Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30851 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25159/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BARTOLINI 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA TRIPODI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/04/2015 R.G.N. 2194/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

l’Ente Riscossione Sicilia s.p.a. (già SERIT Sicilia s.p.a.), domanda la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, che ha riformato in parte la sentenza del Tribunale della stessa città, adito in sede esecutiva con opposizione all’atto di pignoramento presso terzi in forza della notifica di cartelle esattoriali emesse nei confronti di F.D., per omissione contributiva e sanzioni dovute a vario titolo;

riguardo all’unica cartella esattoriale avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti, la Corte territoriale ne ha dichiarato inesistente la notifica e ne ha revocato l’esecuzione (relativamente alte somme che non erano state oggetto di sgravio parziale Inps), avendo accertato che dagli atti non risultava concluso il processo notificatorio: dalla relata non era, infatti, possibile evincere un corretto e puntuale svolgimento di ricerche da parte del messo, tale da accertare l’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune di riferimento;

quanto alle altre cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto di pignoramento iniziale e oggetto di opposizione all’esecuzione, la Corte d’appello ha rilevato che la SERIT s.p.a., onerata del deposito di copie delle cartelle di pagamento su cui sarebbe stata fondata l’azione esecutiva, non vi aveva provveduto, producendo soltanto le retate e la prima pagina delle intimazioni di pagamento con relative notifiche;

l’Ente Riscossione Sicilia s.p.a. (già SERIT Sicilia s.p.a.) ha affidato le sue ragioni a due motivi di ricorso;

F.D. ha depositato tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; contesta alla Corte d’appello di non aver preso in considerazione il tentativo da parte del messo di notificare l’atto presso l’unico indirizzo conosciuto di F.D., ed inoltre, di aver posto in dubbio quanto asserito dal pubblico ufficiale nella relata, atto assistito da pubblica fede, senza rilevare l’assenza di querela di falso da parte del convenuto;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e dell’art. 2718 c.c.”, per avere, la Corte d’appello, dichiarato la nullità dell’esecuzione per il mancato deposito delle cartelle di pagamento poste a base del pignoramento opposto; del D.P.R. n. 609 del 1973, art. 49, autorizza, infatti, il concessionario a procedere “…a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”, atteso che l’estratto di ruolo costituisce la fedele e integrale riproduzione degli elementi essenziali contenuti nella cartella;

il primo motivo è inammissibile perché con esso il ricorrente prospetta una questione di diritto e non di fatto;

come questa Corte ha avuto modo di affermare, “In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un’astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l’eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame” (Cass. n. 14476 del 2019);

a ben vedere, quanto al contenuto della censura contenuta nel primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, è giunta ad una conclusione pienamente aderente al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale “In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, la notificazione può essere effettuata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del comune di domicilio fiscale e non è sufficiente che il messo comunale attesti che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale nel comune, non risulta reperibile né avere alcuna abitazione, ma è necessario che indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l’irreperibilità del destinatario” (Così Cass. n. 13317 del 2006; da ultimo cfr. Cass. n. 2683 del 2019, n. 4657 del 2020 e n. 25351 del 2020), il che è stato oggetto di puntuale accertamento negativo da parte della sentenza impugnata;

il secondo motivo è parimenti inammissibile;

esso rimanda alla quaestio iuris della valenza probatoria degli estratti di ruolo, su cui la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “Nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell’opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Così Cass. n. 24506 del 2016; cfr. anche Cass. n. 22507 del 2019 e Cass. n. 29294 del 2019);

tuttavia, lo svolgimento del giudizio di merito impone di prescindere dall’applicazione del principio di diritto da ultimo richiamato; nel caso in esame, la statuizione di nullità dell’azione esecutiva si fonda sulla circostanza che l’ente della riscossione non abbia depositato i titoli esecutivi (cartelle di pagamento), sebbene già il giudice del primo grado (controricorso p. 3 e pp. 22 e 23) avesse sospeso l’esecuzione proprio perché non era leggibile la riproduzione scannerizzata delle relate di notifica delle cartelle, e avesse ordinato alla Serit Sicilia s.p.a. di depositare gli atti originali delle relate di notifica delle cartelle, ovvero copia autentica delle stesse, deposito che la Corte territoriale ha accertato non essere avvenuto, neppure in grado di appello;

essendo venuto così a configurarsi il fatto processuale, l’accertamento del giudice del merito circa l’assoluta incertezza del credito su cui la parte pretenderebbe di fondare l’azione esecutiva rimane fermo;

il secondo motivo risulta quindi generico, poiché l’odierno ricorrente – sebbene affermi di avervi provveduto (p. 17 ric.) – neppure in questa sede ha trascritto o allegato gli estratti di ruolo della cui mancata efficacia ai fini probatori si duole;

in adempimento agli obblighi di specificità e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente società al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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