LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27165-2017 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOVARTIS FARMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA LIBANORI, CARLO ADELCHI PIRIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2100/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/06/2017 R.G.N. 2005/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 12.6.2017, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto da R.S. – dipendente della Ciba Gey e quindi della Novarta Farma s.p.a. fino al febbraio 1997, con la qualifica, da ultimo, di quadro Cat. A 1 e mansioni di vice caporeparto nel reparto estrazione, poi di capo reparto degli impianti di recupero solventi e scarichi liberi ed, infine, di responsabile della sicurezza presso il dipartimento ecologia e sicurezza – avverso la decisione del Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto la domanda del predetto, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto delle patologie professionali contratte nel corso ed a causa del rapporto di lavoro, dalle quali asseritamente erano residuati postumi permanenti quantificabili nella percentuale del 60% o nella diversa percentuale da stabilirsi a mezzo c.t.u. e quantificabili in Euro 217.838,42 per danno biologico, oltre danno morale ed esistenziale.
2. La Corte distrettuale rilevava che, pur se l’appellante lamentava il malgoverno delle prove testimoniali e l’errata valutazione del c.t.u. di primo grado laddove erano stati ritenuti non provati l’esposizione qualificata agli agenti patogeni ed il relativo nesso di causalità, nessuna indagine era più possibile sulla situazione dell’impianto produttivo, essendo stato lo stesso ampiamente rinnovato negli anni 80 e dotato successivamente ai fatti di causa di impianti di aspirazione.
3. La Corte condivideva l’opinione del primo giudice sul carattere non probante delle dichiarazioni rese dai testi in relazione agli aspetti tecnici su cui erano stati chiamati a deporre, e ciò anche con riguardo al periodo intercorrente tra il 1978 ed il 1992, in cui l’unità di produzione era stata già munita di sistemi di aspirazione, anche se il giudice di primo grado aveva ritenute, provata, sulla base delle stesse dichiarazioni, l’esposizione ai solventi.
4. Riteneva che a risultati non univoci era pervenuta anche la c.t.u. di secondo grado, avendo l’ausiliare, Dott. Z., evidenziato che, sulla base di un criterio del tutto probabilistico, l’esposizione ai solventi di cloruro, come prospettata dal ricorrente, potesse condurre alla patologia lamentata, ma che, tuttavia, al di là dell’efficientismo causale dell’esposizione, restavano sfornite di prova proprio l’esposizione a tali agenti patogeni, la relativa concentrazione e la durata. Peraltro, secondo la Corte, nel 2015, ovvero molti anni dopo la cessazione della lamentata esposizione, il ricorrente era stato colpito al rene destro dalla medesima patologia della quale adduceva l’eziopatogenesi lavorativa, mentre prima del 1997 era stato colpito da patologia tumorale al colon, infermità delle quali entrambi i C.t.u. avevano del tutto escluso la riconducibilità all’attività lavorativa.
4.1. Ne’ alcun conforto alla tesi attorea poteva trarsi, secondo il giudice del gravame, dal riconoscimento della rendita INAIL, che aveva valutato il danno, già comprensivo del danno biologico, in percentuale pari al 45%, laddove la valutazione del danno operata dal C.t.u. si fermava al 15%.
5. Di tale decisione domanda la cassazione il R., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società.
6. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
7. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Il PG ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento è regolato dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui “Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma dell’art. 374 c.p.c., art. 375 c.p.c., u.c. e art. 379 c.p.c., la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale”.
1.2. Ne’ i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.
2. Quanto all’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, ribadita nella memoria, fondata sul rilievo del mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, con l’attestazione di conformità e con la contestuale produzione delle ricevute di accettazione e di quelle di consegna munite di analoga attestazione apposta dall’avvocato destinatario, si osserva quanto segue.
2.1. E’ stato da questa Corte affermato, con richiamo a pronuncia a Sezioni Unite n. 8312/2019, che, ai fini della procedibilità del ricorso, si palesa necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio p.e.c. con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformità del messaggi cartacei e che quindi il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 anche i detti messaggi p.e.c. con annesse ricevute (cfr. Cass. 19695/2019, cui è conforme Cass. 3466/2020).
