Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30715 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26370/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

il “CONSORZIO G78”, con sede in ***** (CT), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimato –

e nei confronti di:

la “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.”, con sede in *****, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 21 febbraio 2019 n. 1094/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 21 febbraio 2019 n. 1094/06/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per l’IRPEF relativa agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del “CONSORZIO G78” e della “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania col n. 964/02/2012, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse diritto all’annullamento dell’iscrizione a ruolo anche a fronte del riconoscimento in sede giudiziale delle agevolazioni previste dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e che la decisione adottata dalla Commissione Europea il 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final non escludesse il diritto della contribuente alle agevolazioni previste dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004. Il “CONSORZIO G78” e la “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25,39 e art. 87, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la proposizione dell’istanza per le agevolazioni previste dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, precludesse l’emanazione della cartella di pagamento e l’esecuzione dell’iscrizione a ruolo in ordine alle imposte dovute.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della Dir. emanata dal Consiglio delle Comunità Europee 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, come interpretata dalla sentenza depositata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 17 luglio 2008, in causa C-132/06, dell’ordinanza depositata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 15 luglio 2015, in causa C82/14, nonché del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, art. 107 e art. 108, par. 3, della decisione adottata dalla Commissione Europea il 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final, nonché, per quanto possa occorrere, violazione e/o falsa applicazione dei regolamenti emanati dalla Commissione Europea il 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE, ed il 27 giugno 2014, n. 717/2014/UE, per il tramite degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente riconosciuto al contribuente il diritto alle agevolazioni previste dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato.

1.1 Come è stato recentemente deciso da questa Corte, in tema di misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi vulcanici che interessarono la Provincia di *****, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, costituente norma eccezionale volta a rimettere in termini, entro il 30 giugno 2007, coloro che, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini di cui alla proroga del Decreto reso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 maggio 2005, ex art. 1, non avevano versato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondo il piano loro assegnato, non ha escluso la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di disporre accertamenti e avviare procedure di riscossione durante il periodo di sospensione del pagamento degli obblighi tributari per i contribuenti residenti od operanti nell’ambito territoriale interessato dall’evento calamitoso, non essendo ciò inibito dalla disciplina speciale contenuta nelle norme sopra richiamate, posto che, come si è visto, la sospensione attiene ai “termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria” e non all’attività facente capo all’amministrazione finanziaria (in termini: Cass., Sez. 5, 12 maggio 2021, n. 12481).

1.2 Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tale principio, avendo ritenuto che la proposizione dell’istanza di sospensione precludesse a monte l’adozione dell’atto impositivo e l’iscrizione a ruolo del credito tributario, senza tener alcun conto del rilievo dell’amministrazione finanziaria circa la necessaria verifica della regolarità e della tempestività dei versamenti alla scadenza del piano di rateizzazione al fine di poter accordare lo sgravio del 50% per l’imposta, le sanzioni e gli interessi.

2. Anche il secondo motivo è fondato.

2.1 La questione sottoposta all’esame di questa Corte è se le agevolazioni previste dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, possano spettare anche ai titolari di reddito di impresa.

2.2 La decisione adottata dalla Commissione Europea il 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final, indicata in ricorso ed intervenuta nel corso del giudizio, ha stabilito (art. 1) che: “Le misure di aiuto di Stato” (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento) “che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108, paragrafo 3, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407 del 2013, o dal Reg. (CE) n. 717 del 2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg. (CE) n. 994 del 1998, art. 1, (…) o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3).

Peraltro, è indubbio che la predetta decisione della Commissione Europea (punto 30) abbia specificamente investito anche le agevolazioni previste dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, (“Nel 2006, l’Italia ha introdotto una riduzione del 50% sui tributi e contributi a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di ***** colpiti dal sisma e dall’eruzione dell'*****”).

2.2 Sempre secondo la predetta decisione della Commissione Europea (punto 134), “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione”.

Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee, nell’ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato istitutivo della Comunità Europea sull’attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso. Recando una normativa che, all’evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens, che nella specie avrebbe già dovuto essere rilevato ex officio dalla Commissione Tributaria Regionale e che deve essere ovviamente esaminato in questa sede di legittimità.

