LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27227-2015 proposto da:
E.N. A.C. ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATECCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PERRELLA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza o. 265/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/06/2015 R.G.N. 525/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente le domande proposte da M.P. nei confronti dell’ENAC, volte a conseguire il pagamento della retribuzione di posizione ex art. 83 c.c.n.l. di settore, ravvisata la prescrizione delle somme maturate sino al giugno 2004, e condannava l’ente al pagamento in favore di controparte, della somma di Euro 69.428,82.
Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, in accoglimento parziale del ricorso proposto dall’Enac, condannava quest’ultima al pagamento della somma di Euro 57.274,80 per il titolo descritto in relazione al periodo luglio 2004 – ottobre 2010 oltre interessi legali (o rivalutazione monetaria secondo indici istat se di importo maggiore) dalle singole scadenze al saldo.
La Corte, a seguito di una compiuta ricognizione delle fonti contrattuali applicabili al caso di specie (artt. 83, 87 CCNL personale non dirigente 19.12.2001, art. 7 contratto integrativo nazionale 1998-2001, verbale della commissione paritetica in data 19/11/2003), confermava in parte la statuizione del giudice di prima istanza relativa alla idoneità degli incarichi svolti, ad integrare i presupposti sanciti dalle declaratorie contrattuali collettive per il riconoscimento degli emolumenti rivendicati. In estrema sintesi, procedendo alla esegesi del citato verbale 19/11/2003, deduceva che la retribuzione di posizione non compete per il solo fatto di aver fatto parte di una commissione di accertamento e certificazione, essendo necessario, per percepire l’emolumento rivendicato, aver assunto un ruolo di presidenza.
La cassazione di tale decisione è domandata dall’Enac sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’intimato, che propone altresì ricorso incidentale fondato su quattro motivi successivamente illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87, 92 c.c.n.l. per il personale non dirigente ENAC 1998/2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso dell’ENAC, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto corretta la prospettazione della controparte, secondo la quale quest’ultimo aveva ricoperto incarichi professionali aggiuntivi rispetto all’attività e alle mansioni ordinarie, ai sensi dell’art. 83 del CCNL di categoria, pur senza procedere alla loro individuazione e verificazione e senza svolgere alcuna indagine comparativa tra l’attività ordinaria e quella aggiuntiva; il Collegio del merito avrebbe dovuto ritenere che le attività espletate dal lavoratore rientravano fra quelle ordinarie come evincibile dalle declaratorie contrattuali e da quelle elencate nella procedura operativa Sulle Responsabilità funzionali delle strutture organizzative.
2. Il motivo va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
La Corte ha esaminato la documentazione prodotta dal lavoratore alla luce dell’Accordo sindacale 19.11.2003 ed in particolare della tabella ivi allegata, ove viene direttamente ricollegata la corresponsione della retribuzione di posizione allo svolgimento di determinati incarichi descritti (seppur in via esemplificativa) con sufficiente specificità nonché con il richiamo di sigle relative a specifiche Commissioni di livello internazionale, nazionale o regionale.
L’esegesi letterale dell’Accordo citato consente di ritenere che le parti sociali – dopo aver effettuato una descrizione di carattere generale delle tre funzioni (di direzione di unità organizzative non dirigenziali e di uffici professionali; di elevata professionalità connesse a specifici obiettivi e progetti; di coordinamento di un gruppo di professionisti) il cui svolgimento da diritto al pagamento della retribuzione di posizione (art. 83 CCNL 1998-2001) – hanno individuato le caratteristiche concrete di tali funzioni elaborando un elenco descrittivo degli incarichi riconducibili a dette funzioni. L’integrazione di uno degli incarichi elencati nella tabella di cui all’Accordo citato consente di riconoscere lo svolgimento di una funzione cui è ricollegata l’erogazione della retribuzione di posizione.
La Corte di merito ha, quindi, seguito il necessario percorso logico-giuridico per accertare se gli incarichi risultanti dalla documentazione prodotta dai lavoratori potessero essere ricompresi tra quelle funzioni previste dall’Accordo sindacale 19.11.2003 come determinanti l’assegnazione della retribuzione di posizione.
Ha, poi, con motivazione applicativa dei canoni legali di interpretazione negoziale (e, in particolare, del canone interpretativo del coordinamento delle clausole negoziali l’una con l’altra), affrontato la disamina dell’Accordo sindacale del 19.11.2003, quale disposizione negoziale più specifica rispetto alla formulazione contenuta negli artt. 83 e 92 CCNL Enac e 7 CCNI, ed ha ritenuto che le attività allegate in ricorso e provate mediante la documentazione prodotta in giudizio – sia pure con le eccezioni alle quali si è fatto cenno nello storico di lite, che sono oggetto del ricorso incidentale – potessero sussumersi nella classificazione degli incarichi come contenuta in maniera dettagliata nella tabella elaborata dalla Commissione paritetica delegata dalle parti sociali e che giustificassero, per quanto di ragione, la corresponsione della retribuzione di posizione.
Le argomentazioni spese dalla Corte distrettuale a fondamento della decisione sono congrue, solidamente ancorate alla esegesi delle disposizioni collettive condotta alla stregua dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, e resistono, pertanto, alla censura all’esame.
3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87, 92 c.c.n.l. per, il personale non dirigente ENAC 1998/2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la statuizione con la quale la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto delle procedure interne di conferimento degli incarichi, in contrasto con le disposizioni contrattuali che prevedono la sussistenza di una delega del Direttore Generale per il conferimento di tali incarichi, ove il conferimento dell’incarico da parte di quest’ultimo costituisce un presupposto indispensabile, costituendo lo strumento attraverso il quale si accerta se l’incarico è ritenuto di rilevante interesse per l’ente.
