Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30583 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23487-2017 proposto da:

DUSSMANN SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, E.M., P.C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo STUDIO LEGALE MARAZZA ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati MARCO MARAZZA, ANGELO GABRIELE QUARTO, FRANCESCO ROTONDI;

– ricorrenti –

contro

C.G., C.M., C.V., in qualità di eredi di M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato DAVIDE CARIOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 73/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/04/2017 R.G.N. 534/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

RILEVATO

CHE:

1. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, con sentenza n. 108/2016, accoglieva la domanda proposta da M.M. nei confronti della ex datrice di lavoro Dussmann Service s.r.l. e nei confronti delle ex colleghe E.M. e P.C..

La ricorrente aveva lamentato comportamenti mobbizzanti tenuti nei suoi confronti direttamente dalla P., sua superiore gerarchica, e indirettamente dalla E., coordinatrice di zona, che aveva conosciuto e tollerato la situazione e ad un certo punto si era attivata, ma in suo danno.

2. Il Giudice del lavoro, ritenuta sussistente la condotta mobbizzante, all’esito di c.t.u. medico-legale, ravvisato il nesso (con)causale tra i comportamenti censurati e il danno psichico subito dalla ricorrente, condannava la società datrice di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e le due ex colleghe a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno biologico nella misura di Euro 24.207,00.

3. Tale sentenza veniva impugnata in via principale da Dussmann s.r.l., dalla P. e dalla E. e in via incidentale dalla M.; quest’ultima contestava la liquidazione del danno biologico nella sola quota percentuale imputata dal C.t.u. alla concausa lavorativa, assumendo che il danno dovesse essere valutato nell’intero pregiudizio concausato, salva una sua ragionevole riduzione equitativa.

4. La Corte di appello di Genova, con sentenza 73/2017, rigettava l’appello principale e in accoglimento di quello incidentale, determinava il risarcimento complessivo in Euro 50,925,00 ai valori determinati nel 2014. Una volta devalutato il totale alla data del verificarsi del pregiudizio (stimabile al 14.9.2008, epoca di cessazione del rapporto di lavoro), ne determinava il valore all’epoca in Euro 44.398,43, con rivalutazione ed interessi fino alla data (11.7.2016) del pagamento avvenuto sulla base della sentenza di primo grado, da imputare come acconto, così determinando la somma residua in Euro 35.640,40 (somma per la quale emetteva condanna di tutti gli appellanti principali), oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata su tale importo dalla data della sentenza al saldo.

5. In sintesi, la Corte di appello riteneva:

a) raggiunta la prova della commissione, in danno della M., di condotte offensive e insolenti, se non talora ingiuriose e di altre condotte che, seppure astrattamente rientranti tra le facoltà datoriali, erano state esercitate con modalità in concreto abusive, perché caratterizzate da atteggiamenti sgarbati ed indebitamente plateali o in spregio rispetto a una equilibrata utilizzazione del lavoro altrui;

b) imputabile la condotta alla società datrice di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale, come pure alle dipendenti che tali condotte avevano posto in essere, in questo secondo caso a tiolo di responsabilità extracontrattuale;

c) non sussistente il denunciato vizio di nullità della c.t.u., sollevato dalle appellanti principali per avere il Consulente d’ufficio depositato l’elaborato peritale senza previamente condividerlo con i c.t.p. o con le parti; il vizio doveva ritenersi sanato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 c.p.c. e art. 195 c.p.c., comma 3, mediante raccolta dei rilievi critici delle parti e successivo deposito di una relazione conclusiva che tenesse conto di tali osservazioni.

6. Per la cassazione di tale sentenza la società Dussmann Service, E.M. e P.C. hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi.

7. Hanno resistito G., V. e C.M., quali eredi di M.M., con rituale controricorso e procura speciale alle liti conferita all’avv. Franco Perfetti, successivamente deceduto, e sostituito dall’avv. Davide Cariola munito di mandato speciale alle liti, che ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, riportandosi al contenuto del controricorso.

8. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83,110,111,159,162,299,300,328 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per assenza di un valido contraddittorio in grado di appello.