2.2. Nel caso in esame, risulta prodotta copia della sentenza d’appello, cui è allegato messaggio di posta elettronica, che richiama specificamente la relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. Rispetto a tali indicazioni, pur nella assenza delle attestazioni de quibus, si rivela dirimente la constatazione che, rispetto alla data di notificazione della sentenza in data 11.9.2017 – quale evincibile dal richiamato messaggio che indica la presenza della relata contenente i riferimenti ai passaggi della procedura – il ricorso per cassazione risulta avviato alla notifica il 10.11.2017, data che consente di ritenere pienamente rispettato il termine di legge di 60 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato. E tanto è sufficiente per ritenere irrilevante ogni altro profilo di correttezza procedurale, essendo la verifica dell’osservanza dei dettami di legge in tema di oneri di deposito funzionali alla verifica del rispetto dei termini di legge per la notifica del presente ricorso.
3. Con il primo motivo, il R. deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in particolare dolendosi della omissione di motivazione, della motivazione apparente e della manifesta e irriducibile illogicità e contraddittorietà della stessa, in violazione/falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6, laddove la Corte partenopea prima ha richiamato quanto accertato dal giudice di primo grado con riguardo all’esposizione ai solventi, ritenuta dallo stesso provata, e poi ha affermato che, al di là dell’efficientismo causale della esposizione, ciò che restava sfornito di prova era proprio l’esposizione a tali agenti patogeni, la relativa concentrazione e durata. Evidenzia ulteriori elementi di contraddittorietà della decisione laddove, a fronte di quanto emerso dalle testimonianze acquisite circa l’esposizione del R. alle sostanze nocive, nega tale esposizione riferendosi peraltro a lasso temporale successivo a quello dell’esposizione di cui si trattava in causa, ovvero quella relativa agli anni dal 1968 al 1977/78, in relazione ai quali l’esposizione era stata acclarata.
3.1. Rileva insanabile discrepanza tra le conclusioni adottate in sentenza e le scarne ed apodittiche argomentazioni a sostegno delle stesse, contraddittoriamente discostantesi da quelle del C.t.u. rese anche in sede di chiarimenti, che avevano valorizzato il criterio del “più probabile che non” con riguardo al nesso causale tra esposizione all’azione di xenobiotici per oltre trent’anni e carcinoma renale e tumore alle vie urinarie.
3.2. Ulteriore lacuna motivazionale è evidenziata anche con riguardo alla rilevata mancanza di denunce di malattie professionali in relazione al periodo de quo ed all’apparenza della motivazione pure con riferimento al passaggio della pronuncia in cui si afferma che il R. era stato colpito, a distanza di molti anni dalla cessazione della esposizione, da un tumore al rene dx, inidoneo a rendere conto dell’iter logico giuridico posto a sostegno del decisum.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed, in particolare, omessa motivazione in relazione al nesso di causalità, accertato mediante istruttoria INAIL in primis e poi mediante prove testimoniali ed accertamento medico legale in sede di indagini peritali. Peraltro, dalla natura contrattuale della responsabilità discendevano, secondo il ricorrente, significative implicazioni sul piano della distribuzione degli oneri probatori, dovendo il datore provare la non imputabilità dell’inadempimento, una volta che il lavoratore avesse, come nella specie, provato l’esposizione agli agenti patogeni ed il nesso causale con la malattia, in coerenza con quanto accertato in modo conforme al principio del “più probabile che non” dal CTU, il quale aveva affermato che, sulla base di tale criterio, l’esposizione ai solventi di cloruro potesse avere avuto una causalità a livello di genesi della patologia lamentata.
5. Con il terzo motivo, il R. ascrive alla sentenza impugnata violazione/falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., nonché degli artt. 2087 e 2043 c.c. e dei principi espressi dalla S. C. in tema di risarcimento dei danni da parte del datore di lavoro a titolo di danno differenziale, sostenendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia valutato gli esiti della c.t.u., in dispregio delle norme e dei principi in tema di integralità del risarcimento del danno per fatti imputabili al datore di lavoro: sostiene che la percentuale del 15% riconosciuta dal C.t.u. era da intendersi quale misura percentuale aggiuntiva rispetto a quella del 42% già riconosciuta dall’INAIL, integrante ulteriore elemento nella base di calcolo del maggior danno, biologico, morale soggettivo, esistenziale, alla vita di relazione, non indennizzato dall’INAIL. Tutto ciò tenuto, altresì, conto del principio per il quale la liquidazione del danno-conseguenza in favore della vittima di infortunio deve avvenire per poste omogenee, senza potere detrarre dalle somme liquidate determinate in ambito civilistico a ristoro del danno patrimoniale quanto erogato dall’assicuratore sociale per le conseguenze patrimoniali.
