Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31119 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11394/2015 proposto da:

R.G., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PETRUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSANA SARRO;

– ricorrenti – principali –

contro

COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO N. 9, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MAZZELLA (Studio Biamonti), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FABIO MARINI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 11/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/04/2014 R.G.N. 229/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 24 aprile 2014 n. 11 la Corte d’Appello di Perugia riformava la sentenza del Tribunale di Terni e, per l’effetto, revocava i decreti ingiuntivi notificati da M.G. e R.G. al datore di lavoro COMUNE di NARNI, per il pagamento delle differenze di retribuzione derivanti dalla rideterminazione del trattamento economico ad essi spettante al momento del trasferimento del rapporto di lavoro da RETE FERROVIARIA ITALIANA spa.

2. La Corte territoriale rigettava le pregiudiziali eccezioni di difetto di giurisdizione e di decadenza, sollevate dal COMUNE appellante.

3. Nel merito, esponeva che:

– il M. ed il R. erano transitati per mobilità al COMUNE di NARNI ai sensi della L. n. 554 del 1988 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988; avevano preso servizio presso il Comune in posizione di distacco nell’anno 1990 ed erano passati alle sue dipendenze dall’1 gennaio 1993;

– All’esito della azione proposta dagli stessi lavoratori nei confronti di RETE FERROVIARIA ITALIANA spa, il Tribunale di Roma, con sentenza confermata in gran parte in appello, aveva condannato RETE FERROVIARIA ITALIANA spa a corrispondere loro determinate somme a titolo di classi e scatti biennali e premio di esercizio; tali somme erano maturate in epoca successiva al distacco ma anteriore al trasferimento presso il Comune.

– Con i decreti ingiuntivi opposti i due lavoratori rivendicavano il diritto ad ottenere dal Comune, nuovo datore di lavoro, il medesimo trattamento retributivo relativo a classi biennali, scatti e premio di esercizio e le differenze maturate rispetto a quanto corrisposto dal Comune.

4. Tanto premesso in fatto, la Corte territoriale osservava che fondatamente il Comune negava che la decisione resa nei confronti del precedente datore di lavoro avesse efficacia nei propri confronti, in quanto parte estranea a quel giudizio. D’altra parte, al momento di introduzione della precedente causa (il 25 febbraio 1998), i lavoratori erano da anni dipendenti del Comune di Narni, sicché se avessero voluto ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato rispetto a tale ente ben avrebbero potuto evocarlo in causa.

5. Nel merito, le pretese vantate dal M. e dal R. nel precedente giudizio relativamente agli scatti di anzianità ed al premio di esercizio – uniche rilevanti nella determinazione delle differenze retributive ingiunte – erano infondate.

6. La Suprema Corte, con la sentenza n. 16476/2009, aveva chiarito che l’obbligo dell’ente Ferrovie dello Stato, ai sensi del D.P.C.M. n. 473 del 1992, art. 3, comma 3, di corrispondere la retribuzione fino al 31 dicembre 1992 non poteva che limitarsi alla voci fisse godute all’atto del distacco, senza comprendere quelle variabili collegate ad una prestazione che non era stata resa all’ente di partenza ma, piuttosto, a favore dell’ente di destinazione; le voci in questione – classi biennali e premio di esercizio – per la parte che non rientrava nel trattamento economico in atto al momento del distacco, non erano dovute, perché legate, rispettivamente, alla acquisizione di una maggiore anzianità professionale specifica (presso Ferrovie dello Stato) ed all’effettiva prestazione di lavoro presso l’azienda Ferrovie.

7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.G. e M.G., articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso il COMUNE di NARNI, contenente altresì ricorso incidentale, articolato in due ragioni di censura.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento alla sentenza del 21 aprile 2004 n. 9707 resa dal Tribunale di Roma, giudice del lavoro, come confermata dalla sentenza n. 2958/2009 della Corte d’Appello di Roma.