A seguito della decisione in parola, diventa punto dirimente per l’individuazione della categoria degli esclusi dal beneficio, la nozione Euro-unitaria d’impresa, che, per giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte Giust., 23 aprile 1991, in causa C-41/90, Klaus Hofner e Fritz Eiser c. Macrotron GmbH; Corte Giust., 16 novembre 1995, in causa C-244/94, Federation frangaise des societes d’assurance, Societe’ Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie, Caisse d’assurance et de prevoyance mutuelle des agriculteurs c. Ministere de l’Agriculture et de la Peche; Corte Giust., 11 dicembre 1997, in causa C-55/96, Job Centre coop. a r.l.; Corte Giust., 1 luglio 2008, in cause riunite C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost S.A., La Poste, Union frangaise de l’express (UFEX), DHL Express S.a.s., Federal express international S.n.c., CRIE S.A, in liquidazione giudiziaria, c. Commissione delle Comunità Europee e Repubblica Francese; Corte Giust., 26 marzo 2009, in causa C326/07, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana).

Ciò si raccorda sia con la normativa fiscale Europea, per la quale è soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (Dir. UE n. 2006/112/CE, art. 9, 51; conf. Dir. UE n. 77/388/CE. art. 4)”, sia con la normativa Europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che “i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi (Dir. UE n. 2004/18/CE, art. 1, p. 8)”.

Tale peculiare nozione di “impresa” (che presenta caratteri comuni a quella di “attività economica”, perché questa ne rappresenta l’elemento costitutivo) è stata peraltro recepita dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final, invocata dalla ricorrente, nella parte in cui si afferma che i “soggetti che non svolgono attività economica (…) non vanno considerati come imprese” (punto 134). Ciò, infatti, significa che non importa neppure che l’attività economica possa essere una libera professione regolamentata da norme nazionali e soggette a precise autorizzazioni (attività professionali “protette”) e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche (vedasi anche la decisione adottata dalla Commissione delle Comunità Europee il 30 gennaio 1995 n. 95/188/CE – in senso conforme: Corte Giust., 23 aprile 1991, in causa C-41/90, Klaus Hofner e Fritz Eiser c. Macrotron GmbH; Corte Giust., 18 giugno 1998, in causa C-35/96; Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana). Alla luce dei superiori principi, nel caso di specie lo svolgimento da parte della contribuente di un’attività d’impresa, nei termini Euro-unitari sopra specificati, è incontestabile.

Sempre secondo la predetta decisione della Commissione Europea, una volta accertato che il contribuente svolge un’attività imprenditoriale, il giudice del merito dovrà di conseguenza verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3). A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 92, n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2011, n. 11228; Cass., Sez. Lav., 26 settembre 2017, n. 22377; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2017, n. 29905); iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto Euro-unitario, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2017, n. 14465).

In difetto dei predetti presupposti di operatività della regola de minimis, il giudice del merito dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la richiamata decisione della Commissione Europea, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 107, par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (punto 150, lett. b), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (punto 136); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla “impresa”, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto) (punto 148). L’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione Europea (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza, sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono l’esibizione, in sede di rinvio, degli ulteriori documenti necessari per l’accertamento di quei fatti che, in precedenza, non erano indispensabili ai fini della decisione, ma che ora costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica dell’Unione Europea (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 26 settembre 2017, n. 22377; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2017, n. 29905; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2019, n. 5923; Cass., Sez. 6-5, 2 aprile 2019, nn. 9130, 9135, 9139 e 9140; Cass., Sez. 5, 7 agosto 2020, n. 16812).

2.3 Ne’ tale conclusione può essere inibita dalla sopravvenuta formazione del giudicato tributario sulla spettanza del beneficio (con sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania col n. 780/01/2011, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto contro la medesima con sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia col n. 1633/17/2016) dopo la predetta decisione della Commissione Europea (nell’anno 2015).

Difatti, è pacifico che i giudicati nazionali sono recessivi rispetto al carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali da parte della Commissione Europea e, pertanto, restano condizionati agli esiti della procedura aperta dalla Commissione Europea e all’eventuale riesame da parte delle Corti dell’Unione Europea (Cass., Sez. 5, 25 novembre 2015, n. 24089; Cass., Sez. 65, 12 luglio 2018, n. 18368).

Si è sancito, infatti, che “il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 c.c. italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità Europee divenuta definitiva” (Corte Giust., 18 luglio 2007, in causa n. C-119/05, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato c. L. S.p.A.).