4. Il motivo non è fondato.
Va rammentato che l’assegnazione delle mansioni superiori che rientra nell’ambito di applicazione dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta. Invero, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5 non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle ò mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost..
Nell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; tale norma deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – anche nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (vedi ex aliis Cass. n. 23741 del 17/9/2008, Cass. n. 4382 del 23/2/2010).
Non ricorrendo alcuno dei presupposti che avrebbero potuto giustifitare l’esclusione del diritto del M. alla retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità del lavoro prestato né risultando prospettato dall’ENAC che l’attribuzione di incarichi corrispondenti a posizioni organizzative fosse avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’Amministrazione, il motivo deve essere respinto, avendo la Corte di merito sulla delibata questione, argomentato in conformità ai suesposti e condivisi principi.
5. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 e L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ci si duole che il giudice del gravame abbia disposto condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in violazione del divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sancito dalle disposizioni in rubrica.
6. Il motivo è privo di fondamento.
E’ noto che nella materia considerata si applica il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, dell’art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole “e privati” (vedi ex plurimis Cass. 23/2/2009 n. 4366).
Ed a tali principi si è conformata la Corte distrettuale, avendo in parte dispositiva testualmente disposto condanna dell’ente al pagamento della somma di “Euro 57.274,80 a titolo di retribuzione di posizione per il periodo da luglio 2004 ad ottobre 2010, oltre agli interessi legali (o rivalutazione monetaria secondo indici istat se di importo maggiore) dalle singole scadenze al saldo”.
Il ricorso principale, alla stregua delle superiori argomentazioni, va, pertanto, respinto.
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si deduce che sin dal primo grado di giudizio il ricorrente aveva indicato le riunioni ove era stato designato quale presidente di commissione e quale membro della stessa. In relazione a tale allegazione l’Enac non aveva formulato alcuna eccezione, onde sulla circostanza della equiparazione fra presidente e membro della commissione doveva ritenersi formato il giudicato quantomeno implicito.
8. Il motivo deve essere disatteso.
Non può sottacersi che il motivo soffra di un difetto di specificità giacché, in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 non reca il contenuto dei documenti ai quali si è fatto richiamo né riproduce, sia pure nelle sue parti salienti, il tenore del ricorso introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado.
Deve, infatti rammentarsi che il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale non comporta certo il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo. Ciò vuoi dire non solo che i vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono esser conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte. Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (vedi per tutte Cass. S.U. 22/5/2012 n. 8077).
8. Con il secondo motivo e il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (secondo motivo) nonché violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 115 c.p.c. (terzo motivo).
Ci si duole che la Corte di merito abbia pronunciato d’ufficio in assenza di alcuna censura in grado d’appello né eccezione formulata in ordine “alla diversa responsabilità fra presidente e membro di commissione di collaudo ed agibilità aeroportuale. La stessa doglianza attinente alla mancata allegazione da parte Enac, di alcuna considerazione in merito alla differenza di posizione fra le figure considerate, viene formulata con il terzo motivo sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c.
9. Anche queste censure palesano il difetto di specificità che connota il primo motivo, non avendo il ricorrente riprodotto il tenore degli atti processuali, coessenziali alla configurazione delle violazioni stigmatizzate.
10. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.c.n.l. 1998/2001 nonché dell’art. 7 c.c.n.l. 1998/2001 e dell’accordo sindacale 19/11/2003 con particolare riferimento alla tabella allegata.
Si deduce che in nessuna delle norme contrattuali richiamate né nell’Accordo sindacale del 2003, è ravvisabile la configurazione di diverse responsabilità fra i soggetti e le attività descritte, quale quella prospettata dal giudice del gravame.
11. La censura non appare condivisibile.
La Corte ha fatto richiamo al tenore letterale dell’accordo 19/11/2003, per escludere la debenza dell’emolumento in relazione al ruolo di componente della commissione; tuttavia, al di là di ogni prospettabile questione di difetto di specificità, avendo il ricorrente, oltre alla tabella annessa all’accordo del 2003, anche un mero stralcio dell’accordo 19/11/2003, ha ò essenzialmente prospettato una questione di interpretazione di un accordo integrativo.
Ma al riguardo, non può tralasciarsi di considerare che è riservata al giudice del merito l’interpretazione dell’accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), sicché essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. 4/2/2010 n. 2625).
Secondo giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione, inoltre, dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.
Ne’, per sottrarsi al sindacatd di legittimità, è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra. Non è in definitiva, sufficiente, una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (per tutte V. Cass. 25/2/2004 n. 3772 e Cass. 22/2/2007 n. 4i78, Cass.6/6/2013 n. 14318 e Cass. 10/2/2015 n. 2465, in motivazione Cass. 18/3/2016 n. 5461).
Nella specie la censura mossa all’interpretazione della declaratoria contrattuale per come articolata è generica in quanto difettando la allegazione, con riferimento alla violazione dei canoni interpretativi, del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, si sostanzia nella mera allegazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante non ammissibile nella presente sede, per quanto sinora detto.
Del resto non è consentita la diretta interpretazione da parte di questa. Corte di legittimità del denunciato accordo sindacale non rientrando lo stesso in quelli richiamati dall’art. 360 c.p.c., n. 3 così come riformulato dal D.Lgs n. 40 del 2006, art. 2.
12. In definitiva, anche il ricorso incidentale deve essere respinto.
La situazione di reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese inerenti al presente giudizio.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Non sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, del medesimo contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento di tasse e imposte gravanti sul processo (vedi Cass. n. 1778 del 29/1/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale – ma non del ricorrente principale – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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