2.1 lavoratori ricorrenti hanno esposto:

– di avere prestato servizio presso il COMUNE di NARNI, rispettivamente dal giugno 1990 e dal luglio 1990, in forza di distacco e di essere entrati nel ruolo dell’ente ricevente soltanto dall’1 gennaio 1993, restando dipendenti fino al 31 dicembre 1992 di Ferrovie dello Stato e dallo stesso ente retribuiti;

– di avere visto riconosciuto, con sentenza del Tribunale di Roma, il loro diritto a percepire le differenze retributive a titolo di classi di stipendio e livelli stipendiali maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro con RETE FERROVIARIA ITALIANA spa (in data 31.12.1992) ed al premio di esercizio.

3. Hanno dedotto che tali statuizioni costituivano giudicato anche nei confronti del COMUNE di NARNI, rimasto estraneo alla lite.

4. Il motivo è infondato.

5. Giova premettere che, come accertato nella sentenza impugnata, il giudizio proposto nei confronti di RETE FERROVIARIA ITALIANA spa è stato introdotto allorché il R. ed il M. erano già dipendenti del COMUNE di NARNI, il che esclude in limine l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c..

6. Trovano, dunque, applicazione i principi generali circa la estensione soggettiva del giudicato.

7. E’ noto che ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

8. Il Comune di Narni non può qualificarsi “avente causa” dall’Ente Ferrovie dello Stato. Il passaggio alle dipendenze della amministrazione comunale non è avvenuto in forza di un atto di disposizione del suddetto Ente ma ai sensi del L. n. 554 del 1988, art. 4 e della procedura di mobilità prevista dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, cui la medesima norma faceva rinvio.

9. I due rapporti di lavoro, rispettivamente intercorsi con l’ente Ferrovie dello Stato, ente pubblico economico (poi trasformato in società per azioni dal 12 agosto 1992 ex lege n. 359 del 1992, art. 18) e con il Comune di Narni sono tra loro distinti ed autonomi.

10. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 26/07/2006 n. 16994), pronunciandosi in punto di giurisdizione, hanno individuato nella vicenda disciplinata dalla L. n. 554 del 1988, art. 4, due distinti rapporti: il primo intercorrente con l’ente Ferrovie dello Stato, all’epoca ente pubblico economico, di diritto privato, cessato in forza della dichiarazione del dipendente di volere aderire alla mobilità e della successiva procedura di mobilità; il secondo, di pubblico impiego, instaurato, in assenza di pubblico concorso, in forza della L. n. 554 del 1988, art. 4. All’originario rapporto di lavoro privato tra l’ente Ferrovie dello Stato ed i suoi dipendenti subentrava, dunque, un nuovo rapporto, di impiego pubblico (punto 2 della motivazione in diritto della sentenza citata).

11. Esclusa, pertanto, l’applicabilità dell’art. 2909 c.c., resta da verificare se nella fattispecie di causa ricorra una delle ipotesi in cui la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l’efficacia ultra partes del giudicato.

12. Le Sezioni Unite, nell’arresto del 12 marzo 2008 n. 6523, hanno affermato che l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti estranei al relativo giudizio si verifica soltanto nelle ipotesi in cui sussista un collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra due rapporti. Detta categoria giuridica è riscontrabile allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientri nella fattispecie di un altro rapporto giuridico (dipendente o condizionato); al contrario, ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale) – ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio-non vi sono i presupposti perché si determini la efficacia riflessa del giudicato verso il terzo.

13. Facendo seguito a tale principio, si è ulteriormente chiarito (Cass., Sez. III, 11 giugno 2019 n. 15599) che per la estensione della efficacia del giudicato reso “inter alios” è richiesta una duplice condizione: che l’accertamento compiuto nella sentenza passata in giudicato contenga “una affermazione di verità” che non possa essere altrimenti smentita dal terzo; che il terzo, rimasto estraneo al giudizio, sia titolare di una situazione giuridica “dipendente”, ossia di una situazione giuridica negli elementi costitutivi della quale è ricompresa la stessa situazione giuridica o lo stesso diritto che sono stati già oggetto di accertamento “inter alios” con la sentenza passata in giudicato. Tale efficacia riflessa e’, invece, certamente esclusa qualora il terzo sia titolare di un rapporto “autonomo ed indipendente” rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico né che se ne possa avvalere a suo vantaggio, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c..