6. Con riguardo al primo motivo, è sufficiente osservare che non è dato individuare un’apparenza della motivazione, nei termini in cui tale vizio risulta dedotto dal ricorrente, posto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009);
6.1. Tali carenze, che l’odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame, della quale è agevolmente riscontrabile il percorso argomentativo che ha indotto la Corte distrettuale a confermare la decisione di primo grado, fondato sul rilievo che non vi sia stato malgoverno delle prove testimoniali ed errata valutazione delle risultanze della c.t.u., all’esito della quale era stato ritenuto non provata l’esposizione qualificata agli agenti patogeni ed il relativo nesso di causalità.
6.2. In particolare, la Corte partenopea ha ritenuto, in relazione agli evidenziati profili, non attendibili le dichiarazioni testimoniali e non univoci i risultati delle espletate c.t.u. nonostante i chiarimenti resi dall’ausiliare officiato in secondo grado ed ha reputato dirimente, per pervenire al rigetto del gravame, proprio la mancanza di dimostrazione della prolungata esposizione agli agenti patogeni e del grado di incidenza della stessa ai fini dell’insorgenza della malattia, se pure in via astratta non poteva sul piano probabilistico negarsi la riconducibilità della neoplasia renale all’esposizione ai solventi di cloruro.
7. Quanto al secondo motivo, pur non potendo la deduzione del vizio dedotto ritenersi preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., dall’operatività del principio della “doppia conforme”, posto che lo stesso non è applicabile nella specie, per essere stato l’atto di appello depositato in epoca antecedente al 9.9.2012, il motivo risulta inammissibile alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ammissione dei mezzi di prova, così come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 17097 del 2010, n. 27464 del 2006, n. 1554 del 2004, n. 11933 del 2003, n. 13910 del 2001). Peraltro, in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori.
7.1 Nel caso di specie, a fronte dell’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, che ha esaminato il tema della prova dell’esposizione agli agenti patogeni e della riconducibilità alla stessa delle patologie sofferte dal ricorrente, il travisamento della prova denunziato sarebbe consistito nell’erronea considerazione delle conclusioni del C.t.u. in relazione alla sussistenza del nesso di causalità. Tuttavia, il motivo sollecita nella sostanza una inammissibile rivalutazione dei fatti ed un inammissibile sindacato circa la logicità del percorso motivazionale della Corte partenopea che, in sede di scrutinio della portata probatoria degli elementi acquisiti, ha rilevato l’insussistenza della necessaria dimostrazione della esposizione prolungata del lavoratore a sostanze tossiche, escludendo in tal modo il nesso di causalità tra fattore lavorativo e patologia contratta.
7.2. Dal raffronto tra la sentenza impugnata e quella di primo grado, trascritta nel ricorso, si evidenzia, poi, che le due pronunce risultano fondate sulle medesime ragioni di fatto, ritenute inidonee a fondare un giudizio di sussistenza del nesso di causalità tra mansioni e patologia, trovando tale conclusione ancoraggio tecnico giuridico anche negli accertamenti peritali svolti: l’iter decisionale si e’, invero, basato su tali risultanze, che, in un contesto di valutazione complessivo, hanno reso marginale il contributo della prova testimoniale per la prevalenza attribuita agli aspetti tecnici acquisiti attraverso le relazioni degli ausiliari ed alla dirimente osservazione della mancanza di prova della qualità e durata dell’esposizione alle sostanze nocive, non ostando alle raggiunte conclusioni il riconoscimento della rendita da parte dell’INAIL, per la sua rilevanza su distinto piano.
8. L’esame del terzo motivo va, infine, considerato ultroneo rispetto alla ritenuta inidoneità dei precedenti motivi a scalfire l’1’ter argomentativo della decisione impugnata, ogni altro riferimento all’erronea applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c. rimanendo assorbito dalle anzidette ragioni.
9. Alla stregua delle esposte considerazioni, deve pervenirsi al complessivo rigetto del ricorso.
10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
11. Sussistono per il ricorrente le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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