Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30720 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15581-2020 proposto da:

MARBABY SRL, in persona del legale rappresentante, C.R.M., C.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MARIO CAZZOLLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2836/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con distinti ricorsi la soc. Marbaby srl ,.C.R.M. e C.N. impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale Bari gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2010, sulla scorta della ritenuta insussistenza oggettiva della prestazione dedotta nella fattura n. *****, dell’importo di Euro 39.000,00, veniva rettificato il reddito con recupero della maggiore Iva, Irap ed Ires.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, accoglieva l’appello rilevando che, a fronte degli indizi offerti dall’Ufficio circa l’oggettiva inesistenza delle prestazioni dedotte in fatture, i contribuenti non avevano dimostrato l’effettiva esecuzione dei lavori indicati nel documento, limitandosi a produrre documentazione contabile e bancaria (bonifici copia di assegni bancari) attestante il pagamento per parte della somma portata in fattura.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla scorta di due motivi.

L’Amministrazione Finanziaria si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR ha erroneamente attribuito valenza presuntiva della inesistenza delle prestazioni indicate in fattura ad una serie di elementi e valutazioni, poste a base degli accertamenti, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

1.2 Con il secondo motivo i contribuenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si deduce la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione affetta da intrinseca ed insanabile contraddizione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Va innanzitutto delineato il regime di ripartizione dell’onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l’Ufficio prospetta l’abusivo utilizzo della detrazione e della deduzione delle perdite mediante emissione di fatture riferite ad operazioni asseritamente inesistenti.

2.2 Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d’impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’I.V.A. e alla deducibilità dei costi, sicché, nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428).

2.3 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619).

2.3 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l’onere di fornire – alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – elementi validi per affermare che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”) e in tal caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854).

2.4 Ovviamente tale prova non potrà consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228; Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453).

2.5 Nella caso in esame il giudice tributario di appello si è uniformato ai suesposti principi non incorrendo nelle dedotte violazioni di legge, in quanto ha dato conto degli elementi, ritenuti presuntivi, forniti dall’Amministrazione a sostegno della fittizietà delle prestazioni dedotte nella fattura, costituiti dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società emittente, il quale ha escluso di aver effettuato lavori per importi corrispondenti a quelli indicati in fattura, e dalle risultanze del controllo contabile incrociato che ha evidenziato la omessa registrazione di fatture da parte della L. Costruzioni srl per prestazioni in favore della Marbaby srl.

2.6 La CTR ha anche adeguatamente valutato la prova contraria offerta dal contribuente che non ha dimostrato l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in fattura limitandosi a produrre documentazione bancaria (bonifici ed assegni) attestante, peraltro, il versamento di somme inferiori all’importo indicato in fattura, ritenuta dalla giurisprudenza sopra passata in rassegna inidonea a dimostrare l’effettività della prestazione in quanto preordinata proprio allo scopo di far apparire vera una operazione fittizia.

2.9 Si tratta di un accertamento in punto di fatto, insindacabili in sede di legittimità se non secondo quanto consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3 Il secondo motivo è anch’esso infondato.

3.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

3.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).

3.3 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

3.3 La motivazione della sentenza impugnata, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, né un’ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.) né una fattispecie di motivazione intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria.

3.4 La CTR, infatti, dopo aver rilevato che l’accertamento del maggior reddito si fondava sul disconoscimento di una fattura, ha dato conto degli elementi sul quale poggia l’assunto dell’utilizzazione di fattura per operazione inesistente ed ha, infine, ritenuto che i contribuenti non avessero fornito la prova contraria.

3.5 Non costituisce profilo di illogicità e contraddittorietà della motivazione la circostanza che il Collegio abbia riconosciuto la natura fittizia della fattura, pur risultando dalle dichiarazioni del L. versamenti nei confronti della L. Costruzioni. E’ evidente che tali pagamenti non sono stati ritenuti riferibili alla fattura non rinvenuta, né registrata nella contabilità della L. Costruzioni.

3.6 Le ragioni della decisione sono, quindi, sufficientemente e coerentemente esposte.

4 Ne consegue il rigetto del ricorso 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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