14. Alla luce della già evidenziata autonomia del rapporto di pubblico impiego instaurato con la amministrazione comunale rispetto al rapporto di diritto privato già intercorso tra gli odierni ricorrenti e l’ente pubblico economico Ferrovie dello Stato (poi trasformato in società per azioni) appare corretta la statuizione del giudice dell’appello laddove ha escluso che i lavoratori potessero invocare nei confronti del Comune controricorrente il giudicato ottenuto nei confronti di RETE FERROVIARIA ITALIANA spa.

15. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, del D.P.C.M. n. 428 del 1989, del D.P.C.M. n. 437 del 1992 (rectius: n. 473 del 1992).

16. I ricorrenti hanno richiamato la pronuncia di questa Corte n. 16476/2009, posta dalla Corte territoriale a fondamento del decisum, assumendo la inapplicabilità del principio di diritto in essa affermato, dovendo trovare applicazione, di contro, il disposto dell’art. 2909 c.c..

17. Hanno evidenziato, in ogni caso, la non condivisibilità del suddetto arresto, assumendo che le classi e livelli di stipendio ed il premio di esercizio, riconosciuti ai dipendenti dell’ente Ferrovie dello Stato maturavano in loro favore anche nel corso del periodo di distacco presso l’amministrazione Comunale, fino all’inquadramento nei ruoli dell’ente pubblico.

18. Il motivo è infondato.

19. Si è già detto che il giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra gli odierni ricorrenti e RETE FERROVIARIA ITALIANA spa non ha effetto nei confronti del COMUNE DI NARNI.

20. Per il resto, questa Corte intende dare continuità, condividendolo, al principio di diritto affermato da questa sezione lavoro nell’arresto 15 luglio 2009 n. 16476.

21. Giova ricordare che a norma della L. n. 554 del 1988, art. 4, comme 2, il personale dell’allora Ente pubblico economico Ferrovie dello Stato risultante in esubero poteva essere inquadrato in altre pubbliche amministrazioni che denunciassero carenze di personale, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, disciplinante le procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Il richiamato D.P.C.M. prevedeva per quanto qui rilevante, la conservazione ad personam per il dipendente trasferito del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, ove più favorevole (art. 5, comma 2). Il D.P.C.M. 5 giugno 1992, n. 473, art. 3, comma 3, disponeva, poi, che il trattamento economico a favore del personale dell’Ente ferrovie dello Stato trasferito negli enti locali entro il 31 dicembre 1991 sarebbe stato corrisposto dell’Ente Ferrovie sino al 30 settembre 1992, con onere a suo carico.

22. Nella vicenda di causa i due dipendenti dell’ente Ferrovie dello stato passavano in forza della domanda di mobilità al Comune di Narni nell’anno 1990 ma solo dal gennaio 1993 venivano inquadrati nei ruoli del Comune.

23. Questa Corte nel citato precedente dell’anno 2009 ha affermato che in epoca successiva al distacco presso la amministrazione pubblica di destinazione i dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato non maturavano ulteriori diritti per classi biennali di stipendio e per premio di esercizio (rispetto agli emolumenti già maturati agli stessi titoli).

24. Si è ivi evidenziato che l’azienda ferroviaria in forza del D.P.C.M. n. 473 del 1992 art. 3, comma 3, era tenuta a corrispondere ai lavoratori la retribuzione fissa già maturata ma non le voci retributive che presupponevano una prestazione o la prosecuzione della prestazione già in corso in favore delle Ferrovie. Non erano dovute, pertanto, da RETE FEROVIARIA ITALIANA in epoca successiva al distacco presso l’amministrazione pubblica, le somme che sarebbero maturate a titolo di classi e scatti biennali, perché legate all’acquisizione di maggiore anzianità professionale nel settore e di premio di esercizio, perché legato all’effettiva prestazione lavorativa presso l’azienda ferroviaria.