Assume che la M. era deceduta nel corso del giudizio di primo grado, ma il suo procuratore non aveva comunicato l’evento (art. 300 c.p.c.), per cui il processo era proseguito e il ricorso in appello era stato notificato presso il domicilio eletto in primo grado; che il giudizio di appello si era svolto in assenza di un valido mandato alle liti in capo al procuratore costituito, avv. Franco Perfetti, poiché la costituzione nel giudizio era avvenuta in forza di una procura a lui rilasciata in calce al ricorso introduttivo di primo grado; che la costituzione in appello del predetto difensore e l’appello incidentale erano da ritenere nulli, in quando non vi era un mandato per la rappresentanza esteso anche al secondo grado di giudizio; che ai sensi dell’art. 83 c.p.c., u.c. la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa una volontà diversa; che il testo della procura alle liti era del seguente tenore: “delega a rappresentarla e difenderla nel sopra esteso giudizio l’avv. Franco Perfetti del Foro di Massa….”. In sede di memoria difensiva ex art. 380-bis c.p.c., contesta la fondatezza dell’avverso rilievo difensivo per cui vi sarebbe anche una procura alle liti in calce al ricorso in riassunzione in primo grado, rilasciata “per ogni stato e grado” del giudizio, atteso che l’elencazione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3 è tassativa e tra questi atti non rientra l’atto di riassunzione.

2. Il motivo è infondato.

3. In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “perla presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (Cass. n. 16372 del 2018, n. 40 del 2003). Stante il tenore della procura nei termini riportati dalla stessa parte odierna ricorrente, deve ritenersi che l’originaria procura apposta nel ricorso di primo grado fosse da riferire anche al grado di appello in difetto di indicazioni ulteriori.

4. Trova così applicazione il principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15295 del 2014, secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (v. pure Cass. nn. 11072 e 20964 del 2018). Poiché l’evento interruttivo non fu dichiarato dal difensore in primo grado, validamente il medesimo procuratore ebbe a costituirsi nel giudizio di appello proponendo altresì appello incidentale.

5. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in punto di mobbing in relazione agli artt. 13,32 Cost. e art. 35 Cost., comma 1 nonché dell’art. 41 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere il giudice di appello adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e non avere rilevato che le stesse avevano confermato la totale assenza dell’elemento soggettivo del mobbing in capo alla datrice di lavoro.

Deduce che non erano stati debitamente considerati i seguenti elementi determinanti: la preesistenza di uno stato patologico della lavoratrice, per cui erroneamente l’insorgenza della patologia era stata attribuita a cause lavorative; il carattere sporadico e discutibile degli eventi accaduti, che in ogni caso non avrebbero potuto configurarsi come fatti sistematici e reiterati, con finalità vessatoria; l’assenza di allegazione e di prova di un intento persecutorio.

6. Il motivo è infondato. Secondo costante orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 4774 del 2006, n. 22858 del 2008, n. 3785 del 2009, n. 18838 del 2013, n. 4222 del 2016), l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. mobbing e che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 c.c. consiste nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed eventualmente anche leciti) con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente.

7. La Corte di appello, dopo avere analizzato in dettaglio atti e comportamenti lesivi imputabili alle preposte E. e P. e posti in essere in danno della M., ha ritenuto che questi avessero il carattere della reiterazione e della lesività della dignità della persona e della continuità temporale e che fossero altresì idonei ad assumere portata lesiva ex art. 2087 c.c. (“si tratta in sostanza di una pluralità di continue insolenze, comportamenti morbosi e gratuitamente offensivi della dignità della sottoposta, per giunta posti in essere davanti ad altri”, pag. 4 sent.). Ha poi all’evidenza desunto, dalle caratteristiche della condotta, la prova dell’elemento soggettivo del mobbing. In proposito, giova ricordare che, in tema di prova presuntiva, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l’idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. n. 16728 del 2006, n. 1216 del 2006, n. 3874 del 2002, n. 12422 del 2000; v. pure tra le più recenti, n. 4241 del 2016). La sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum; la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.

