Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31074 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9345/2015 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo Studio Legale de Felice & Associati, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO EMANUELE DE FELICE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (A.U.S.L.) ROMA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7043/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2014 R.G.N. 9785/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Roma, adita dall’Azienda Sanitaria Locale Roma *****, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva respinto l’opposizione, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 248 del 2009, con il quale era stato intimato il pagamento in favore di F.S., ex medico condotto, della complessiva somma di Euro 14.041,14, a titolo di indennità di specificità medica, prevista dall’art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., e maturata nel periodo aprile 2008/novembre 2009;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha ritenuto infondata la domanda ed ha evidenziato che i CCNL succedutesi nel periodo in rilievo avevano attribuito agli ex medici condotti, non legati all’ente da rapporto esclusivo, solo il trattamento economico onnicomprensivo, aggiornato ed incrementato, con esclusione di ulteriori emolumenti;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.S. sulla base di un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese la AUSL ***** con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione degli articoli: artt. 1362,1363,1370 e 1371 c.c.; art. 54 c.c.n.l. 1996, art. 37 c.c.n.l. 2000 e art. 36 c.c.n.l. 2005 Area della dirigenza medica e veterinaria; D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110; D.P.R. n. 761 del 1979, art. 30" e sostiene, in estrema sintesi, che stante l’inquadramento dei medici ex condotti nella dirigenza medica, agli stessi deve essere assicurato il medesimo trattamento economico fondamentale previsto dall’art. 40 c.c.n.l. 1996, con conseguente riconoscimento dell’indennità di specificità medica istituita dall’art. 54 del medesimo c.c.n.l.;

1.1. aggiunge che l’interpretazione delle norme contrattuali sulla quale si fonda il ricorso non contrasta con la previsione, contenuta nel D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, di un trattamento economico onnicomprensivo perché, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione sopra richiamata non rende inapplicabile il principio di perequazione retributiva di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 30 e, pertanto, non è sufficiente per escludere l’attribuzione di un emolumento, qual è l’indennità di specificità, che spetta per la sola appartenenza alla dirigenza medica;

1.2. precisa, infine, che l’errore commesso dalla Corte territoriale nell’esegesi delle disposizioni contrattuali risulta evidente solo se si considera che l’Azienda ha sempre corrisposto, in aggiunta al trattamento onnicomprensivo, la retribuzione individuale di anzianità e l’indennità integrativa speciale, previste dal citato art. 40;

2. il motivo è infondato, perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui ” gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo onnniconnprensivo originariamente previsto dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica” (Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 9317/2021; Cass. n. 9810/2020; Cass. n. 15287/2019, quest’ultima in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa; cfr. anche Cass. n. 28833/2018; Cass. n. 16303/2017; Cass. n. 27222/2017; Cass. n. 27221/2017; Cass. n. 26168/2017; Cass. n. 6057/2016);

2.1. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è rimarcata la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, è stata esclusa la sussistenza di violazione rispetto a norme costituzionali e sovranazionali nonché del principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

2.2. si è evidenziato che gli ex medici condotti, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicché è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987;

2.3. è stato ribadito, inoltre, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, fa divieto al datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione;

3. il richiamato orientamento, condiviso dal Collegio, non è scalfito dagli argomenti svolti nel ricorso che va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

4. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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