LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18604/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., e C.P. rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto De Guidi, con studio in Frosinone, via Aldo Moro n. 58, giusta procura in calce;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 84/8/17 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO, depositata il 19.01.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17.12.2020 dal Consigliere Dott. Maria Elena Mele.
RITENUTO
che:
M.G. e C.P. impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per imposta di registro, ipotecaria e catastale, interessi e sanzioni in relazione al verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Anagni con il quale essi avevano definito una controversia relativa alla domanda di usucapione di un terreno con sovrastante edificio, attraverso il riconoscimento dell’usucapione e la contestuale e spontanea cessione del bene usucapito.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti i requisiti invocati dai contribuenti per l’applicazione della disciplina del cd. prezzo-valore di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello contestando l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione della citata disposizione.
La Commissione tributaria regionale di Roma rigettava l’appello. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I contribuenti resistono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, e dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, pur in mancanza delle condizioni da esso, previste. In particolare, difetterebbe un atto notarile di cessione a titolo oneroso, atteso che l’usucapione presupporrebbe l’acquisto del bene a titolo originario e gratuito; mancherebbe la dichiarazione dei contribuenti, nel verbale di conciliazione, della volontà di avvalersi della cd. disciplina del prezzo-valore; mancherebbe, altresì, l’indicazione del corrispettivo della cessione, trattandosi di acquisto a titolo gratuito. Il carattere derogatorio dell’art. 1, comma 497, ne precluderebbe l’applicazione analogica.
Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi la CTR limitata ad affermare la totale parificazione del verbale di conciliazione all’atto notarile di cessione, senza esaminare le censure sollevate dall’Ufficio in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina del cd. prezzo valore.
Il primo motivo è inammissibile.
In tema di imposta di registro, il criterio generale stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, per determinare la base imponibile degli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari è rappresentato dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto, da intendersi nel senso di valore venale in comune commercio (citato Decreto, ex art. 51, comma 1), oppure dal corrispettivo pattuito, nel caso in cui questo sia superiore al valore venale (art. 51, comma 2).
L’art. 43, comma 4, estende tale previsione anche per gli atti dell’autorità giudiziaria, tra i quali, ai sensi dell’art. 37, è compreso anche l’atto di conciliazione giudiziale che è equiparato alla sentenza passata in giudicato. Pertanto, le modalità previste dall’art. 43, per la determinazione della base imponibile relativa agli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali si applicano anche al verbale di conciliazione giudiziale.
La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, ha introdotto una deroga al criterio dettato dal citato art. 43, stabilendo che la base imponibile delle cessioni di immobili abitativi e pertinenze avvenute nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali può, sulla base di richiesta da rendere al notaio, essere costituita dal valore determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5. In sostanza, al ricorrere delle circostanze da esso previste; l’art. 1, citato comma 497, consente che il valore dell’immobile sia determinato facendo riferimento ai valori desumibili dai dati catastali, “indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto”, sicché la dichiarazione di un corrispettivo superiore non determina la tassazione su tale maggior valore (come previsto dall’art. 51, comma 1), ma l’imposizione resta commisurata al valore catastale dell’immobile.
Tale disposizione è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità. La Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 2014, ha affermato che la finalità perseguita dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, è quella di consentire al contribuente di scegliere la soluzione più conveniente in relazione all’andamento del mercato immobiliare, riconoscendogli il diritto potestativo di far riferimento, ai fini della determinazione dell’imponibile di fabbricati ad uso abitativo, al valore “tabellare” dell’immobile. Ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non riconosceva analoga facoltà di scelta in favore degli acquirenti di immobili ad uso abitativo in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agissero nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. La Consulta ha affermato che la mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene – in libero mercato, ovvero in procedure esecutive – non costituiva ragione sufficiente per giustificare la discriminazione di due fattispecie sostanzialmente omogenee.
Questa Corte ha ritenuto che, per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 497 cit., non rileva più la circostanza che il trasferimento dell’immobile sia avvenuto tramite atto notarile ovvero per atto giudiziario, essendo consentita anche in questo secondo caso la possibilità di avvalersi del c.d. “prezzo valore” (Cass., sez. 5, n. 5751 del 2018).
