LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8738/2013 R.G. proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Silvio Pellico n. 10, presso lo studio dell’avvocato Enrico Valentini che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cavalier D’Arpino n. 8, presso lo studio dell’avvocato prof. Enrico Fronticelli Baldelli che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/14/12, depositata il 28 febbraio 2012, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 161/14/12, depositata il 28 febbraio 2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a., così statuendo la legittimità di iscrizione ipotecaria che era stata impugnata da M.G..
1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che:
– in ragione del contenuto dell’avviso di iscrizione ipotecaria, – che recava menzione della facoltà del contribuente di impugnare l’atto davanti all’autorità giudiziaria ordinaria o al giudice tributario (“nei termini e nei modi prescritti dalla legge”), – dovevano ritenersi assolte le prescrizioni poste (sul punto) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, e dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. c), prescrizioni, queste, peraltro rilevanti (solo) sul piano della mera regolarità dell’atto (e quali condizioni legittimanti, in ipotesi, una rimessione in termini del contribuente), non anche su quello della sua validità;
– ai fini della validità dell’iscrizione ipotecaria non rilevava la prescrizione inerente alla (previa) notifica di un avviso di intimazione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), in ragione del dato letterale della disposizione di disciplina dell’iscrizione ipotecaria (citato D.P.R. n. 602, art. 77), e non costituendo quest’ultima “atto del procedimento di esecuzione”;
– le residue ragioni di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, qual disattese dalla CTP, non potevano essere esaminate in difetto di appello incidentale del contribuente (che non si era costituito nel secondo grado del giudizio).
2. – M.G. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; Equitalia Sud S.p.a. resiste con controricorso.
Fissato all’udienza pubblica del 4 maggio 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 350 c.p.c., comma 2, e dell’art. 330 c.p.c., comma 1, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 3, deducendo che l’atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale, per un verso, senza produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento del plico postale, – essendosi controparte limitata (col deposito dell’atto di appello in data 4 novembre 2011) alla produzione di copia fotostatica di due ricevute di accettazione di raccomandata, e, per il restante, senza tener conto della variazione del domicilio eletto (intervenuta nel corso dello stesso giudizio di primo grado) che era stata notificata alla segreteria della commissione ed alla controparte costituita; il giudice del gravame, pertanto, aveva omesso di verificare l’effettività, e la stessa ritualità, della notificazione dell’appello che, così, non era mai pervenuto a conoscenza di esso esponente.
Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 350 c.p.c., comma 2, deducendo, in sintesi, l’inammissibilità dell’atto di appello per nullità della procura; assume, in particolare, il ricorrente che la procura, rilasciata in calce all’atto di appello, non reca l’indicazione della “persona fisica, titolare del potere di rappresentanza”, che la sua stessa sottoscrizione è illeggibile (oltreché priva di data) e che “la circostanza per cui il sottoscrittore della procura si firmi quale “responsabile” non certifica che abbia i poteri di rappresentanza.”.
Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, assumendo il ricorrente che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto idoneo, a fini informativi, il riferimento (contenuto nell’avviso di iscrizione ipotecaria) a “… termini e… modi prescritti dalla legge” per la proposizione del ricorso giurisdizionale, – a fronte dello specifico (e tassativo) contenuto dell’obbligo informativo, qual prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. c), che concerneva “le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”, – e che, dall’inosservanza di detta disposizione, non poteva che conseguire la nullità dell’atto impugnato (in ragione della natura imperativa di quella disposizione stessa).
Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, deducendo, in sintesi, che, – come reso esplicito (anche) dalla novella legislativa di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in L. 13 luglio 2011, n. 106, oltreché dai dicta giurisprudenziali (in tema di natura giuridica dell’ipoteca e di limiti di valore del credito, ai fini dell’iscrivibilità di ipoteca), – l’ipoteca costituisce atto dell’espropriazione forzata (non mera misura cautelare) rispetto al quale deve trovare applicazione la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in ordine all’invio di un’intimazione ad adempiere qualora (così come nella fattispecie) l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 350 c.p.c., comma 2, e dell’art. 330 c.p.c., comma 1, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 17, art. 20, comma 2 e artt. 54 e 56, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame, da un lato, aveva esaminato le questioni (inerenti il perfezionamento di prescrizione e di decadenza oltreché l’omessa notificazione di cartelle esattoriali) da esso esponente poste (col ricorso introduttivo), e che controparte non aveva riproposto col suo appello, e, dall’altro, che se alcun appello incidentale era stato spiegato (così come rilevato da quel giudice) ciò conseguiva (proprio) dalla mancata notifica dell’appello principale; spiega, altresì, il ricorrente che controparte non aveva prodotto in giudizio “né tutte le retate né tutte le copie conformi all’originale delle cartelle” e che, pertanto, l’iscrizione ipotecaria difettava “di un valido titolo esecutivo”.
2. – Il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento di tutti i residui motivi di ricorso, – è fondato e va accolto.
2.1 – Come dedotto dal ricorrente, e concluso dallo stesso Procuratore Generale, dall’esame del fascicolo di ufficio, – del quale è stata disposta l’acquisizione con ordinanza interlocutoria resa all’udienza dell’8 ottobre 2009, – risulta che la gravata pronuncia è stata resa dietro produzione, ad opera dell’appellante, di copia fotostatica di due ricevute di accettazione di raccomandata e senz’alcuna produzione degli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate postali utilizzate per la notifica dell’appello; il giudizio di appello, quindi, è stato, così, trattato, e definito, in difetto di costituzione della parte, odierna ricorrente, e senza che la parte appellante abbia mai richiesto la rimessione in termini.
2.2 – Le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., “e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso, e non depositato successivamente, può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.” (così Cass. Sez. U., 14 gennaio 2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 marzo 2019, n. 8641; Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 28 aprile 2011, n. 9453; Cass. Sez. U., 12 maggio 2010, n. 11429).
E i principi di diritto in questione sono stati ritenuti applicabili anche al giudizio di appello, ed al processo tributario, sinanche con riferimento “alle notifiche a mezzo posta a cura diretta della parte, previste, ai fini del processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16” (v. Cass., 12 aprile 2019, n. 10322; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23793; Cass., 14 aprile 2008, n. 9769; Cass. Sez. U., 8 febbraio 2008, n. 3006).
3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, dovendosi rilevare l’inammissibilità dell’appello.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia sulle spese dei gradi di merito in quanto, in ragione della rilevata inammissibilità dell’appello, la pronuncia di prime cure deve ritenersi passata in cosa giudicata e perché nel secondo grado del giudizio non v’e’ stata costituzione della parte (allora) appellata; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono, per converso, la soccombenza di parte controricorrente.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021