Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31113 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13393/2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNINO INNOCENTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA GIORGI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2658/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2014 R.G.N. 7915/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

D.F. adiva il Tribunale di Tivoli ed esponeva di aver svolto alle dipendenze del Comune di Tivoli, dal 1/3/1994 al 31/12/2003, mansioni corrispondenti alla categoria D del c.c.n.l. di settore benché inquadrato, con qualifica di istruttore tecnico, nella categoria C3. Conveniva pertanto in giudizio il Comune chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 56.583,07.

L’ente territoriale si costituiva tardivamente, contestando la fondatezza della prospettazione attorea in ordine al rivendicato inquadramento, nonché la correttezza degli elaborati conteggi.

Espletata attività istruttoria mediante l’audizione di testimoni, il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il Comune al pagamento degli importi ex adverso rivendicati in relazione alle mansioni espletate per il periodo successivo al 30/6/1998, nella misura di Euro 33.058,70.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale adita dal Comune di Tivoli, con pronuncia di condanna al pagamento in favore del dipendente, dell’importo di Euro 3.106,69.

Per quel che ancora qui rileva, il giudice del gravame accoglieva la censura formulata dall’ente territoriale in ordine ai conteggi elaborati dal dipendente ed allegati al ricorso introduttivo del giudizio, che deduceva essere stati erroneamente calibrati sulla categoria D3, osservando che dalle testimonianze acquisite non era emerso lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello rivendicato bensì quello inferiore D1.

Sulla base di queste argomentazioni deduceva che non “poteva trovare accoglimento sotto ogni profilo il metodo di conteggio fondato sull’applicazione della progressione orizzontale all’interno della categoria D”. Considerato che il Comune aveva predisposto conteggi alla stregua del livello D1 ne condivideva il contenuto, ponendolo a fondamento della pronuncia di condanna.

Avverso tale decisione D.F. interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali resiste con controricorso l’intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia omessa valutazione della decadenza dalla contestazione dei conteggi allegati al ricorso di primo grado e violazione dell’art. 416 c.p.c..

Ci si duole che la Corte di merito abbia posto a fondamento del decisum i conteggi allegati dal Comune, tralasciando di considerarne la tardiva costituzione in primo grado che inibiva al convenuto ogni facoltà di formulare istanze istruttorie e produrre documentazione, secondo i dettami di cui alla richiamata disposizione codicistica.

2. Il secondo motivo prospetta falsa applicazione delle disposizioni contrattuali collettive in ordine alla corrispondenza fra mansioni eseguite e trattamento retributivo corrisposto in violazione del principio sancito dall’art. 36 Cost..

Si lamenta che la Corte di merito abbia accreditato una interpretazione del disposto di cui all’art. 5 c.c.n.l. enti locali del tutto fuorviante e restrittiva.

Si ribadisce che, come accertato nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva svolto mansioni ascrivibili alla ex VIII qualifica funzionale che per complessità e qualità, corrispondevano alla categoria D3, come accertato dalla espletata attività istruttoria, della quale il giudice del gravame non aveva tenuto adeguatamente conto.

Del tutto erronea era, poi, “l’affermazione che la domanda di cui al ricorso introduttivo non identificasse il trattamento economico rivendicato con quello ricavabile applicando le progressioni di tipo orizzontale”, atteso che il Tribunale, riconosciuta l’effettività dello svolgimento di mansioni superiori, non aveva potuto esimersi dal liquidare gli emolumenti corrispondenti al livello qualitativo e quantitativo della attività prestata dal ricorrente.

Si deduce altresì che, aderendo alla tesi del Collegio di merito, l’attore non avrebbe potuto conseguire neanche gli emolumenti in effetti riconosciutigli, perché anche per la progressione verticale di categoria, l’art. 5 c.c.n.l. di comparto contempla il riferimento alla qualità delle prestazioni svolte. In tal senso si prospetta la contraddittorietà dell’iter logico-giuridico posto dalla Corte a fondamento del decisum.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c..

Si prospetta la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato per avere la Corte territoriale recepito acriticamente i conteggi elaborati da parte appellante, in assenza di una doverosa verifica tecnica, disattendendo anche la richiesta formulata da quest’ultimo in via di subordine, di espletare una consulenza d’ufficio tecnico-contabile.

