Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30984 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4387 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– – ricorrente –

contro

DOMINA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana, 91 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Beatrice unitamente all’Avv. Francesco Amodio che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale adesivo –

avverso la sentenza n. 6607/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania depositata il 08.07.2016, non notificata;

udita nella camera di consiglio del 11.06.2021 la relazione svolta dal consigliere Dott. Galati Vincenzo.

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ha proposto opposizione avverso cartella di pagamento notificata il 24.12.2013 avente ad oggetto somme a titolo di IVA 2009, sanzioni ed interessi derivanti da controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha accolto il ricorso affermando che la cartella derivava da liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter non preceduta dal necessario avviso di accertamento funzionale a garantire la possibilità al contribuente di regolarizzare la propria posizione.

La sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e da Equitalia con appelli riuniti.

L’Agenzia ha dedotto l’erroneità della decisione in quanto la richiesta traeva origine da un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, vertendosi in tema di imposte liquidate dal contribuente, indicate in dichiarazione e non versate.

Equitalia ha impugnato la decisione eccependo il difetto di motivazione della sentenza sull’eccezione di tardività del ricorso e la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.

La CTR, ritenuta la tempestività dell’opposizione, ha confermato la sentenza della CTP ritenendo non dimostrata la ricorrenza delle condizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo da parte dell’Agenzia.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi di censura.

Equitalia ha depositato controricorso.

La contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare, è stata eccepita la violazione del principio per cui il giudice è tenuto a pronunciarsi entro i limiti della domanda proposta dalle parti poiché con il ricorso introduttivo, lungi dall’essere stato dedotto il versamento dell’imposta autoliquidata, la contribuente non ha mai sostenuto che alla fattispecie dovesse applicarsi il disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter.

2. Con il secondo motivo è stato eccepito l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza ha affermato che era onere dell’Ufficio dimostrare la natura dell’atto di accertamento ed, in particolare, che ricorressero i presupposti per applicare il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e non art. 36-ter trascurando, così, di considerare che la cartella agli atti (riprodotta nel ricorso per cassazione) conteneva la precisazione che le somme erano dovute a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 54-bis.

Nel caso di specie, alcuna informazione di irregolarità avrebbe dovuto essere inviata alla contribuente vertendosi in tema di imposta dichiara e non versata; inoltre, la sentenza era da ritenersi errata laddove aveva evidenziato che la cartella non conteneva la precisazione che si trattava di omesso versamento di imposte autoliquidate.

Ciò in quanto la cartella era relativa a tasse non pagate di importo corrispondente a quanto riportato nella dichiarazione dei redditi della società.

4. Preliminarmente va dato atto della tardività del “controricorso” depositato da Equitalia che, avendo contenuto adesivo rispetto alle deduzioni del ricorso dell’Agenzia, va qualificato come ricorso incidentale adesivo con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. (fra le molte Cass. sez. 1, n. 24155 del 13 ottobre 2017).

Per valutare la tempestività di tale ricorso occorre, dunque, avere riguardo ai termini di cui all’art. 327 c.p.c. che, nel caso di specie, secondo la normativa applicabile ratione temporis, è pari a sei mesi.

Essendo stata depositata la sentenza impugnata in data 8.7.2016, il ricorso adesivo avrebbe dovuto essere notificato entro il 8.2.2017, mentre è stato notificato tramite pec in data 17.3.2017 e, quindi, tardivamente.

4.1. E’ inammissibile anche il ricorso principale in quanto non vi è prova della sua regolare notifica alla contribuente.

Invero, il tentativo di notifica dell’atto alla Domina Costruzioni s.r.l. è stato effettuato due volte.

Un primo tentativo è avvenuto nei confronti della società, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Martinelli e Lucia Pavone, presso lo studio “Lettera & Associati” in via Alessandro Volta, n. 5 in Sant’Arpino (CE).

Tale tentativo non è andato a buon fine in quanto, per come risulta dalla relata di notifica redatta dal funzionario UNEP, l’Avv. Giuseppe Lettera ha dichiarato di non far parte dello studio legale “Lettera & Associati”, e di non essere domiciliatario dell’interessata società e/o dei suoi procuratori.

Ha, pertanto, rifiutato la ricezione dell’atto.

La notifica è stata effettuata ai medesimi procuratori anche presso lo studio “Lettera & Associati” in Via De Amicis, n. 17 in Sant’Arpino.

In questo caso la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ma agli atti non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

Poiché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, “la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta” (fra le molte Cass. sez. 2, n. 19772 del 2 ottobre 2015), la notifica non può essere ritenuta regolarmente avvenuta.

L’orientamento, peraltro, ha ricevuto, definitiva conferma con la recente statuizione secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8, esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. sez. un., n. 10012 del 15 aprile 2021).

Ne’ può pervenirsi a conclusioni diverse tenuto conto del rapporto processuale esistente tra le diverse parti e della natura delle questioni controverse che, riguardando esclusivamente profili di merito della pretesa tributaria, escludono la configurabilità di qualsiasi forma di litisconsorzio necessario e quindi di necessità dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

5. Da quanto premesso discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale adesivo.

La natura della decisione esclude l’assunzione di provvedimenti in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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