Si e’, inoltre, affermato che una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola non può che condurre a ritenerlà applicabile anche all’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile avvenga in via transattiva davanti all’autorità giudiziaria, atteso che il verbale di conciliazione giudiziale presenta tutti gli elementi essenziali dell’atto di compravendita, essendo il giudice, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio atto pubblico (Cass., sez. 5, n. 24087 del 2020, Rv. 659484-01).
Per tali ragioni, la mancanza di un atto notarile non è di impedimento all’applicazione dell’art. 1, comma 497 cit., laddove il trasferimento avvenga con verbale di conciliazione giudiziale.
In ordine poi alle cessioni cui fa riferimento l’art. 1, comma 497, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 1 giugno 2007, n. 121/E, ha chiarito che vi rientrano “non solo le “fattispecie traslative” in senso stretto, ma anche gli acquisti a titolo derivativo-costitutivo, gli atti traslativi della nuda proprietà, gli atti di rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento, per il quale la base imponibile è determinata con riferimento al valore del bene oggetto dell’atto”, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43. L’Amministrazione finanziaria ha inoltre affermato che “la tesi secondo cui il termine “cessioni” ricomprende anche le fattispecie costitutive è avvalorata dalla disposizione del citato art. 43, laddove espressamente prevede per i “contratti costitutivi di diritti reali” la stessa modalità di determinazione della base imponibile prevista per le cessioni a titolo oneroso. Inoltre, anche il D.P.R. n. 603 del 1972, art. 2, in relazione al presupposto dell’IVA, stabilisce che costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento dei diritti reali di godimento su beni di ogni genere” (v., altresì, Circ. del 29 maggio 2013, n. 18/E).
Inoltre, nella risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007 l’Agenzia ha precisato che nella nozione di “cessione”, di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, rientrano anche le ipotesi in cui il corrispettivo pattuito non è costituito da denaro, ma da cose e diritti ed ha pertanto affermato che la disciplina del cd. prezzo-valore è applicabile anche il contratto di permuta, di cui all’art. 1552 c.c. (si veda anche Risposta ad interpello n. 494 del 2019).
Orbene, nel caso in esame oggetto dell’atto impugnato non è una sentenza dichiarativa dell’avvenuta usucapione, bensì il verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto – secondo quanto risulta dal ricorso introduttivo – il “riconoscimento dell’usucapione e la contestuale e spontanea cessione dell’immobile usucapito”, ovvero, secondo quanto affermato dai contribuenti, la cessione di diritti di proprietà di quota parte di un immobile. Esso, per quanto si è detto, non preclude di per sé l’applicazione della disciplina del prezzo-valore.
L’Amministrazione finanziaria ha contestato che nella specie ricorressero gli ulteriori presupposti cui è subordinata l’applicazione dell’art. 1, comma 497, e, specificamente, il contenuto traslativo dell’atto, il carattere oneroso del medesimo, l’indicazione del corrispettivo della cessione, nonché la dichiarazione del contribuente della volontà di avvalersi della norma derogatoria.
Tuttavia, il verbale di conciliazione oggetto della ripresa a tassazione non è stato riprodotto nel ricorso al fine di renderne possibile l’esame e di stabilirne il contenuto. Tale mancanza non consente a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delle censure sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo sufficienti le scarne e apodittiche affermazioni della ricorrente al fine di stabilire il reale contenuto dell’atto (costitutivo o traslativo), il carattere oneroso o meno (nel senso sopra chiarito) dello stesso, la presenza della dichiarazione delle parti di optare per la disciplina del cd. prezzo-valore. Si deve al riguardo ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso. Ed invero, “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass., Sez. U., n. 34469 del 27/12/2019).
Il secondo motivo è infondato.
Con orientamento costante, questa Corte ha affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016-01).
Nella specie, il giudice d’appello nel ritenere applicabile la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, alla fattispecie in ragione della sostanziale omogeneità, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, dell’acquisto dei beni nel libero mercato con atto notarile o a seguito di procedura espropriativa e pubblico incanto, e della sentenza o verbale di conciliazione giudiziale di usucapione, ha implicitamente rigettato la domanda formulata dall’Ufficio, sicché il motivo si palesa infondato.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio in considerazione della novità della questione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, mediante collegamento da remoto (ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021