LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 5169/2014 proposto da:
C.P. rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Terrigno elettivamente domiciliato in Roma, Viale Paria n. 44;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 97/30/13 depositata il 1/10/2013.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 3/12/2014.
RILEVATO
che:
C.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria dl Veneto n. 97/30/13 depositata il 1/10/2013.
La vicenda trae origine dalla notifica al C. dell’avviso di accertamento ***** per l’anno d’imposta 2005 in via sintetica, in base all’applicazione dei coefficienti presuntivi dei beni e servizi nella disponibilità del contribuente.
In particolare l’Ufficio aveva accertato la presenza di beni-indice quali due autovetture; una imbarcazione da diporto dalla lunghezza di 14,90 metri in forza di un contratto di leasing implicante un canone iniziale di Euro 270.000,00 e canoni annui di Euro 33.523,20; un residenza principale e tre secondarie.
In base a tali evidenze aveva determinato un reddito di Euro 205.414,00 (poi ridotto in autotutela a Euro 193.246,88) a fronte di Euro 2.529,00 dichiarate per quell’anno.
Il contribuente deduce che i verificatori non avessero tenuto conto della sua maggiore capacità di spesa derivante dalla utilizzazione della somma di Euro 145.452,81, prelevata a più riprese nell’anno dal reddito della ditta individuale, consistita nella farmacia in Belluno di cui era titolare.
Il ricorrente oppose l’atto impositivo e la CTP di Treviso accolse parzialmente il ricorso determinando in minor misura il maggior reddito accertato dall’Ufficio. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio, con la decisione che il contribuente ha qui impugnato deducendo quattro motivi. Ha inoltre depositato memoria.
Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, in quanto la CTR aveva ritenuto che egli avrebbe dovuto dimostrare, che i redditi prelavati dai proventi farmacia e utilizzati per le acquisizioni e la gestione dei beni-indici rilevati dai verificatori, fossero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Il contribuente invece non ha provato – rileva il giudice regionale – che le risorse finanziarie di cui aveva avuto la disponibilità ulteriori rispetto a quelle dichiarate avessero quelle caratteristiche.
Il contribuente contesta che le ulteriori diponibilità utilizzate dovessero avere necessariamente quei connotati e che egli dovesse provali.
La doglianza appare infondata in quanto questa Corte ha più volte affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014) Ne discende che il ricorrente, in presenza di un marcato (e nella specie pacifico) scostamento tra il reddito dichiarato e l’entità degli incrementi patrimoniali e delle spese di gestione sostenute, incompatibile con la misura del primo, non solo non ha assolto all’onere di prova contraria circa la disponibilità di redditi ulteriori esenti o soggetti a ritenuta d’imposta, ma anche in merito alla durata del loro possesso.
Va, peraltro, precisato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, applicabile all’anno d’imposta 2005, non e’, come ritiene il ricorrente, quello riformulato dal D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, posto che l’innovazione, per espressa previsione, ha trovato applicazione ad iniziare dai redditi il cui termine di presentazione della dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data del *****: cioè dai redditi relativi all’anno d’imposta 2009.
Con il secondo motivo, riferito anch’esso all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente ha lamentato che la CTR avesse tratto ragione per accogliere l’appello dell’Ufficio anche dalla circostanza che egli non avesse provato d’aver destinato le risorse finanziarie, tratte dai proventi della farmacia, agli acquisti rilevati. Contestava cioè che egli fosse tenuto a rendere una prova siffatta.
Anche tale motivo è da ritenersi infondato.
Infatti è da ribadire che in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che si sia avvalso, per far fronte ad acquisti e spese gestionali, anche di altre risorse, nella specie di quella tratte dagli utili della farmacia, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (nel testo applicabile “ratione temporis”), era tenuto, se non a dimostrare di averle utilizzate per sostenere proprio le spese contestate, a produrre documenti idonei da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o che almeno sia potuto accadere. (Cass. n. 16637 del 2020). Ed invece, la CTR ha rilevato che alcuna prova in tale direzione era stata offerta dal ricorrente. Come sarebbe stato ragionevole aspettarsi, in particolare, per far fronte al gravoso impegno di spesa assunto con il contratto di leasing dell’imbarcazione da diporto, sottoscritto nel 2004 implicante l’esborso di un cospicuo canone iniziale.
Da tale mancata prova trae conforto la presunzione dell’Ufficio e della CTR che l’impegno per l’imbarcazione possa essere stato sostenuto con risorse occulte.
Ne’ nella struttura motivazionale della sentenza impugnata, il giudice regionale si è avvalso di una doppia presunzione, come pure sostiene il contribuente in seno allo stesso motivo, in violazione – a suo dire – dell’art. 2727 c.c.. Assunto, quest’ultimo, non condivisibile posto che, come questo Collegio ribadisce: “Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un’ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l’attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l’accertamento del fatto ignoto” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 23860 del 29/10/2020). Con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente ha poi dedotto omesso esame di un fatto decisivo per non aver valutato la dichiarazione del Cantiere Navale Carnevali di *****, secondo la quale l’imbarcazione suindicata era stata affidata a quella struttura, in conto vendita, nell’ottobre del 2005, a dimostrazione del fatto che la parte non ne aveva avuto la disponibilità per quell’intero anno, come sostenuto dai verificatori.
Il motivo e’, per un verso, infondato in quanto con esso il ricorrente deduce l’omesso esame del suindicato documento, laddove la CTR non ha affatto mancato di valutarlo. Ed anzi, nell’esaminarlo, ne ha affermato la non decisività, ritenendo che non avvalorasse la tesi del ricorrente circa la limitata disponibilità del natante sino ad ottobre 2005, dal momento che la sua cessione era poi avvenuta solo a fine aprile del 2006. Traendone, il giudice regionale, prova della giuridica disponibilità del bene il capo al contribuente per tutto l’anno in verifica.
Per altro verso, il motivo è inammissibile in quanto la parte, in sostanza, contesta il giudizio sulla valenza probatoria del documento attribuitagli dalla Commissione d’appello, proponendone, in sede di legittimità, una rivalutazione in senso opposto.
Con il quarto motivo il ricorrente censura infine la condanna alle spese, ravvisando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.p., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dolendosi della mancata motivazione sul punto. La censura appare infondata in quanto la decisione è esplicitamente motivata con la soccombenza della parte onerata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del soccombente al pagamento delle spese di legittimità oltre alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese prenotate a debito ed al versamento del c.d. doppio contributo, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il soccombente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello fissato per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021
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