LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8358-2014 proposto da:
EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli Avvocati MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e P.M.;
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore AZIENDA USL DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9/5/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 5/2/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
Equitalia Centro S.p.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 205/2/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che aveva accolto il ricorso proposto da P.M. avverso avviso di iscrizione ipotecaria a causa del mancato pagamento di cartelle esattoriali emesse dalle amministrazioni ed enti creditori indicati in premessa;
l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, il contribuente e le rimanenti amministrazioni ed enti creditori sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo, secondo e terzo mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58, e art. 152 c.p.c.) e nullità della sentenza lamentando che la CTR abbia omesso di esaminare, ritenendola non utilizzabile, in quanto tardivamente prodotta in primo grado ed in appello, la documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali a presupposto dell’impugnata iscrizione ipotecaria;
1.2. le censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate;
1.3. va premesso che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel giudizio tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello;
1.4. questa disposizione è stata fatta oggetto di costante interpretazione da parte di questa Corte di legittimità, la quale ne ha evidenziato la specialità rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dal codice di rito, art. 345, u.c.;
1.5. si è così affermato che l’art. 58 in esame “consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (cfr. Cass. n. 22776 del 2015; conf. Cass. n. 18907 del 2011);
1.6. nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva invalidato le cartelle di pagamento proprio perché Equitalia avevano mancato di produrre, nel termine concesso dal Giudice e anche nel termine minimo di 20 giorni prima dell’udienza fissata (come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32), i documenti attestanti le relate di notifica delle cartelle di pagamento;
1.7. la CTR ha quindi sancito l’inammissibilità della produzione, in appello, dei suddetti documenti “non avendo la parte provato l’impossibilità della loro produzione nei termini concessi “per causa ad essa non imputabile””;
1.8. come dianzi illustrato, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa tuttavia salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (cfr. Cass. n. 8927 del 2018, Cass. n. 27774 del 2017, Cass. n. 24398 del 2016, Cass. n. 3661 del 2015, Cass. n. 655 del 2014);
1.9. pertanto, i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale Giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello;
1.10. ne consegue che anche l’eventuale irritualità della produzione documentale in prime cure non ne precludeva affatto – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure – la successiva produzione nel giudizio di appello;
2.1. con il quarto motivo si lamenta violazione di norme di diritto (artt. 2697 e 2698 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,artt. 148 e 149 c.p.c) per avere la CTR, con riguardo alla documentazione validamente prodotta in giudizio relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, affermato che essa fosse priva di efficacia probatoria in quanto documenti non “riferibili… alle specifiche cartelle ed alle correlate iscrizioni a ruolo”;
2.2. con il quinto motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, laddove la CTR aveva affermato la non riferibilità delle relate di notifica alle cartelle di pagamento;
2.3. le censure sono inammissibili in quanto formulate senza rispettare il principio di specificità del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366 c.p.c., atteso che in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (cfr. Cass. n. 31038 del 2018, Cass. n. 5185 del 2017);
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dunque accolto quanto al primo, secondo e terzo motivo, respinti i rimanenti, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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