, oltre interessi, ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e per lucro cessante, a titolo di corrispettivo dovuto in dipendenza di lavori di manutenzione eseguiti su immobili di proprietà dell’INPDAP, affidati con contratto stipulato, nel novembre 1997, tra la MA PE (subappaltatrice) e la I.A. srl, quest’ultima in qualità di mandante della ATI, costituita con la AGIED srl, appaltatrice aggiudicataria, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, del servizio di gestione di alcuni immobili (due lotti) di proprietà sempre dell’INPDAP, locati a conduttori privati, – ha, per quanto qui ancora interessa, confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda attrice, dichiarando, anche in accoglimento dell’appello incidentale dell’INPS, inammissibili i motivi di appello quinto ed ottavo (con cui si era proposta domanda di accertamento della violazione del principio di affidamento e domanda di arricchimento senza causa).
Avverso la suddetta pronuncia, la MA PE Costrizioni srl in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’INPS e della I.A. srl (che resistono con controricorsi) e della AGIED srl (che non svolge difese).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 183 c.p.c., comma 5, (nella formulazione antecedente alla Novella 2005), in ordine alla declaratoria di inammissibilità, per novità e mutatio libelli, della domanda di adempimento contrattuale formulata dall’attrice MA PE in via di surroga, ex art. 2900 c.c., nei confronti di AGIED e dell’INPDAP, solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 345 e 342 c.p.c., in relazione alla declaratoria di inammissibilità del quinto motivo di gravame, per novità e difetto di specificità, considerato che, con detto motivo, la MA. PE. si doleva della violazione del principio generale del legittimo affidamento (per avere essa confidato, anche dopo il 1997, allorchè le era stato richiesto di “fatturare le prestazioni alla I.A. srl”, in quanto incaricata della gestione e manutenzione degli immobili facenti parte dei lotti nn. ***** e *****, sulla conservazione dell’obbligazione di pagamento in capo all’INPDAP, poi INPS); 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’ottavo motivo di appello, in punto di azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., per essere domanda nuova, distinta da quella di adempimento contrattale originariamente proposta, e mai introdotta in primo grado, trattandosi invece di domanda subordinata introdotta in appello ma basata sugli stessi presupposti fattuali di quella proposta in primo grado; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi, rappresentati da fatture emesse nel 1997 a carico dell’INPS, dalla partecipazione del suddetto ente alla contabilizzazione e verifica degli interventi eseguiti da MA PE, dalla previsione contrattuale che consentiva appunto all’INPS di intervenire con effetti decisionali nel procedimento di contabilizzazione dei lavori tra le società I.A. srl e MA PE srl.
2. La prima censura è inammissibile per carenza di interesse. E’ pacifico che la MA PE aveva proposto in primo grado un’azione diretta contrattuale nei confronti della I.A. srl, dell’INPDAP e della AGIED e che, solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, essa avanzò nei confronti della AGIED e dell’INPDAP specificamente un’azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c., dichiarando di surrogarsi nei diritti e nelle azioni, rispettivamente, spettanti alla propria debitrice, la I.A. srl, mandante della ATI, verso la AGIED, mandataria della stessa ATI, e nei diritti di quest’ultima verso I’INPDAP.
La Corte d’appello, anzitutto, in accoglimento di rilievo sollevato sul punto dall’INPDAP, appellante incidentale, ha ritenuto che la domanda surrogatoria proposta, nei confronti di AGIED e di INPDAP, avendo introdotto un tema di decisione e di indagine completamente nuovo, fosse inammissibile, per novità.
Tuttavia, la Corte distrettuale, rilevando che la gran parte degli interventi manutentivi urgenti, il cui compenso era oggetto della pretesa creditoria della MA.PE., non erano addirittura ricompresi nell’appalto principale di servizi affidato dall’INPDAP all’ATI (da cui derivava il subappalto tra I.A. e MA.PE.), ma erano nuovi appalti di lavori, affidati in assenza di gara pubblica e quindi nulli, mentre per la restante parte di lavori non era stata provata nè l’urgenza nè la loro strumentalità e accessorietà rispetto al servizio di gestione affidato dall’INPDAP all’ATI, ha anche ritenuto infondata l’azione, non essendo configurabile “alcuna responsabilità contrattuale, neppure indiretta, ex art. 2900 c.c. nè per AGIED, peraltro assolutamente estranea a detti interventi, occupandosi di altri settori dell’appalto principale, nè per l’INPDAP”.
Tale seconda autonoma ratio decidendi non risulta efficacemente attinta dalla censura.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta che il richiamo al principio di affidamento non costituiva una nuova domanda proposta in appello ma soltanto un parametro di valutazione per il giudice, il che non risulta affatto chiaro e comprensibile, atteso che comunque la ricorrente utilizza tale principio come fonte integrativa di obbligazioni.
La doglianza di appello è stata peraltro anche ritenuta aspecifica perchè il motivo di impugnazione non censurava una parte precisa delle statuizioni di primo grado e sul punto il presente ricorso risulta anch’esso del tutto generico.
4. Il terzo motivo è infondato. Questa Corte ha costantemente ribadito che l’azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un’azione autonoma, per diversità della “causa petendi”, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito e che la specificità del titolo dell’azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo, nè può ritenersi consentito al giudice del merito sostituire la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa (Cass. 17317/2012; Cass. 17375/2003).
Si è poi precisato che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l’espresso divieto previsto dall’art. 345 c.p.c. (Cass. 21190/2016).
Il ragionamento della Corte di merito risulta pertanto conforme a tali principi di diritto.
5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non formulato nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).
Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).
Nella specie, non vi è stato omesso esame di un fatto storico decisivo, avendo la Corte d’appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie ed all’esame dei fatti allegati dal ricorrente.
6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 14.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
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