Anche in quel caso, la decisione della Commissione delle Comunità Europee che dichiarava indebiti gli aiuti di Stato era intervenuta antecedentemente alla formazione del giudicato nazionale, col quale, di contro, il giudice aveva riconosciuto il diritto all’erogazione dell’aiuto di Stato, trascurando, quindi, la decisione della medesima Commissione.

Al fondo della sentenza ” L.” della Corte di Giustizia si può riconoscere quindi la reazione alla violazione del riparto di competenze nella concessione degli aiuti ed il vulnus arrecato all’esercizio dei poteri della Commissione delle Comunità Europee.

Successivamente, la stessa Corte di Giustizia (Corte Giust. 22 dicembre 2010, in causa C-507/08, Commissione Europea c. Governo Slovacchia), in esito ad un ricorso per inadempimento concernente una vicenda in cui si trattava di recuperare degli aiuti di Stato consistenti nella rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell’ambito della procedura di concordato, ha escluso la rilevanza della sentenza ” L.”, osservando che “la pronuncia giurisdizionale dotata di forza di giudicato di cui si avvale la Repubblica slovacca è anteriore alla decisione con cui la commissione ha imposto il recupero dell’aiuto controverso” (punto 57).

Non v’e’ dunque ragione di particolare sorpresa, se, ancora in tempi recenti, la Corte di Giustizia, ritornando sulla questione (Corte Giust., 6 ottobre 2015, in causa C-69/14, D.C. Tarsia c. Statul Roman), con riguardo al diritto di ottenere il rimborso di tributi riscossi in uno Stato membro in violazione del diritto unionale, ha stabilito che il diritto dell’Unione Europea, in base ai principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che non osta al fatto che a un giudice nazionale non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile. E ciò anche quando tale decisione risulti incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione Europea accolta dalla Corte di Giustizia successivamente alla data in cui la decisione è divenuta definitiva, finanche qualora, di contro, una tale possibilità sussista per le decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.

Con l’occasione, si è ribadita l’importanza che riveste anche nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea il principio dell’intangibilità del giudicato, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, di modo che il giudice nazionale non è vincolato dal diritto dell’Unione Europea a disapplicare le norme processuali interne che conferiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò consentirebbe di rimediare ad una situazione nazionale contrastante col diritto unionale.

Conforme è la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1, 6 maggio 2015, n. 9127; Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2017, n. 2046). Già nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione, come è stato ulteriormente puntualizzato dalla giurisprudenza interna (Cass. 15 dicembre 2010, n. 25320; 29 luglio 2015, n. 16032), vige il criterio dell’autonomia procedurale degli Stati membri.

L’inoperatività del giudicato nazionale nell’ambito dell’ordinamento unionale si deve quindi considerare eccezionale e trova significativo riscontro nel fatto che esso è stato ammesso unicamente, si è visto, in rapporto a situazione, affatto particolare, caratterizzata dalla violazione, coperta da giudicato nazionale, della competenza esclusiva della Commissione.

Non si pone in contrasto la pronuncia più recente della Corte di Giustizia (Corte Giust., 11 novembre 2015, in causa C-505/14, Klausner Holz Niedersachsen GmbH c. Land Nordrhein-Westfalen). Con essa si è stabilito che il diritto dell’Unione Europea osta a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 107, par. 1, attuato in violazione del medesimo Trattato, art. 108, par. 3, terza frase, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore. Ma, in quel caso, il cuore della decisione sta nella necessità di ricostruzione della forza precettiva del giudicato (Cass., Sez. 5, 13 luglio 2018, n. 18642).

In definitiva, si può concludere che il principio di intangibilità del giudicato come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l’autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale, salva la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva della Commissione Europea emessa prima della formazione del giudicato (Cass., Sez. 5, 13 luglio 2018, n. 18642).

2.4 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo aprioristicamente escluso l’incidenza della decisione adottata dalla Commissione Europea il 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final sulla spettanza dell’agevolazione al contribuente per il caso di esercizio dell’attività imprenditoriale, nonostante il richiamo all’espressa previsione delle limitazioni stabilite per il caso di aiuti versati o riconosciuti prima dell’instaurazione della procedura sanzionatoria nei confronti dell’Italia (punto 136: “Per quanto attiene al caso degli aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione (cfr. il punto (54)), il regime va considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE, paragrafo 2, lett. b), a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame. E’ necessario evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle singole imprese. Inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte dovrà essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo di aiuti previsti dal regime in oggetto e aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi ammissibili”).

3. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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