Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31101 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23529/2015 proposto da:

B.R., titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUIN0, 90, presso lo studio dell’avvocato ANDREA QUATTROCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO VALENTINI, SALVATORE SPANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO LECCE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/03/2015 R.G.N. 1002/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 30 marzo 2015, la Corte d’appello di Lecce rigettava, nella sua contumacia, l’opposizione di B.R. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 141/09 della D.P.L. di *****: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta, annullando il provvedimento opposto, sul presupposto della tardiva notificazione della contestazione di illecito amministrativo (il 28 novembre 2007), ben oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, avendo l’amministrazione ricevuto il 26 aprile 2007 il verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 16 aprile 2007;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva ragionevole il tempo intercorso per i necessari e documentati accertamenti in ordine alle violazioni in materia di legislazione del lavoro, siccome emerse nel corso di verifica fiscale della Guardia di Finanza: dovendo il termine prescritto dall’art. 14, comma 2 L. cit., essere computato con decorrenza dalla piena conoscenza dell’illecito (avuta con il completato accertamento versato nel verbale del 22 ottobre 2007, di ispezione con diffida alla sanatoria delle inosservanze riscontrate), con la conseguente tempestività della notificazione di contestazione dell’illecito, neppure oggetto dei motivi di opposizione;

3. ed essa dava atto della mancata riproposizione di alcuna censura in sede di gravame, per la contumacia dell’opponente;

4. con atto notificato il 29 settembre 2015, B.R. ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per inesistenza o, in subordine, nullità della notificazione dell’atto di appello, in quanto mai avvenuta, per la risultanza del suo compimento, contrariamente al vero e come da relata dell’ufficiale giudiziario in data 23 novembre 2011 con attestazione impugnata di querela di falso, all’indirizzo di domiciliazione del ricorrente presso lo studio del suo difensore, già in *****, peraltro da qualche anno trasferito altrove (in *****), come certificato anche dal locale Ordine degli Avvocati e pure risultante dal timbro apposto sulle note autorizzate del 4 ottobre 2010 del giudizio di primo grado (primo e secondo motivo);

2. essi sono inammissibili;

2.1. a prescindere dal difetto di specificità, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per la mancata produzione (tanto meno, neppure essendo avvenuta, specifica indicazione della sua sede), né trascrizione (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679), della querela di falso (asseritamente proposta in via principale) dell’attestazione della relata dell’ufficiale giudiziario in data 23 novembre 2011;

2.2. nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l’impugnazione per revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi: e tra essi, anche la relata di notificazione di un atto processuale, allorché il vizio della sentenza derivi dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell’atto (Cass. 27 aprile 2017, n. 10402; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2343);

2.3. il vizio denunciato deve pertanto essere dedotto con giudizio di revocazione davanti allo stesso giudice autore della sentenza impugnata (art. 398 c.p.c., comma 1) e non con ricorso per cassazione;

3. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per erronea statuizione, superficiale e sommaria, di necessità di un accertamento ispettivo comportante un intervallo temporale ritenuto congruo dalla Corte territoriale ai fini di tempestività della notificazione di contestazione dell’illecito, senza alcun riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dall’ispettore D.P.L. di *****, sentito dal primo giudice, che, proprio in base ad esse, ne aveva invece escluso l’effettività, così ravvisando la tardività della notificazione (terzo motivo);

4. anch’esso è inammissibile;

4.1. in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui essa abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini di verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702): dovendo esso valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, non potendo tuttavia sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. 8 agosto 2005, n. 16642; Cass. 4 aprile 2018, n. 8326);

4.2. la valutazione di merito della Corte territoriale, in ordine alla tempestività della notificazione del verbale di accertamento amministrativo operato, nel caso di specie con sommaria e tuttavia congrua argomentazione (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), non riconducibile nei limiti di più circoscritta devoluzione posti dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è allora insindacabile in sede di legittimità;

5. il ricorrente deduce, infine, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 346 c.p.c., per omessa decisione del merito della controversia con il rigetto dell’appello, non avendo la D.P.L. di *****, onerata dell’onere della prova delle violazioni contestate oggetto dell’ordinanza-ingiunzione, riproposto a norma dell’art. 346 c.p.c., le deduzioni in ordine alla loro fondatezza non esaminate dal Tribunale, perché assorbite (terzo motivo);

6. esso è fondato;

6.1. l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest’ultimo l’onere della prova contraria (Cass. 10 agosto 2007, n. 17615; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24691; Cass. 22 settembre 2020, n. 19811);

6.2. tuttavia, essa non ha reiterato in appello le domande non accolte in primo grado, riproponibili (così come le eccezioni) in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, purché in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. 15 ottobre 2020, n. 22311); sicché, la mancata reiterazione ne comporta la presunzione di rinuncia (Cass. 14 aprile 2015, n. 7457; Cass. 3 luglio 2020, n. 13721);

7. per le suesposte ragioni i primi tre motivi devono essere dichiarati inammissibili, con accoglimento del quarto, la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, inammissibili gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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