25. Alla luce del principio di diritto qui ribadito è evidente la infondatezza della interpretazione posta a base della censura, secondo la quale queste voci della retribuzione, che non erano dovute sin dalla data del distacco presso la amministrazione pubblica, dovevano essere considerate per determinare il trattamento economico dovuto dall’ente pubblico dopo il definitivo inquadramento nei suoi ruoli.

26. Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.

27. Il ricorso incidentale del Comune di Narni va in limine dichiarato inammissibile per tardività della notifica.

28. La prima notifica del controricorso contenente il ricorso incidentale è stata spedita dal difensore con posta raccomandata del 5 giugno 2015 e non è andata a buon fine perché il destinatario è risultato sconosciuto.

29. Trattandosi di notifica inesistente trova applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 15/07/2016, n. 14594, secondo cui in caso di notifica inesistente la parte, nell’ipotesi in cui questa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, può conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria purché si attivi con immediatezza, appreso l’esito negativo, per riprendere il processo notificatorio e svolga con tempestività gli atti necessari al suo completamento (requisiti di immediatezza e tempestività non sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa).

30. Nella fattispecie di causa non sussiste il presupposto della non imputabilità dell’esito negativo della prima notifica.

31. Come risulta dalla procura alle liti rilascia dai ricorrenti in via principale per il presente giudizio di cassazione, la elezione di domicilio era stata da essi effettuata presso l’avvocato “Francesco Petrucci” del foro di *****. Erroneamente il Comune di Narni effettuava, invece, la prima notifica del ricorso incidentale presso il codifensore, avvocato “Rossana Sarro”. L’esito negativo della notifica è dipeso, dunque, dalla erronea indicazione del difensore domiciliatario (come confermato dall’esito positivo della seconda notifica effettuata nello stesso luogo presso l’avvocato Francesco Petrucci, effettivo domiciliatario).

32. In ragione dell’imputabilità dell’errore, il Comune di Narni non può giovarsi della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica.

33. La seconda notifica del ricorso incidentale risulta allora tardiva, in quanto effettuata allorché era decorso il termine di cui all’art. 370 c.p.c. (la notifica del ricorso principale è avvenuta in data 4 maggio 2015; il ricorso incidentale è stato spedito per la seconda notifica il 20 luglio 2015).

34. I ricorrenti principali devono essere condannati al pagamento in favore del Comune di Narni, all’esito del rigetto del ricorso principale, delle spese per la memoria ex art. 380 bis c.p.c., liquidate in dispositivo.

35. Dopo l’introduzione del nuovo regime delle decisioni presso la Corte di Cassazione ad opera del D.L. n. 168 del 2016, conv. con mod. dalla L. n. 197 del 2016 – applicabile, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in Camera di consiglio – questa Corte ha riconosciuto, in caso di inammissibilità del controricorso perché tardivo, la possibilità del difensore di depositare la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, risultando questa attività difensiva l’unica permessa nel procedimento a struttura camerale in sostituzione della precedente facoltà di partecipazione alla pubblica udienza, che era sempre stata pacificamente ammessa, pur in presenza di controricorso inammissibile (ex aliis Cassazione civile sez. lav., 27/02/2017, n. 4906; Cass. civ., sez. VI, n. 13093/2017). Tale principio si applica al presente giudizio, in quanto instaurato prima della entrata in vigore delle nuove regole di decisione (cfr. Cass., sezione lavoro, ord. 29/10/2020, n. 23921). Non vanno liquidate spese per il ricorso incidentale, avverso il quale i ricorrenti principali non hanno depositato controricorso.

36. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti in via principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti in via principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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