4. Per un ordinato iter motivazionale, sussistendo ragioni di priorità logico-giuridica, è bene esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso.

Esso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Il cuore della doglianza, formulata con riferimento alla violazione della disposizione di rango costituzionale attinente alla garanzia della proporzionalità della retribuzione al profilo qualitativo e quantitativo della attività lavorativa prestata, risiede più propriamente nella critica alla valutazione del compendio istruttorio acquisito operata dal giudice del gravame, il cui approdo è stato ritenuto contrastante con la portata applicativa delle disposizioni contrattual-collettive applicabili alla fattispecie (art. 5 contratto di comparto).

5. Detta censura, tuttavia, non ha il tono proprio di una censura di legittimità.

Essa, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degrada in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una nuova valutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione che è invece riservata al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019, n. 33373).

Invero, la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, la tesi accreditata dal Comune circa lo svolgimento da parte del D., di mansioni corrispondenti alla categoria D1.

E tali conclusioni non appaiono sindacabili nella presente sede ove si rammenti che, secondo i principi cristallizzati nella giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a finì istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (vedi per tutte, Cass. 21/10/2015 n. 21439). L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciatile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (vedi Cass. 29/10/2018 n. 27415).

A ciò si aggiunga in ogni caso che secondo l’insegnamento di questa Corte, perché il prestatore possa pretendere ex art. 36 Cost., il pagamento della prestazione ritenuta corrispondente ad un livello superiore non è sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di compiti corrispondenti e di un criterio di calcolo per determinare il compenso di tale attività, ma è necessario fornire elementi tali che consentano di verificare la congruità del complessivo trattamento economico ricevuto rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost. (vedi Cass. 3/6/2014, n. 12358).

Infatti la Corte costituzionale ha “reiteratamente chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all’art. 36 Cost., non può essere svolto per singoli istituti, né – può aggiungersi – giorno per giorno, ma occorre valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (sentenze nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994)”(Corte costituzionale 4 aprile 2012, n. 120).

Nel caso di specie, al contrario, il ricorrente, sì è limitato a rivendicare un compenso per la asserita prestazione aggiuntiva senza fare alcun riferimento all’ammontare complessivo della retribuzione mensile. Nessun giudizio di inadeguatezza della retribuzione per violazione dei criteri imposti dal precetto costituzionale poteva dunque essere legittimamente espresso.

6. Infondato e’, altresì, il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del recepimento da parte del Collegio di merito, dei conteggi allegati dal Comune con la memoria di costituzione tardivamente depositata in prime cure.

La decadenza comminata dell’art. 416 c.p.c., comma 2 (vedi Cass. 11/2/2002 n. 1892) non si estende alle eccezioni improprie o mere difese volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda e disciplinate dal comma 3 il quale non commina per esse alcuna decadenza per il caso in cui non siano dedotte con la memoria di costituzione, decadenza che è invece prevista per la mancata articolazione dei mezzi istruttori e dai documenti che si intendono depositare (sia pure entro i termini delineati da Cass. S.U. 20/4/2005 n. 8202).

Per la proposizione delle difese di fatto – nel cui ambito può essere ricondotta la elaborazione di conteggi – non e’, dunque, prevista una vera e propria decadenza che dell’art. 416 c.p.c., cit. comma 3, riserva solo all’indicazione dei mezzi di prova.

Nell’ottica descritta, deve ritenersi che la Corte di merito non sia incorsa in alcuna violazione della surrichiamata disposizione.

7. Del pari, priva di fondamento si palesa la terza critica.

L’aver recepito i conteggi elaborati dalla parte convenuta in assenza di una verifica di natura contabile “andando oltre i limiti della domanda promossa dall’appellante”, non integra ipotesi di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, si configura ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (ex plurimis, vedi Cass. 3/7/2019 n. 17897).

Nella specie, si verte nell’ambito dell’esercizio dei poteri istruttori riservati alla discrezionalità del giudice del merito il quale non è incorso in alcuna violazione della legge processuale a lui contestata.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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