Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30995 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12786-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.N., D.T. e D.V., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO FROGIERO;

– controricorrenti –

avverso sentenza n. 10076/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RILEVATO

che:

I signori D.V., D.T. e D.N., soci della Edil Casa S.r.l., titolari rispettivamente delle quote del 33%, del 34% e del 33% del capitale sociale, furono destinatari ciascuno di avvisi di accertamento con i quali furono riprese a tassazione le maggiori imposte dovute per IRPEF e relative addizionali per l’anno 2006, per effetto del maggior reddito da capitale a loro imputato per detto anno d’imposta, proporzionalmente alle quote da ciascuno detenute, avendo l’Agenzia delle entrate ritenuto – per effetto dell’accertamento compiuto nei confronti della società per il medesimo anno d’imposta, con il quale era stato rettificato in aumento il reddito d’impresa dichiarato, trattandosi di società di capitali a ristretta base partecipativa e familiare – che fosse intervenuta tra i soci medesimi la distribuzione dei maggiori utili extracontabili.

I rispettivi giudizi seguirono percorsi paralleli.

La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Benevento, con sentenza n. 179/2/13, accolse parzialmente il ricorso dei soci avverso gli avvisi di accertamento loro notificati, rideterminando per i soci il reddito imponibile ai fini IRPEF per l’anno in oggetto secondo la rispettiva quota di partecipazione nella società, sulla base della sentenza n. 334/07/2011 della stessa CTP di Benevento che aveva, nelle more, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso l’atto impositivo notificatole, ridotto il reddito d’impresa ad Euro 46.535,00, l’ammontare dei ricavi in Euro 678.916,00 ed il valore della produzione netta in Euro 54.634,00, a fronte di quanto contestato con l’atto impositivo (rispettivamente Euro 171,070,00 come reddito d’esercizio, Euro 803.451,00 come ricavi ed Euro 187.169,00 come valore della produzione netta), con conseguente rideterminazione delle imposte dovute, sanzioni ed interessi.

Avverso la sentenza n. 179/2/13 della CTP di Benevento l’Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania, che – rilevato che, nelle more, era stato deciso in grado d’appello il giudizio riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società con sentenza della CTR della Campania n. 302/08/2012, depositata il 28 novembre 2012, che aveva respinto il gravame dell’Ufficio – con sentenza n. 10076/47/2014, depositata il 20 novembre 2014, non notificata, rigettò a sua volta l’appello dell’Amministrazione finanziaria.

Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resistono D.V., D.T. e D.N. con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, e successive modificazioni ed integrazioni (L. n. 296 del 2006, art. 1), nonché dell’art. 2697 c.c., assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata che non avrebbe fatto corretta applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5 e art. 54, comma 2, nonché del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la sentenza impugnata, nel riferire all’accertamento dei soci l’esito dell’accertamento avente come destinataria la società, non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa che consente, all’esito del contraddittorio, di accertare il maggior reddito d’impresa in ragione dello scostamento rilevante tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore di riferimento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che, nel motivare per relationem alla pronuncia resa dalla stessa CTR della Campania riguardo alla controversia relativa all’accertamento nei confronti della società, la sentenza impugnata non avrebbe soddisfatto, sotto il profilo motivazionale, il rispetto del requisito del c.d. minimo costituzionale.

4. Con il quarto motivo la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR sospeso il giudizio nelle more della decisione, con sentenza avente autorità di giudicato, del giudizio relativo all’accertamento nei confronti della società, avente carattere pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto all’accertamento inerente alla posizione di ciascun socio.

5. Infine, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., e art. 337 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la decisione in questa sede impugnata della CTR della Campania ha invocato l’autorità di diversa sentenza non ancora passata in giudicato.

6. Conviene muovere, nell’ordine, dall’esame del terzo motivo. Esso è infondato.

Per quanto succinta, la motivazione della decisione impugnata è certamente idonea a rivelare la ratio decidendi che la sostiene, non risolvendosi, diversamente da quanto dedotto dall’Amministrazione ricorrente, nel mero richiamo degli estremi della sentenza resa dalla medesima CTR riguardo all’accertamento societario, ma in ulteriori considerazioni che manifestano comunque l’esame critico dei motivi di appello svolti dall’Ufficio.

7. Il quarto ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente.

Va dato atto, infatti, che, nelle more è intervenuta la pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 5, ord. 24 novembre 2020, n. 26646), che ha definito il giudizio relativo all’accertamento nei confronti della società avente ad oggetto il medesimo anno d’imposta 2006, rigettando il ricorso per cassazione proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTR della Campania n. 302 del 2012, che la sentenza in questa sede impugnata aveva posto a base della decisione del giudizio riguardante l’accertamento nei confronti dei soci.

7.1. E’ dunque passata in giudicato la pronuncia che ha ridotto, nei termini sopra indicati, quanto oggetto di contestazione nell’atto impositivo avente come destinataria la società.

7.2. Ne consegue che le censure svolte dall’Amministrazione ricorrente nel quarto e quinto motivo di ricorso debbono ormai ritenersi inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse, stante l’acquisizione, in pendenza del presente giudizio, dell’autorità di giudicato da parte della pronuncia avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della società.

8. Ciò comporta che possono ritenersi assorbiti il primo ed il secondo motivo di ricorso.

9. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate va pertanto rigettato.

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Antonio Frogiero, per dichiarato anticipo fattone.

11. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti per dichiarato anticipo fattone.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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