LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1482/2017 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;
– ricorrente –
contro
SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 112, presso l’avvocato FRANCESCO MANZULLO, (Studio Eversheds), rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CATUARA;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 610/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/07/2016 R.G.N. 1244/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso depositato l’11.10.2010, innanzi al Tribunale di Palermo, C.V. deduceva di avere prestato la sua opera alle dipendenze della Sicilia Patrimonio Immobiliare spa (d’ora in poi anche S.P.I.), dal 1.7.2009 al 31.3.2010, e dall’1.6.2010 al 15.7.2011, in forza di due contratti di lavoro a tempo determinato, e dal 19 luglio 2011 al 29 luglio 2013, con un contratto a progetto. Assumeva: a) la nullità della clausola appositiva del termine nei due contratti citati, in quanto gli stessi erano stati stipulati per fare fronte alle ordinarie esigenze della S.P.I. e perché comunque la formulazione della clausola stessa era da ritenersi generica, contraddittoria e falsa; b) la nullità del successivo contratto del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61, per l’assenza di un reale progetto, e perché comunque volto ad eludere la disciplina relativa all’apposizione del termine; c) lo svolgimento, nel corso dei contratti citati, di mansioni superiori a quelle dedotte in contratto, e riconducibili al II livello del CCNL di categoria. Chiedeva, quindi, che fosse accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, fin dal momento della sottoscrizione del primo contratto (o da eventuale altra data successiva), nonché lo svolgimento di mansioni superiori sopra indicate; che fosse condannata la S.P.I. alla reintegrazione nel suo posto di lavoro, al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, e comunque non inferiori a dodici mensilità, nonché alla corresponsione di quanto dovuto in forza del superiore inquadramento rivendicato.
2. L’adito Tribunale, con la pronuncia del 27.3.2014, rigettava tutte le domande per il divieto, in ordine alla conversione dei contratti a termine, previsto dalla L.R. n. 25 del 2008.
3. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 610 del 2016, sia pure con diversa motivazione, confermava la decisione di prime cure.
4. I giudici del gravame rilevavano che, quanto alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, sussistevano i divieti e le limitazioni di assunzione del personale, indipendentemente dalla normativa regionale, in virtù del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, comma 2 bis, convertito in L. n. 133 del 2008, successivamente novellato con D.L. 1 luglio 2009, n. 78, applicabile ratione temporis (1.7.2009). Ritenevano, altresì, l’infondatezza, per carente allegazione delle prove articolate, della pretesa di riconoscimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della categoria contrattuale di appartenenza.
5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.V. affidato a cinque motivi.
6. La Sicilia Patrimonio Immobiliare spa ha presentato unicamente memoria per controdedurre al ricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al vizio di ultra-petizione (violazione dell’art. 112 c.p.c.), per avere la Corte territoriale fondato il rigetto della domanda su fatti e circostanze non dedotti dalla S.P.I. spa; in particolare, per avere la Corte di merito ravvisato, in capo alla S.P.I. spa, la natura di “società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, titolare di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero svolgente funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, oppure svolgente attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5”.
3. Con il secondo motivo C.V. si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito fondato il rigetto della sua domanda sulla pretesa natura di società in house della S.P.I., pur in assenza di qualsiasi prova in merito.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, comma 2 bis, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, in combinato disposto con la L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, art. 9, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale applicato l’art. 18, comma 2 bis citato in assenza dei relativi presupposti, come risultante dall’art. 9 suindicato: in particolare, per non avere la Corte territoriale rilevato che la S.P.I. svolgeva attività tipicamente commerciale, quale era quella della trasformazione e della commercializzazione di beni immobili e, quindi, per avere ritenuto erroneamente sussistenti, nel caso concreto, le caratteristiche di applicabilità della disposizione che disponeva i divieti e le limitazioni alle assunzioni, per espressa previsione dell’art. 9, comma 1 della L.R. del 2004.
5. Con il quarto motivo si censura la violazione, sotto altro profilo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, comma 2 bis, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito attribuito la natura di società a partecipazione pubblica locale ad una società non avente il requisito della “località”.
6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c.), non avendo la Corte di appello valutato le domande di merito contenute nel ricorso di primo grado e riproposte in sede di appello: precisamente, in ordine alla dedotta illegittimità dei contratti intercorsi tra le parti.
7. Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità della memoria depositata dalla Sicilia Patrimonio Immobiliare spa, in assenza di tempestivo controricorso: società che va considerata, pertanto, intimata.
8. Invero, si è affermato in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che, nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 38 bis c.p.c., comma 1, introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, conv. con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibile anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole di rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata l’udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (Cass. n. 23921/2020).
9. Nella fattispecie, la Sicilia Patrimonio Immobiliare spa, che ha ritenuto di non costituirsi con controricorso nell’ambito del giudizio, instaurato nel 2017, alla stregua del principio sopra affermato, non poteva, poi, presentare memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e, quindi, va considerata intimata.
10. I primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.
11. E’ opportuno evidenziare che le censure non attengono alla individuazione della disciplina normativa che la Corte territoriale, nella fattispecie, ha ritenuto di dovere applicare in virtù del principio “iura novit curia”, ma alla sussistenza, in capo alla Sicilia Patrimonio Immobiliare spa, dei requisiti di fatto previsti dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, conv. nella L. n. 133 del 2008.
12. Orbene, la Corte di merito, a fronte di una censura circa l’erronea estensione alla S.P.I. spa, da parte del giudice di prime cure, del disposto di cui alla L.R. n. 25 del 2008, art. 1, comma 10, da un lato, ha considerato che la esatta disciplina applicabile non fosse quella regionale, bensì quella nazionale, costituita dal D.L. n. 112, art. 18, comma 2 bis, conv. nella L. n. 133 del 2008, successivamente novellato con il D.L. n. 78 del 2009 e, dall’altro, ha ritenuto la natura di società cd. in house della S.P.I. spa e soggetta a tale disciplina.
13. Tale accertamento, sia pure svolto in modo sintetico, è stato effettuato sulla base della documentazione prodotta in atti e, trattandosi di una verifica di elementi di fatto, è insindacabile in sede di legittimità.
14. Non è ravvisabile, pertanto, il denunciato vizio di ultra-petizione, che si ha quando si attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando si pongano a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice di appello in quanto legittimamente acquisti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass. n. 12014/2019).
15. Ne’ è ipotizzabile la violazione dell’art. 2967 c.c., che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con i limiti della versione ratione temporis applicabile (Cass. n. 17313/2020).
16. Il quinto motivo è anche esso infondato.
17. Giova precisare che costituisce vizio di omessa pronuncia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un’eccezione che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 2085/1995) salva l’ipotesi in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4079/2005; Cass. n. 14486/2004).
18. Nella fattispecie, la Corte di merito si è pronunciata sulle domande di nullità e/o invalidità dei contratti a termine, nonché sull’asserito fraudolento del successivo contratto a progetto, ritenendo le questioni frustrate dallo sbarramento ostativo alla conversione.
19. Analogamente, la Corte territoriale si è pronunciata sulla richiesta di inquadramento superiore nel II livello e delle correlate differenze retributive, reputandole infondate.
20. Sotto il profilo formale, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia, con riguardo ai principi evidenziati, è insussistente.
21. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
22. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite per quanto sopra detto in relazione alla effettiva posizione processuale della S.P.I. spa.
23. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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