Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30768 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7034-2016 proposto da:

B. SRL, IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PREVITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE OMETTO;

– ricorrente –

contro

PROGETTO SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIANNA PIRILLO, GIANTULLIO PIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla Progetto s.r.l. nei confronti della B. s.r.l. avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni e l’indennità ex art. 1751 c.c.

1.1. il Calzaturificio B. s.r.l. si costituì per resistere alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla restituzione del campionario.

1.2. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d’appello di Venezia confermò la decisione del Tribunale di Padova, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale, fondando la decisione sull’assenza di alcun valore economico delle calzature una volta trascorsa la stagione di riferimento e per l’assenza di prova scritta idonea ad individuare le calzature che facevano parte del campionario.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la B. s.r.l. sulla base di cinque motivi.

2.1. La Progetto s.r.l. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., comma 2, art. 1174 c.c., art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere la corte di merito ritengo, con motivazione apparente, che il campionario non avesse valore economico mentre sarebbe notorio, nella comune esperienza, che, nel settore delle calzature, anche dopo la stagione di riferimento permanga il valore ideativo del modello ed il costo del materiale, soprattutto se pregevole.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la corte di merito omesso di considerare che la prova della consegna del campionario era costituita dalle bolle di consegna allegate alla comparsa di costituzione, nelle quali si farebbe espresso riferimento a campioni non destinati alla vendita.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento per equivalente qualora non fosse stato attuabile l’obbligo di restituzione del campionario.

3.1. I motivi, che per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

3.2. La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l’obbligo di restituzione del campionario di cui l’agente aveva la disponibilità in ragione dell’esercizio dell’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente.

3.3. La corte di merito ha apoditticamente affermato che le calzature facenti parte del campionario non avevano alcun valore economico e che il preponente non avesse fornito alcuna prova idonea ad individuarle.

3.4. Entrambe le rationes decidendi sono errate.

3.5. Per un verso, è apodittica l’affermazione che, una volta trascorsa la stagione di riferimento, le calzature del campionario non abbiano alcun valore economico mentre è notorio che esse sono suscettibili di essere poste sul mercato per la vendita, a prezzo ridotto, anche negli anni successivi.

3.6. Inoltre, come affermato dal ricorrente, ove le calzature esprimano anche un valore ideativo per la pregevolezza dei modelli e dei materiali, il preponente ha interesse alla loro restituzione da parte dell’agente.

3.7. Quanto poi all’individuazione delle calzature, la corte di merito ha adottato una motivazione apparente in quanto non ha dato conto dell’iter logico seguito, omettendo di valutare i documenti indicati in ricorso con riferimento alla sede processuale in cui erano stati prodotti (Cassazione civile sez. un., 11/02/2016, n. 2723). In particolare a pag 6 e 7 del controricorso, è fatto espresso riferimento alle bolle di consegna riportanti il numero di calzature, la loro descrizione, il marchio e la loro destinazione a campioni non destinati alla vendita.

3.8. Ne consegue che, ove non sia possibile l’adempimento dell’obbligo di consegna, l’agente è tenuto all’obbligazione risarcitoria.

4. Il quarto motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite è assorbito dalla pronuncia di accoglimento dei primi tre motivi.

5. Il quinto motivo, con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile per l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012. Il D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012.

6. Vanno pertanto accolti i primi tre motivi di ricorso, va dichiarato assorbito il quarto ed inammissibile il quinto.

6.1. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto ed inammissibile il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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