Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30930 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3647-2020 proposto da:

R.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FERNANDO GIUSEPPE RUGGIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI del 20/12/2019 R.G.N. 13514/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 20.12.2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da R.V., cittadina albanese, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il Tribunale, a sostegno della propria decisione, ha rilevato la tardività del ricorso per essere stato depositato il 25.9.2018, ben oltre il termine per impugnare (gg. 3) dalla notificazione del provvedimento di diniego avvenuta in data 16.8.2018; ha escluso la configurabilità dell’errore scusabile o altra forma di rimessione in termini per ragioni di lingua, precisando che la ricorrente, nel modello C3 aveva dichiarato di parlare la lingua italiana e che, comunque, il verbale di notifica della Questura di Taranto, del 16.8.2018, dimostrava che il provvedimento della Commissione territoriale era stato tradotto, tra l’altro, nelle lingue ammesse dalla legge (inglese, francese, spagnolo e arabo) e che conteneva l’avvertimento circa la possibilità di impugnare la decisione con il calce la sottoscrizione del destinatario della notifica.

3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione R.V. affidato ad un solo motivo.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, e dell’art. 294 c.p.c., per avere escluso il Tribunale l’errore scusabile, per superare l’avvenuta decadenza dall’impugnazione, senza considerare che, in sede di audizione, essa R., assistita da un interprete, aveva dichiarato di parlare solo l’albanese e che il ricorso alla traduzione in una lingua veicolare era un’ipotesi strettamente residuale e valida solo quando era oggettivamente impossibile effettuare la traduzione nella lingua originaria.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. In primo luogo, deve rilevarsi che l’accertamento in concreto, se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto, compete al giudice di merito il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio notizie (Cass. n. 24015/2020).

4. In secondo luogo, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tre le altre Cass. n. 8367/2000): a) la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento; b) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e, inoltre, il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (n. Cass. n. 23760/19).

5. Alcuna violazione delle denunciate norme di legge e’, pertanto, ravvisabile nell’operato del Tribunale che si è attenuto ai principi sopra indicati e correttamente ha dichiarato tardivo il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 2.

6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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