LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20471-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, SAMUELA PISCHEDDA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO CECIARINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/02/2015 R.G.N. 176/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’Appello di Firenze confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva condannato l’Inps al pagamento in favore di G.G. di differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori (CA) rispetto alla qualifica rivestita (C3) maturate dal 19/3/2004 al 31/3/2007.
A fondamento del decisum, per quanto ancora qui rileva, il giudice del gravame rimarcava come il Tribunale avesse dato atto che l’Istituto aveva corrisposto in favore della ricorrente, importi a titolo di compenso per l’espletamento di mansioni superiori quale responsabile della Segreteria del Comitato Provinciale, solo per alcuni periodi. Osservava, peraltro, che l’appello proposto dall’Istituto avverso la statuizione con la quale il primo giudice aveva accertato il difetto di interruzione nello svolgimento delle mansioni superiori, era generico e come tale inammissibile.
Quanto all’ulteriore domanda risarcitoria a titolo di danno professionale per il periodo aprile-dicembre 2007 durante il quale era stata demansionata per esser stata trasferita all’ufficio legale, la Corte distrettuale evidenziava la genericità del gravame interposto dall’Istituto, che si era limitato a negare l’avvenuta dequalificazione senza argomentare sulle effettive mansioni espletate dalla dipendente, con motivo del tutto inammissibile “sia circa l’avvenuto demansionamento sia riguardo alla sussistenza del danno patrimoniale (art. 343 e 342 citati)”.
Deduceva inoltre, con riferimento alle censure indirizzate alla liquidazione del danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale), che dagli accertamenti peritali espletati dal Dott. M. si era imposta l’evidenza che la lavoratrice nel periodo considerato, aveva sviluppato un disturbo dell’adattamento di grado lieve e della durata di sei mesi senza danni permanenti all’integrità psicofisica, in relazione al quale era stata correttamente liquidata la somma di Euro 2.592,20.
La Cassazione di tale decisione è domandata dall’Inps sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si criticano le statuizioni con le quali il giudice del gravame ha reputato inammissibili le censure formulate avverso le pronunce di condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione allo svolgimento di mansioni superiori ed al risarcimento dei danni conseguenti all’accertato demansionamento.
Deduce l’istituto ricorrente di aver formulato censure dotate del livello di specificità postulato dalle richiamate disposizioni del codice di rito, espresso nel richiamo alle dichiarazioni testimoniali raccolte, che non confermavano l’assunto della ricorrente circa lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo controverso ed il prospettato demansionamento.
2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Il difetto di specificità dell’appello non è sufficientemente apprezzabile in mancanza della riproduzione del tenore della pronuncia di primo grado.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale non comporta certo il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo.
Ciò vuol dire non solo che i vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono esser conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte.
Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (vedi per tutte Cass. S.U. 20/5/2012 n. 8077).
Nello specifico detto onere non risulta osservato da parte ricorrente né, pervero, dagli stralci dell’atto di appello riprodotti nella presente sede, sono evincibili elementi specifici che siano idonei a smentire l’assunto del giudice del gravame secondo cui i motivi di appello dell’Inps non attingevano la statuizione della pronuncia di primo grado con cui era stato accertato che non vi era stata soluzione di continuità nello svolgimento di mansioni superiori.
3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16, 24 c.c.n.l. 1998/2001, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Si deduce che le mansioni espletate dalla lavoratrice erano ascrivibili alla posizione C3 e non alla posizione C4, denegandosi che in prime cure l’Istituto avesse ammesso che le mansioni espletate postulavano il pagamento della maggiorazione retributiva.
In base all’interpretazione letterale, logica e sistematica delle disposizioni contrattuali e collettive richiamate non poteva non ritenersi che il riconoscimento della qualifica superiore fosse avvenuta in ispregio delle clausole contrattuali.
4. Il motivo va disatteso per quanto di seguito esposto.
Non può sottacersi che la critica sia stata espressa secondo non appropriata tecnica redazionale, essendo inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non esser consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (vedi ex plurimis, Cass. 23/10/2018 n. 26874).
La censura soffre, altresì, di un difetto di specificità in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4, 6.
La Corte del merito aveva infatti puntualmente rilevato che il difetto di interruzioni temporali nell’espletamento delle mansioni superiori, non era stato – come dedotto in relazione al motivo che precede – specificamente confutato da parte appellante.
Nell’ottica descritta la violazione delle disposizioni contrattual-collettive denunciata per la prima volta in questa sede, non appare ammissibile sia per gli inevitabili profili di novità che la connotano, sia perché non adduce elementi idonei ad inficiare l’accertamento della Corte di merito circa la sostanziale ammissione da parte dell’Istituto in ordine allo svolgimento di mansioni superiori da parte della G. ed alla accertata continuità nell’espletamento delle stesse e, quindi, a superare il giudizio di inammissibilità della censura formulata in grado di appello confermato al punto primo di questa decisione.
5. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,414,415 c.pc. degli artt. 2697,2727,2729,1223,1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la statuizione con la quale è stato ritenuto provato il danno patrimoniale e non patrimoniale risentito dalla attrice, non avendo la stessa allegato e dimostrato sia il danno che il nesso causale fra demansionamento e pregiudizio che si assumeva risentito.
6. Il motivo si palesa inammissibile alla stregua delle considerazioni già espresse al punto primo, con il quale si è accertata l’inidoneità della ò censura – per difetto di specificità – ad inficiare la statuizione del Collegio di merito con la quale era stata accertata inammissibilità delle doglianze formulate in appello in ordine alla prova del diritto al risarcimento del danno da demansionamento azionato dalla lavoratrice, prova ritenuta sussistente dal giudice di prima istanza.
7. Il quarto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c., artt. 2697 e 1223 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica l’accertamento dell’entità del danno biologico disposta dal giudice del gravame mediante recepimento per relationem del parere dell’ausiliare in assenza di considerazione delle osservazioni formulate dal consulente di parte dell’Istituto in ordine alla carenza di documentazione clinica proveniente da strutture pubbliche, attestanti lo stato di inabilità temporanea parziale in cui versava la lavoratrice.
8. Il motivo non è fondato.
Secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai quali va data continuità, il vizio denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex multis Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254).
Le conclusioni alle quali è pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio non possono, dunque, utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente di parte di primo grado, poiché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, quanto ad una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Nella specie, le censure del ricorrente, risolvendosi in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, non possono essere validamente scrutinate perché non sono ascrivibili ad un vizio di violazione o falsa applicazione di legge e non rientrano nel paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né nell’ambito del prospettato vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con il quale si imputa al Collegio giudicante di aver tralasciato di considerare le osservazioni stilate dal C.T.P. nominato dall’Istituto.
Invero la Corte distrettuale ha al riguardo dato atto (vedi pag. 3 della pronuncia impugnata), che la CTU stilata dal Dott. M. rispondeva in modo esaustivo e completo anche alle contrapposte obiezioni delle parti, così lasciando ben comprendere di aver espresso il proprio giudizio anche all’esito della disamina delle osservazioni rese dall’ausiliare nominato dall’Istituto appellante.
9. In definitiva al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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