8. L’assunto di parte ricorrente secondo cui non sarebbe stata valutata la condizione psichica pregressa della M. è palesemente infondato. La sentenza, nel riferire degli esiti della c.t.u. medico-legale disposta in primo grado, ha chiaramente evidenziato (pag. 6 sentenza) che il ruolo della condotta illecita è stato concausale della malattia. L’assunto per cui la Corte di appello avrebbe dovuto escludere il nesso causale attinge alla valutazione di merito, non sindacabile in questa sede.

9. Giova ribadire che una questione di violazione o di falsa applicazione egli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non denunziate nel caso in esame ove viene contestata la valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 6288 e 27197 del 2011; v. pure Cass. n. 26769 del 2018; Cass. n. 27000 del 2016).

10. Infine, quanto alle norme costituzionali riportate in rubrica di cui si denuncia, in via del tutto generica, la violazione, è sufficiente ricordare che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. n. 15879 del 2018, n. 3708 del 2014).

11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3, artt. 162,115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello errato nel non rilevare la nullità ovvero la non utilizzabilità della c.t.u. medico-legale per violazione del contraddittorio e per omesso invio alle parti dell’elaborato peritale prima del deposito.

Sostiene che la finalità della norma di cui all’art. 195 c.p.c., comma 3, è quella di consentire alle parti, tramite i propri consulenti, l’esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali e che il vizio non è sanabile, né è stato sanato ex art. 162 c.p.c., comma 1, con la concessione di un successivo termine per note e la convocazione del C.t.u. a chiarimenti.

Contesta altresì il contenuto e l’esito del giudizio diagnostico per avere il C.t.u. espresso un giudizio di verosimiglianza e non di certezza, fondandosi sull’anamnesi lavorativa della stessa M., da ritenere priva di riscontro probatorio.

12. La prima censura è infondata e la seconda inammissibile.

13. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c. (Cass. n. 23493 del 2017, conf. Cass. n. 21984 del 2018).

La sentenza di appello ha fatto sostanzialmente applicazione di tali principi, in quanto ha ritenuto che validamente il primo giudice avesse sanato la nullità (relativa) concernente il mancato invio ai c.t.p. della relazione peritale concedendo un termine per note e poi disponendo che il C.t.u. fornisse i chiarimenti necessari anche alla luce dei rilievi critici delle parti.

14. Il secondo ordine di rilievi prospetta l’omesso esame di questioni vertenti sul metodo di indagine e sul contenuto anamnestico della relazione peritale. La censura è generica e pertanto inammissibile (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4). Trattandosi di c.t.u. medico-legale espletata in primo grado in relazione alla quale il giudice di appello ha dato atto dei rilievi critici a lui devoluti e questi risultano essere stati esaminati (v. punto 3.1.2. a pag. 6 sent.): il ricorso è privo di specificità rispetto al decisum e tende ad un generico e complessivo riesame dell’intero accertamento medico-legale, inammissibile in questa sede.

15. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1228,1375,2043 e 2087 c.c., nonché degli artt. 112,409 e 413 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva di E.M. e P.C. rispetto alle domande formulate in giudizio, pur a fronte del disposto di cui all’art. 1228 c.c., per cui il datore di lavoro risponde direttamente nei confronti dei terzi anche dell’attività dei propri ausiliari e dipendenti.

Sotto altro profilo, rilevato che il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa era giunto a riqualificare la domanda proposta nei confronti di E. e P. in termini di responsabilità di natura extracontrattuale, lo stesso era incorso nel vizio di ultrapetizione ed aveva altresì violato le regole di riparto di competenza, spettando al giudice ordinario pronunciare sulla domanda.

16. La prima censura è infondata; la seconda è inammissibile.

17. Quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014).

18. Le censure di ordine processuale, afferenti a presunti vizi che si assumono commessi da parte del primo giudice, non risultano essere state proposte, ossia devolute, al giudice di appello. La sentenza impugnata riporta in sintesi i motivi dell’appello principale (v. punto 1 a pag. 3 sentenza) e tra questi non risultano le questioni in ordine alle quali ora si lamenta la violazione di legge processuale. Le censure sono quindi inammissibili in questa sede.

19. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

20. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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